Permesso di soggiorno per coppie di fatto 2022

Le coppia di fatto nei chiarimenti del Ministero dell’Interno, la circolare n. 78/2021 sul contratto di convivenza

A distanza di alcuni anni dalla promulgazione della legge Cirinnà 20 maggio 2016 n. 76 il Ministero dell’Interno ha delineato i confini dei requisiti necessari al rilascio del permesso di soggiorno per convivenza di fatto, si tratta come vedremo un’interpretazione restrittiva della normativa.

La Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza

In merito alle richieste di registrazione presso gli Uffici di Anagrafe, di contratti di convivenza stipulati tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, alcuni Tribunali avrebbero disposto l’iscrizione anagrafica degli stranieri sottoscrittori di un contratto di convivenza, benché irregolarmente soggiornanti.

Su tale rilevante questione si espresso di recente l’Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di una richiesta di parere avanzata da una Avvocatura Distrettuale, con particolare riferimento alla opportunità di proseguire un contenzioso relativo alla registrazione – effettuata da un Comune – dell’accordo di convivenza tra una cittadina italiana e un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno e quindi, irregolare sul territorio dello Stato.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha preso innanzitutto in esame le disposizioni contenute nella legge n. 76/2016 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Chi sono i conviventi di fatto ?

In particolare, l’art. 1, comma 36, prevede che ai fini delle disposizioni di cui ai commi. da 37 a 67 si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Il successivo comma 37 stabilisce che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36 per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Il contratto di convivenza, requisiti formali e l’iscrizione anagrafica

Il comma 50 dispone che “i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con sottoscrizione un contratto di convivenza.

Il comma 51, poi, prescrive che “il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti ln forma scritto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme Imperative e all’ordine pubblico.

Il comma 52 statuisce, inoltre, che ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Infine, il comma 53 prevede che “il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti il contratto medesimo“.

Contenuto del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza può contenere:

a) l’indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessitò della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e allo capaci. di lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.”

Le conclusione dell’Avvocatura di Stato sulla necessità di possedere un permesso di soggiorno per la registrazione

L’Avvocatura Generale afferma che “dalla disciplina surrichiamata, emerge come la registrazione del contratto di convivenza sia solo l’ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumendo:

– un legame affettivo di coppia (requisito):

– la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all’anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo);

– a cui si aggiunge, eventualmente, contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest’ultimo, utile per l’opponibilità ai terzi”.

Pertanto, conclude l’Organo Consultivo, “alla registrazione del contratto di convivenza non può essere certamente riconosciuto carattere di debita attestazione, dal momento che, a monte, manca la preliminare regolarità del soggiorno in Italia ” del soggetto extracomunitario “necessaria per concludere il contratto stesso.

Quest’ultimo, in particolare, non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica, “In quanto privo di valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello Stato”.

L’Avvocatura Generale dello Stato conclude le proprie osservazioni, evidenziando come il requisito della dichiarazione anagrafica previsto dal predetto comma 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, sia posto dall’ Ordinamento al fine di consentire la puntuale identificazione dl tutti i soggetti stranieri che circolano sul territorio dello Stato, e quindi, a tutela di un interesse generale, quale quello della sicurezza e dell’ordine pubblico

Sei interessato a registrare con noi il contratto di convivenza, contattaci..

avvocato lavoro, studio legalepratiche per stranieri

    About the Author

    Portale Immigrazione
    Redazione di portale immigrazione e permesso di soggiorno

    Be the first to comment on "Permesso di soggiorno per coppie di fatto 2022"

    Leave a comment

    error: Content is protected !!