Prevista la marca da bollo di sedici euro per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
Brutta sorpresa per i richiedenti asilo polito e rifugiati, ora le istanze di richiesta del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico dei richiedenti la protezione internazionale e per l’ottenimento dello status di rifugiato saranno gravate da un tributo di sedici euro sotto forma di marca da bollo.
La circolare del Dipartimento per l’immigrazione diffusa nel mese di Agosto 2019 ha lasciato un po’ perplessi i richiedenti la protezione internazionale in fila nelle Questure in quanto in molti privi della necessaria marca.
Dove è possibile comprare la marca da bollo da 16 euro ?
Il metodo più immediato per comprare la marca da 16 euro è recarsi in tabacchino, nei punti vendita abilitati alla vendita di valori bollati e dotati del terminale lottomatica.
Vediamo ora insieme il contenuto delle istruzioni ministeriali
La circolare del Viminale sull’obbligo di pagamento della marca 16 euro
Il Ministero dell’Interno Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere con la circolare N.400/A/2019/14.38.01 (in Riferimento alla nota del 20 giugno 2017)
OGGETTO: Istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Imposta di bollo. Trasmissione parere.
In risposta all’unito quesito con il quale codesta Questura ha chiesto chiarimenti in merito all’esigibilità dell’imposta di bollo per la presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, che, come noto, viene rilasciato al richiedente protezione internazionale, ai sensi degli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, si trasmette il parere attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate ha reso il proprio orientamento in materia.
In particolare, con il menzionato parere, è stata evidenziata l’assenza, nel nostro ordinamento giuridico, di un enunciato normativo espresso che sottragga dall‘applicazione del tributo la casistica in esame e, pertanto, è stata ribadita la cogenza del principio di carattere generale, previsto dall’articolo 3 dell’Allegato “A- Tariffa” del D.P.R. n.642/1972 e seguenti,
che impone l’obbligo del bollo per tutte le istanze dirette alla Pubblica Amministrazione, nella misura di Euro 16,00 ivi comprese le istanze presentate per l’ottenimento di un provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato o di quello di protezione sussidiaria, la cui ricevuta attestante la presentazione costituisce permesso soggiorno provvisorio ai sensi dell’articolo 4, comma 3. del d.lgs. n. 142 del 2015
Circolare Ministero dell’Interno circolare N.400/A/2019/14.38.01 firmata dal direttore centrale Bontempi
Costo del permesso di soggiorno Casi speciali
Una mia collega si reca con due ospiti della nostra Cooperativa presso la Questura per richiesta permesso di soggiorno elettronico avendo essi ottenuto lo status di casi speciali con possibilità di pse della durata di 2 anni.
Fino a ieri il costo da noi sostenuto, sia per i casi speciali che la protezione sussidiaria è sempre stato di 30,46 euro del bollettino più 16 di marca da bollo e non avendo ricevuto comunicazione alcuna di cambiamenti in tal senso, la mia collega si è recata tranquillamente con i bollettini col solito versamento sopracitato.
Purtroppo per lei, dopo ore di coda, la poliziotta in servizio allo sportello, dopo aver visionato il bollettino, la mandava via poichè doveva portare una integrazione di euro 50 per bollettino, facendo arrivare il costo a 80,46.
Ho cercato sui siti istituzionali e sui vari portali ma non ho trovato alcuna informazione in merito e volevo chiedervi se nel 2022 (questi due ospiti sono i primi casi che portiamo nell’anno nuovo) è cambiato qualcosa per i richiedenti asilo, ospiti di cooperative, ottenenti dal tribunale lo status di casi speciali o è stato un errore allo sportello?
Risposta: il nuovo importo per il permesso di soggiorno per casi speciali è di euro 80,46
Garanzia per i richiedenti asilo: il decreto è in Gazzetta Ufficiale
Il decreto del ministro Matteo Piantedosi è in Gazzetta Ufficiale. La nuova norma prevede che gli stranieri irregolari che fanno richiesta di asilo in Italia dovranno corrispondere una garanzia in denaro, di importo variabile, tenendo conto della loro situazione patrimoniale. La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è quindi immediatamente esecutiva.
Lo scopo della garanzia è quello di predisporre, appunto, una garanzia finanziaria nel corso dello svolgimento della procedura di accertamento del diritto di accesso al territorio. Come detto la cifra comunque può variare, tenendo conto della situazione particolare nella quale versa lo straniero, e viene concretamente valutata dal Questore.
Può variare da 2.500 a 5mila euro e può essere pagata anche dai parenti fino al terzo grado.
La norma ha subito una ridefinizione per via giudiziaria (diversi giudici si erano infatti rifiutati di applicare la legge, non chiedendo la cauzione fissa) ed ora non è più prevista una sorta di ‘cauzione’ generalizzata (prima, come detto, era fissa e dell’ordine di 5mila euro) per tutti gli immigrati che vogliono evitare di essere messi in stato di detenzione amministrativa attenendo il responso della commissione provinciale che si pronunci sull’eventuale sussistenza del diritto all’asilo.
In sostanza, quindi, il pagamento della cauzione permette all’immigrati entrato irregolarmente in Italia di attendere fuori dai centri di detenzione amministrativa la decisione sulla sua domanda di asilo. Rispetto alla norma come era prima confezionata, la novità è infatti che la cifra varia a seconda della situazione dell’immigrato.
Non c’è più, quindi, una cauzione fissa di cinquemila euro per ogni immigrato, ma è comunque dovuta “al fine di assicurare la flessibilità alla prestazione della garanzia finanziaria anche dal punto di vista soggettivo, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso”.
Il nuovo decreto si inserisce nel contesto di un sistema di norme, predisposte dal Ministero dell’Interno, il cui scopo è quello di consentire una gestione più compiuta degli immigrati e soprattutto di combattere l’immigrazione clandestina.
Come funziona la nuova cauzione?
La c.d. cauzione dei migranti irregolari si applica a quei soggetti che entrano in Italia irregolarmente e che sono detenuti nei c.d. PCR. In questi casi, il Questore di Roma dispone il fermo e i giudici dovranno valutare, entro 48 ore, se il fermo va convalidato oppure no.
Lo straniero che richiede l’asilo deve corrispondere una cauzione il cui importo, come detto, varia fra 2500 e 5mila euro, e che viene disposta dal questore tenendo in considerazione diversi aspetti: ad esempio, il grado di collaborazione del soggetto straniero dimostrato nel corso delle procedure di identificazione.
Il soggetto straniero deve indicare le proprie generalità e fornire se possibile copia dei documenti di viaggio e documenti di identità o altri documenti da cui sia desumibile identità e cittadinanza, in modo da favorire una veloce identificazione.
Fra le informazioni che deve fornire, anche alcune ulteriori come le modalità di viaggio, l’itinerario percorso, un indirizzo e recapito telefonico dove si rende reperibile, dove intende alloggiare e via dicendo.
Il versamento della cauzione disposta dal questore entro 7 giorni dal momento in cui giunge la comunicazione del questore che dispone la somma evita che l’immigrato sia trattenuto entro i centri di detenzione amministrativa. I soldi possono essere pagati anche da parenti dell’immigrato, fino al terzo grado, che siano legalmente residenti all’interno dell’Unione Europea.
Chi invece non ha i soldi per la cauzione rimane nei centri che accolgono gli immigrati irregolari in attesa che la commissione provinciale decida sulla domanda di asilo.
In caso in cui l’immigrato si renda irreperibile, il questore incasserà subito la somma che viene destinata poi al bilancio dello Stato.
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