Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto

Nomadi digitali e lavoratori da remoto, al via permesso di soggiorno per un anno

Potranno contare su un permesso di soggiorno della validità di un anno i cosiddetti “nomadi digitali” e i lavoratori da remoto al di fuori dell’Unione Europea, sia autonomi che subordinati.

Per questa particolare categoria di lavoratori altamente qualificati, infatti, è possibile l’ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite nel decreto flussi. E’ quanto chiaramente riportato nella legge di conversione del decreto Sostegni Ter, che è stata pubblicata lunedì scorso in Gazzetta Ufficiale.

La legge di conversione non fa altro che aggiungere questa categoria agli ingressi per lavoro per casi particolari previsti dall’art. 27 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Le persone a cui si rivolge questa norma sono coloro che svolgono attività lavorativa altamente qualificata “attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto”, non solo in via autonoma ma anche per conto di un’impresa (che può anche non essere residente sul territorio italiano).

Come chiarito nella legge di conversione del decreto Sostegni Ter, infatti, per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, “non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale”.

Art. 6 – quinquies Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto

1. All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente: «q -bis ) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione europea»;

b) dopo il comma 1 -quinquies è inserito il seguente: «1 -sexies . I soggetti di cui al comma 1, lettera q – bis ), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.

Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.

Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere».

Nomadi digitali, cosa sono? I lavori più comuni

Grazie alla legge di conversione del decreto Sostegni Ter, pubblicato a fine marzo in Gazzetta Ufficiale, la categoria dei cosiddetti nomadi digitali e lavoratori da remoto (autonomi o subordinati) che provengono da Paesi al di fuori dell’Unione Europea è stata aggiunta agli ingressi per lavoro per casi particolari previsti dall’articolo 27 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Per farla breve, nomadi digitali e lavoratori da remoto extra-UE possono entrare in Italia al di fuori delle quote del decreto flussi, a patto che dispongano di un’assicurazione sanitaria e rispettino le disposizioni fiscali e contributive italiane.

Ma cosa sono esattamente i nomadi digitali?

Nella norma viene specificato come ci si rivolga a coloro che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, sia autonomamente che per conto di un’impresa (anche non presente sul territorio italiano).

Chiaramente, negli ultimi anni la figura del nomade digitale è stata interessata da un’attenzione decisamente più marcata: la pandemia di Covid-19 e i necessari lockdown hanno incrementato lo smart working, pertanto anche tra i più giovani la propensione a svolgere un lavoro da remoto è cresciuta a vista d’occhio.

Con un buon PC e una solida connessione internet, con l’ausilio anche di strumenti come la macchina fotografica e la videocamera, si può diventare nomadi digitali e avviare una nuova attività professionale.

Programmatori, sviluppatori web (o app), specialisti seo e social media marketer sono nomadi digitali già da tempo: nell’ultimo periodo assistiamo al fiorire di nuove possibilità, come i creatori di contenuti, i blogger, i videomaker e via dicendo.

Ma quali sono i lavori che può svolgere chi intende diventare un nomade digitale? Come deve muoversi l’aspirante lavoratore da remoto?

Oltre alle attività descritte in precedenza ce ne sono anche altre che possono consentire di guadagnare discrete somme rimanendo sempre in viaggio.

Tra i principali lavori “entry-level” ci sono il content writer (o copywriter), il social media manager e l’assistente virtuale, ma anche l’insegnante di lingue e il traduttore. Molto gettonata anche la professione di fotoritoccatore, così come l’operatore di data entry, il web trafficker e l’e-commerce manager.

Lavoratori in casi particolari che non hanno bisogno del decreto flussi

Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell’ambito delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

g) h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

q -bis ) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all’Unione europea;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;

r -bis ) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

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    1 Comment on "Permesso di soggiorno per nomadi digitali e lavoratori da remoto"

    1. Vorrei sapere quando uscirà il chiarimento su questo visto? Come ottenerlo, quali saranno i requisiti? È necessario ottenere una nulla osta dalla questura?

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