Permesso di soggiorno per motivi di studio, tutti i passaggi
Tra le varie motivazioni che consentono di ottenere un permesso di soggiorno c’è anche quella relativa allo studio. Chiaramente, per poter richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio è necessario seguire un determinato iter, che comincia fin dall’ingresso del richiedente straniero in Italia con un visto per detti motivi.
Il primo “step” consiste quindi nella richiesta del rilascio del titolo di soggiorno al Questore della provincia di residenza o domicilio, che deve avvenire entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, come d’altronde ampiamente chiarito nell’articolo 5 comma 2 del Testo Unico sull’Immigrazione.
Il richiedente dovrà inoltrare la richiesta inviando l’apposito kit postale tramite un ufficio postale che aderisce alla rete “Sportello Amico di Poste Italiane”. In seguito viene pertanto rilasciata al cittadino straniero un’assicurata postale che certifica l’inoltro della domanda di permesso di soggiorno e che mette a disposizione del richiedente dei codici (da utilizzare sul sito www.portaleimmigrazione.it, ndr) che consentono di verificare lo stato della pratica.
Inoltre, viene anche fornita la prenotazione di un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente, dove dovrà essere consegnata la documentazione originale (nel kit postale verrà invece inserita la fotocopia, ndr) e la rilevazione fotodattiloscopica, ovvero le impronte digitali.
Presentando il visto d’ingresso e la suddetta ricevuta dell’assicurata postale (con data che deve comunque essere entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso del richiedente in Italia), il cittadino straniero è considerato regolarmente soggiornante nel territorio italiano.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente di svolgere attività lavorativa
Con il permesso di soggiorno per motivi di studio è possibile svolgere attività lavorativa subordinata, anche se non si possono superare le 20 ore settimanali per 52 settimane, per un limite massimo di 1.040 ore in un anno.
Tuttavia ci sono dei distinguo, come nel caso dei soggetti che hanno soggiornato in Italia fino al compimento dei 18 anni di età con un permesso di soggiorno per motivi familiari, per integrazione minore o per affidamento e una volta diventati maggiorenni hanno convertito il loro permesso di soggiorno con motivazione studio.
In questo caso i limiti di orario per l’attività lavorativa citati in precedenza non sono da considerare. Lo svolgimento di lavoro autonomo è inoltre consentito ai cittadini stranieri soggiornanti in Italia per motivi di studio.
Convertire il permesso di soggiorno per studio in un permesso per lavoro
Prima che il permesso di soggiorno per studio scada, il titolare può avviare la procedura per convertirlo in un permesso per lavoro subordinato o autonomo.
Nel caso del lavoro subordinato sarà necessario presentare la documentazione che certifichi l’esistenza di un rapporto di lavoro; se invece il lavoro è autonomo, il soggetto dovrà presentare i documenti che fanno riferimento all’attività in questione, nonché alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla.
La domanda di conversione dovrà avvenire presentando apposita istanza attraverso una procedura telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura SUI competente, nell’ambito dei limiti temporali stabiliti dal Decreto Flussi.
La procedura telematica dei flussi non è necessaria per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che conseguono in Italia un titolo di studio accademico (laurea triennale o specialistica, dottorato, master, specializzazione, ecc) e per coloro in possesso dello stesso permesso perché sono stati ricongiunti da minori e diventano maggiorenni in Italia.
Tali soggetti sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono pertanto inviare in ogni momento dell’anno le richieste di conversione.
Permesso di soggiorno per motivi di studio: tutto sulla durata
Nei corsi di studio pluriennali, il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere rinnovato ogni anno: tutto ciò che deve fare il richiedente è dimostrare l’iscrizione all’anno successivo, o in alternativa una verifica di profitto nel primo anno di corso e almeno due verifiche negli anni successivi.
Nel caso non si tratti di un corso pluriennale ma di un corso singolo, il rinnovo non è consentito. Tuttavia, al termine del corso singolo, il cittadino che decide di iscriversi ad un corso di laurea attinente o conseguente ai corsi singoli frequentati può rinnovare il permesso di soggiorno per studio.
In ogni caso, l’iscrizione al corso di laurea, ai fini del rinnovo del permesso per studio, può anche essere ad un corso di laurea diverso da quello per cui lo studente è stato autorizzato ad entrare in Italia; inoltre, il permesso di soggiorno per studio è rinnovabile fino a tre anni oltre la durata prevista per il corso di laurea scelto.
Studenti stranieri con permesso di soggiorno per studio, si può lavorare solo part-time e rispettando i limiti
Tramite la nota prot. n. 1074 del 24 maggio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fatto sapere che gli studenti che provengono da Paesi al di fuori dell’Unione Europea e che vivono in Italia con il permesso di soggiorno per studio possono lavorare nel nostro Paese solo part-time, nel limite di 20 ore settimanali e 1.040 all’anno.
Si tratta comunque di una precisazione importante, che consente agli studenti extra UE che si trovano in Italia con il permesso di soggiorno per studio di poter lavorare per mantenersi gli studi, gestendosi al meglio: ad esempio, si può pensare di concentrare le ore di lavoro durante l’estate, oppure nei mesi invernali, vale a dire nei periodi dell’anno in cui i corsi universitari sono sospesi.
Così facendo lo studente può far convivere senza problemi l’attività lavorativa con lo studio.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha voluto precisare il limite di ore settimanali e annuali – chiarendo anche che il lavoro può essere solo part-time – rispondendo ad una domanda pervenuta allo stesso Ispettorato.
La richiesta riguardava la possibilità per lo studente straniero giunto in Italia con un permesso di soggiorno per studio di modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa e superare il limite delle 20 ore settimanali, anche se solo per un periodo di tempo limitato e senza andare a toccare il limite massimo delle 1.040 ore annuali.
Possibilità che non viene consentita, come ha tenuto a spiegare l’Ispettorato, dato che il permesso di soggiorno per motivi di studio non consente di lavorare per un periodo superiore alle venti ore settimanali: pertanto non è possibile una rimodulazione delle ore.
Un chiarimento che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce anche dopo aver ascoltato il parere del Ministero del Lavoro: pertanto, tutti gli studenti che entrano in Italia con il permesso di soggiorno per motivi di studio e hanno bisogno di lavorare per mantenersi gli studi possono farlo, ma solo rispettando la normativa vigente.
Dato che l’attività lavorativa non può prevalere su quella didattica e formativa, la stessa può avvenire solo part-time “con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore”.
Per superare i limiti la soluzione è la conversione in un permesso di soggiorno per lavoro
Dato che la norma tende a favorire lo studio e non consente un’interpretazione ‘estensiva’, al contrario di quanto può invece avvenire con altri provvedimenti che regolano gli ingressi con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per gli studenti è impossibile rimodulare la quantità di ore di lavoro settimanali, anche se la rimodulazione consente di rimanere entro il limite delle ore annuali.
Be the first to comment on "Permesso di soggiorno per studio"