Il tribunale può ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno per i genitori privi del permesso ?
L’articolo 31 terzo comma del Testo Unico sull’immigrazione permette al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori (irregolari o privi dei permessi di soggiorno) di un minore straniero, qualora sussistano le condizione.
Vediamo insieme quali sono le condizioni, modelli e documenti necessari per il riconoscimento del permesso di soggiorno per assistenza minori.
Le condizioni dell’articolo 31 testo unico immigrazione
L’articolo in questione dispone che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico dell’immigrazione”.
L’articolo 31 comma 3° decreto L.vo 286/98 soggiunge :
“L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”.
Pertanto da detto articolo ricaviamo le seguenti indicazioni :
- l’autorizzazione è rilasciata solo dal Tribunale per i Minorenni con sede nel capoluogo regionale competente
- devono sussistere gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico
- il Giudice deve tener conto dell’età e delle condizioni di salute del minore
- inoltre lo stesso minore deve trovarsi in Italia
- il permesso di soggiorno viene rilasciato e rinnovato per un tempo definito (non indeterminato)
- la revoca è possibile se i gravi motivi cessano di esistere e per attività incompatibili
Quali sono i gravi motivi che giustificano il rilascio o rinnovo ?
Vediamo ora i criteri per valutare se rientrate o meno nel concetto dei gravi motivi che giustificano la permanenza in Italia.
E’ da dire che i vari Tribunali dei Minorenni in Italia hanno applicato questo principio in maniera spesso difforme, alcuni con orientamenti restrittivi richiedendo una patologia particolarmente grave che affligge il minore, altri hanno ritenuto sufficiente il semplice danno nella tenera età del bimbo (ad esempio i primi anni di vita) e la necessità di avere accanto la figura genitoriale.
La Corte di Cassazione nel 2010 con una decisione a Sezioni Unite ha specificato alcuni criteri per comprendere quali sono i “gravi motivi“
“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’articolo 31 del Decreto L.vo 286/98 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute“
“Potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto”.
In sostanza, secondo la Cassazione, l’allontanamento del genitore straniero (privo di permesso) costituirebbe in sé un danno sicuro che potrebbe arrecare un pregiudizio allo sviluppo psico-fisico del minore presente in Italia.
L’orientamento è quello di riconoscere la sussistenza dei “gravi motivi” anche soltanto in ragione della tenerissima età del minore.
Orientamento restrittivo di diversi Tribunali dei Minori
Ad onore del vero molti Tribunali continuano a richiedere la certificazione sanitaria con l’indicazione di una precisa e grave patologia in capo al minore.
E’ necessaria l’assistenza di un avvocato ?
Il nostro consiglio è di affidarsi ad un legale esperto di immigrazione per analizzare l’orientamento giurisprudenziale locale e non incappare nel rigetto della domanda e nell’eventuale espulsione.
E’ possibile lavorare con questo permesso ?
Un nostro lettore ci domanda: “Volevo chiedere, dopo questa domanda articolo 31 con la ricevuta posso fare contrato di lavoro ?”
Questo tipo di permesso di soggiorno, di durata pari al periodo individuato con il decreto dal Tribunale per i minorenni (normalmente 2 anni), consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per assistenza minori che permette di svolgere attività lavorativa.
E’ possibile la conversione in altro permesso ?
(No.) E’ possibile convertire questo permesso di soggiorno in altro permesso, ad esempio motivi di lavoro subordinato o autonomo.
Si potrà richiedere il permesso per lavoro autonomo o per lavoro subordinato stagionale anche tramite la procedura del decreto flussi 2019.
Il permesso di soggiorno per l’assistenza al familiare minore consente di svolgere un’attività lavorativa, ma non consente la conversione in un permesso per motivi di lavoro, così come specificato dal Consiglio di Stato sez. III 15 maggio 2012 n. 2783
Con il decreto immigrazione 2020 il permesso articolo 31 diventa convertibile in permesso di soggiorno per lavoro
Il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare :
Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, all’articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente «1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: .. h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all’articolo 31, comma 3.»
E’ possibile trasformarlo in permesso di soggiorno per famiglia ?
Abbiamo già approfondito ampiamente dell’articolo 30 del testo unico immigrazione e su questo aspetto rimandiamo al nostro articolo sulla coesione familiare e i requisiti necessari.
E’ possibile fare conversione il permesso di soggiorno assistenza al minore con il decreto flussi ?
No, con il decreto flussi 2019 non è prevista questo tipologia di conversione dei permessi di soggiorno. E’ però possibile richiedere una quota per lavoro stagionale o per lavoro autonomo ad esempio.
Posso chiedere la carta di soggiorno dopo 5 anni con il permesso articolo 31 ?
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato anche a chi possiede un permesso di soggiorno per assistenza minore ex art 31 sussistendo gli altri requisiti (5 anni, idoneità alloggiativa, reddito).
Si può viaggiare con questo permesso di soggiorno anche negli altri paesi europei ?
Si, ma non si può lavorare.
Il permesso di soggiorno articolo 31 è scaduto, come lo rinnovo ?
Quando scade il permesso di soggiorno biennale occorre ripresentare un’istanza al Tribunale dei Minorenni.
Modulo o fac simile per la presentazione del ricorso articolo 31 assistenza minori
I moduli per la presentazione del ricorso possono essere ritirati nella Cancelleria del Tribunale competente.
In particolare alleghiamo il seguente modulo raccomandando di controllare nella cancelleria l’esatto modello e le marche necessarie (ad oggi 27 euro).
Per avere il fac simile nella sua completezza potete fare richiesta nell’apposito form in fondo all’articolo.
Documentazione necessaria per il ricorso
All’istanza per l’autorizzazione alla permanenza è opportuno allegare i seguenti documenti :
- copia dei passaporti e dei documenti di identità dei genitori;
- copia degli eventuali permessi di soggiorno scaduti e delle ricevute di rinnovo
- copia dello stato di famiglia
- copia del certificato di nascita del minore
- copia della documentazione medica relativa allo stato di salute del minore
- copia del contratto di lavoro o impegno all’assunzione rilasciata dal datore di lavoro;
- copia del contratto di casa o ospitalità
- copia del certificato di iscrizione / frequenza alla scuola del minore
- relazione di accompagnamento Servizi Sociali
Sintesi a cura dello Studio
Per un preventivo sul ricorso
Ho 2 bambini con Disturbo dello Spettro Autistico, il piccolo già riconosciuta invalidità civile (MINORE INVALIDO L118/71 L289/90 INDENNITA DI FREQUENZA)L104/92 PORTATORE DI ENDICAP. fatto domanda Invalidità e fatto visita all’A.S.L. non ho ancora l’Esito.
Ho il Permesso di Soggiorno in Attesa Occupazione non rinnovabile