Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto

Nomadi digitali e lavoratori da remoto, al via permesso di soggiorno per un anno

Potranno contare su un permesso di soggiorno della validità di un anno i cosiddetti “nomadi digitali” e i lavoratori da remoto al di fuori dell’Unione Europea, sia autonomi che subordinati.

Per questa particolare categoria di lavoratori altamente qualificati, infatti, è possibile l’ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite nel decreto flussi. E’ quanto chiaramente riportato nella legge di conversione del decreto Sostegni Ter, che è stata pubblicata lunedì scorso in Gazzetta Ufficiale.

La legge di conversione non fa altro che aggiungere questa categoria agli ingressi per lavoro per casi particolari previsti dall’art. 27 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Le persone a cui si rivolge questa norma sono coloro che svolgono attività lavorativa altamente qualificata “attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto”, non solo in via autonoma ma anche per conto di un’impresa (che può anche non essere residente sul territorio italiano).

Come chiarito nella legge di conversione del decreto Sostegni Ter, infatti, per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, “non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale”.

Art. 6 – quinquies Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto

1. All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente: «q -bis ) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione europea»;

b) dopo il comma 1 -quinquies è inserito il seguente: «1 -sexies . I soggetti di cui al comma 1, lettera q – bis ), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.

Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere».

Nomadi digitali, cosa sono? I lavori più comuni

Grazie alla legge di conversione del decreto Sostegni Ter, pubblicato a fine marzo in Gazzetta Ufficiale, la categoria dei cosiddetti nomadi digitali e lavoratori da remoto (autonomi o subordinati) che provengono da Paesi al di fuori dell’Unione Europea è stata aggiunta agli ingressi per lavoro per casi particolari previsti dall’articolo 27 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Per farla breve, nomadi digitali e lavoratori da remoto extra-UE possono entrare in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi, a patto che dispongano di un’assicurazione sanitaria e rispettino le disposizioni fiscali e contributive italiane.

Ma cosa sono esattamente i nomadi digitali?

Nella norma viene specificato come ci si rivolga a coloro che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, sia autonomamente che per conto di un’impresa (anche non presente sul territorio italiano).

Chiaramente, negli ultimi anni la figura del nomade digitale è stata interessata da un’attenzione decisamente più marcata: la pandemia di Covid-19 e i necessari lockdown hanno incrementato lo smart working, pertanto anche tra i più giovani la propensione a svolgere un lavoro da remoto è cresciuta a vista d’occhio.

Con un buon PC e una solida connessione internet, con l’ausilio anche di strumenti come la macchina fotografica e la videocamera, si può diventare nomadi digitali e avviare una nuova attività professionale.

Programmatori, sviluppatori web (o app), specialisti seo e social media marketer sono nomadi digitali già da tempo: nell’ultimo periodo assistiamo al fiorire di nuove possibilità, come i creatori di contenuti, i blogger, i videomaker e via dicendo.

Ma quali sono i lavori che può svolgere chi intende diventare un nomade digitale? Come deve muoversi l’aspirante lavoratore da remoto?

Oltre alle attività descritte in precedenza ce ne sono anche altre che possono consentire di guadagnare discrete somme rimanendo sempre in viaggio.

Tra i principali lavori “entry-level” ci sono il content writer (o copywriter), il social media manager e l’assistente virtuale, ma anche l’insegnante di lingue e il traduttore. Molto gettonata anche la professione di fotoritoccatore, così come l’operatore di data entry, il web trafficker e l’e-commerce manager.

Decreto 29 febbraio 2024 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.79 del 04-04-2024)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è ora in vigore il decreto 29 febbraio 2024 del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero del Turismo e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su “Modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto

Requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 3 del testo unico, l’ingresso e il soggiorno degli stranieri di cui all’art. 1, del presente decreto, è consentito ai lavoratori che: a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno; c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalita’ di sistemazione alloggiativa; d) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attivita’ lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto; e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Nel caso di ingresso di nomade digitale, non è richiesto il nulla osta provvisorio ai sensi dell’art. 40, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394.

3. Nel caso di ingresso di lavoratore da remoto, non è richiesto il nulla osta al lavoro di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1998, n. 394. 4.

Il visto è rifiutato o, se già rilasciato, è revocato, se il datore di lavoro o committente residente nel territorio dello Stato risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all’art. 22, comma 5-bis, del testo unico. 5. Per le finalita’ di cui al comma 4, il richiedente e’ tenuto a presentare, all’atto della domanda di visto presso l’ufficio diplomatico-consolare competente, una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, che attesti l’assenza di condanne a suo carico, negli ultimi cinque anni, per reati di cui all’art. 22, comma 5-bis, del testo unico. L’ufficio diplomatico-consolare effettua verifiche a campione sulle dichiarazioni di cui al primo periodo, anche mediante la questura competente.

Modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea e ai loro familiari

1. Allo straniero in possesso del visto d’ingresso di cui all’art. 3, del presente decreto è rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità previste nel testo unico e nel relativo regolamento di attuazione. 2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato, ed e’ rilasciato mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata, di cui all’art. 5, comma 8, del citato testo unico. 3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 2 reca la dicitura «nomade digitale – lavoratore da remoto», e’ rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed e’ rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Si applica l’art. 5, comma 2-ter, del testo unico.

Lo straniero deve esibire la documentazione presentata al momento della richiesta del visto vidimata dalla rappresentanza diplomatica consolare a comprova del rilascio del permesso di soggiorno. 4. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o, se già rilasciato, è revocato qualora vengano meno i requisiti o le condizioni di cui al presente decreto ovvero quando manchino o vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, dagli articoli 4 e 5 del testo unico.

Il permesso di soggiorno già rilasciato e’ altresi’ revocato quando non sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale. 5. Il permesso di soggiorno non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato, se, all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente, il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per reati di cui all’art. 22, comma 5-bis, del testo unico.

6. Allo straniero di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui all’art. 29, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo art. 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del lavoratore. 7. La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, anche con modalita’ telematiche, al competente ispettorato territoriale del lavoro per le verifiche di competenza.

Lavoratori in casi particolari che non hanno bisogno del decreto flussi

Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

g) h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

q -bis ) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione europea;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;

r -bis ) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Domande o chiarimenti nel modulo sottostante

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    1 Comment on "Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto"

    1. Vorrei sapere quando uscirà il chiarimento su questo visto? Come ottenerlo, quali saranno i requisiti? È necessario ottenere una nulla osta dalla questura?

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