Infermieri stranieri, come entrare e lavorare in Italia
Infermiere extracomunitario in Italia 2021
La procedura che consente l’ingresso in Italia di infermieri provenienti dall’estero avviene tramite un percorso semplificato, che si differenzia dal sistema delle quote che vengono stabilite ogni anno dal Decreto Flussi.
In particolare, la procedura in questione è caratterizzata dall’art. 27, comma 1 lettera r-bis) del D. Lgs. 286/98 (TU Immigrazione) e dall’articolo 40, comma 21 del DPR 394/99, che vanno a regolare l’assunzione di infermieri stranieri presso le strutture sanitarie, siano esse pubbliche o private.
Ma quali sono i passaggi da seguire per assumere un infermiere straniero che risiede all’estero?
Prima di tutto va presentata allo Sportello Unico Immigrazione la domanda di nulla osta al lavoro da parte della struttura sanitaria interessata ad assumere l’infermiere straniero.
Fuori quota e decreto flussi
Come accennato in precedenza, dato che questa procedura non riguarda le quote annualmente stabilite dal Decreto Flussi, la domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, senza attendere il Decreto.
Gli ingressi per lavori fuori quota, si tratta di categorie particolari di lavoratori che, data la peculiare natura delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi.
L’art. 27 comma 1 del T.U. immigrazione contiene la seguente elencazione tassativa:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territori o di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (come sostituito dall’articolo 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17)
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono i n Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici , nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsia si tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodi ci, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private (Lettera aggiunta dall’articolo 22, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189).
Chi può richiedere il nulla osta per infermieri stranieri
Nel caso una cooperativa gestisca l’intera struttura sanitaria, oppure un reparto oppure un semplice servizio, ha facoltà di presentare la richiesta di nulla osta per infermieri stranieri.
Acquisendo la copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata, anche le società di lavoro interinale possono richiedere il nulla osta per procedere all’assunzione di personale straniero.
Per completare l’assunzione sono necessari altri “step”. Il datore di lavoro dovrà infatti presentare la domanda di nulla osta al lavoro utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal Ministero dell’Interno sul sito https://nullaostalavoro.interno.it (si accede tramite la registrazione al portale).
Sarà poi lo Sportello Unico ad inviare il nulla osta per via telematica alla rappresentanza diplomatica competente, rendendo poi possibile la consegna dello stesso al datore di lavoro.
Una volta garantito il nulla osta, l’infermiere straniero può recarsi presso la rappresentanza del proprio Paese, in modo tale da richiedere il visto d’ingresso.
Riconoscimento del titolo di studio per l’infermiere straniero
Per poter accedere in Italia dall’estero e per esercitare la professione di infermiere professionale in maniera legale sul territorio italiano è necessario che il relativo titolo di studio venga riconosciuto dal Ministero della Sanità, con conseguente iscrizione all’Albo professionale.
L’attivazione della procedura di riconoscimento può essere effettuata dallo stesso datore di lavoro che vuole assumere l’infermiere straniero oppure dal diretto interessato, nel caso si trovi già in Italia con un regolare permesso di soggiorno.
La domanda va inviata al Dipartimento Professioni Sanitarie, Risorse Umane e Tecnologiche del Ministero della Sanità (secondo Ufficio).
Chiaramente, il riconoscimento del titolo di studio non è necessario fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla data stabilita dal governo per lo stato di emergenza determinato dalla pandemia di Covid-19 (salvo proroghe).
Pertanto gli infermieri stranieri possono esercitare nelle strutture sanitarie anche senza il riconoscimento del titolo di studio, a patto che l’impegno sia inerente all’emergenza pandemica.
Come chiarito in precedenza, per esercitare in Italia è necessaria l’iscrizione all’Albo professionale IPASVI. Oltre al titolo di studio, per risultare iscritti all’Albo bisogna superare un esame, dove verranno valutate le competenze linguistiche del candidato straniero e le speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
All’infermiere straniero verrà quindi rilasciato un visto d’ingresso per lavoro subordinato di breve durata, che gli consentirà di svolgere l’esame in Italia: in caso di superamento della prova, l’infermiere straniero potrà iscriversi all’Albo professionale e di conseguenza potrà vedere finalizzata l’assunzione.
Infermieri stranieri, l’assunzione può avvenire anche tramite un contratto a tempo indeterminato?
L’assunzione con un contratto a tempo indeterminato è consentita anche per gli infermieri stranieri. Questi ultimi possono anche richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma solo se in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del TUI e se risultano decorsi i cinque anni di regolare permanenza nel territorio italiano.
Kit postale per il permesso di soggiorno per infermiere extracomunitario
Il kit postale da inviare tramite sportello amico dovrà contenere la documentazione sottostante
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