Permesso di soggiorno per motivi di studio, possibilità di lavorare
Permesso di soggiorno per studio quante ore lavoro
Gli studenti extra UE che hanno un permesso di soggiorno per motivi di studio concesso dalla autorità italiana possono lavorare per un massimo di 20 ore alla settimana, 1040 all’anno, e comunque part-time.
Una precisazione importante che riguarda il permesso di soggiorno per motivi di studio per gli studenti che provengono da nazioni esterne all’Unione Europea è giunta in questi giorni dall’ispettorato nazionale del lavoro, che ha posto un tetto massimo alle ore che questi studenti possono lavorare.
Il limite delle ore settimanali e annue lavorabili è stato posto dopo l’esplicita domanda da parte di uno studente straniero, il quale, in Italia per studiare, volevano anche lavorare per mantenersi durante gli studi superando il limite di 20 ore a settimana.
Con la nota protocollare 1074 del maggio 2022, l’ispettorato nazionale del lavoro ha quindi chiarito che gli studenti possono mantenersi durante gli studi con un lavoro part-time, gestendo come meglio ritengono le ore ma rimanendo all’interno del limite di 1040 ore all’anno.
In particolare, la nota precisa che gli studenti non possono decidere di concentrare le ore di lavoro ad esempio nei periodi estivi invernali, venendo così incontro alla necessità degli studenti di concentrare il lavoro nei periodi nei quali l’università è chiusa e quindi le lezioni sono sospese; si pensi ad esempio ai lavori prettamente stagionali.
Lo scopo della nota è quello di consentire agli studenti extra UE in Italia con permesso di soggiorno per studio di lavorare per potersi mantenere durante il loro soggiorno in Italia, ma evitando allo stesso tempo che l’attività lavorativa prevalga su quella formativa.
Cosa dice la nota protocollare dell’Ispettorato
La nota protocollare dell’ispettorato ha chiarito quali sono i limiti della prestazione lavorativa per gli studenti che vengono in Italia studiare e provengono da paesi esterni all’Unione Europea, se si trovano nel nostro paese con un permesso di soggiorno per studio.
Gli studenti che si trovano con un permesso di soggiorno che studio in Italia possono lavorare, in quanto ciò potrebbe essere necessario al loro mantenimento economico durante il soggiorno.
Tuttavia, l’attività lavorativa non deve superare quella formativa, anche in termini di ore. Possono quindi lavorare con contratti part-time, per massimo 20 ore a settimana e massimo 1040 all’anno.
La nota ha altresì chiarito che lo studente non ha possibilità di modulare le ore di lavoro in modo da concentrarle in un certo periodo di tempo.
Ad esempio, questo permesso di soggiorno non consente al lavoratore di concentrare le 1040 ore massime di lavoro all’interno di pochi mesi, come può venire ad esempio in estate o in inverno per i lavori stagionali.
Lo studente deve quindi rispettare sempre il limite massimo di 20 ore a settimana di lavoro, e il limite annuo, senza possibilità di cumulare all’interno di un ristretto numero di settimane o mesi.
Il chiarimento dell’ispettorato mira a evitare che il permesso di studio sia usato per svolgere una sostanziale attività lavorativa. Va bene quindi che lo studente svolga un’attività lavorativa secondaria per mantenersi durante gli studi, e da qui il limite orario settimanale.
Non è invece consentito svolgere un’attività che cumuli più di 20 ore a settimana, anche se lo si fa restando nei limiti annuali.
Nell’ipotesi in cui lo studente superi le ore lavorative previste, dovrà richiedere un permesso di soggiorno per lavoro, e non per studio.
Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione centrale coordinamento giuridico
Nota del 24 maggio 2022È pervenuta alla Scrivente una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina che riguarda la posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”.
Si chiede in particolare se la citata disposizione possa consentire allo studente straniero di modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.
Al riguardo, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, che si è espresso con nota prot. n. 35/1417 del 18 maggio u.s., si rappresenta quanto segue.
La disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo.
Per tale motivo è consentito, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un’attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.
In tal senso depone la circostanza che la disciplina de qua (per cui l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998), in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al delineato sistema normativo, così da impedire una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati.
Si rammenta pertanto che, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA
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