Prevista la marca da bollo di sedici euro per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
Brutta sorpresa per i richiedenti asilo polito e rifugiati, ora le istanze di richiesta del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico dei richiedenti la protezione internazionale e per l’ottenimento dello status di rifugiato saranno gravate da un tributo di sedici euro sotto forma di marca da bollo.
La circolare del Dipartimento per l’immigrazione diffusa nel mese di Agosto 2019 ha lasciato un po’ perplessi i richiedenti la protezione internazionale in fila nelle Questure in quanto in molti privi della necessaria marca.
Dove è possibile comprare la marca da bollo da 16 euro ?
Il metodo più immediato per comprare la marca da 16 euro è recarsi in tabacchino, nei punti vendita abilitati alla vendita di valori bollati e dotati del terminale lottomatica.
Vediamo ora insieme il contenuto delle istruzioni ministeriali
La circolare del Viminale sull’obbligo di pagamento della marca 16 euro
Il Ministero dell’Interno Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere con la circolare N.400/A/2019/14.38.01 (in Riferimento alla nota del 20 giugno 2017)
OGGETTO: Istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Imposta di bollo. Trasmissione parere.
In risposta all’unito quesito con il quale codesta Questura ha chiesto chiarimenti in merito all’esigibilità dell’imposta di bollo per la presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, che, come noto, viene rilasciato al richiedente protezione internazionale, ai sensi degli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, si trasmette il parere attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate ha reso il proprio orientamento in materia.
permesso di soggiorno per richiesta asilo, ora si paga.
In particolare, con il menzionato parere, è stata evidenziata l’assenza, nel nostro ordinamento giuridico, di un enunciato normativo espresso che sottragga dall‘applicazione del tributo la casistica in esame e, pertanto, è stata ribadita la cogenza del principio di carattere generale, previsto dall’articolo 3 dell’Allegato “A- Tariffa” del D.P.R. n.642/1972 e seguenti,
che impone l’obbligo del bollo per tutte le istanze dirette alla Pubblica Amministrazione, nella misura di Euro 16,00 ivi comprese le istanze presentate per l’ottenimento di un provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato o di quello di protezione sussidiaria, la cui ricevuta attestante la presentazione costituisce permesso soggiorno provvisorio ai sensi dell’articolo 4, comma 3. del d.lgs. n. 142 del 2015
Circolare Ministero dell’Interno circolare N.400/A/2019/14.38.01 firmata dal direttore centrale Bontempi
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