Tirocinio formativo, di cosa si tratta e come svolgerlo in Italia
Per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, una buona misura è senza dubbio quella del tirocinio formativo, ovvero un periodo di orientamento e formazione che può distinguersi in due modalità.
I tirocini curriculari, infatti, rappresentano un processo di apprendimento che rientra all’interno dei piani di studio delle università e degli istituti scolastici e che dà diritto a crediti formativi; tuttavia, è possibile seguire anche un tirocinio extracurriculare, che consente invece al giovane di avere una conoscenza diretta del mondo del lavoro tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo.
Inoltre, sono da considerare anche i tirocini di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, che sono destinati in primis a persone disoccupate (comprese quelle in mobilità) oppure inoccupate.
I tirocini di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro sono inoltre a disposizione dei lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, in base agli accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
Inoltre, questa tipologia di tirocini (che rientra comunque tra i tirocini extracurriculari, ndr) viene destinata anche ai disabili, nonché alle persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 e ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Come si attiva un tirocinio formativo anche per gli stranieri: tutti i chiarimenti
Per favorire l’attivazione di un tirocinio formativo è necessario che venga stipulata una convenzione tra il soggetto promotore – che può essere l’università o la scuola superiore, ma anche l’agenzia per l’impiego o altro – e il soggetto ospitante, vale a dire l’azienda, l’ente pubblico, lo studio professionale e via dicendo.
Ognuno di questi due soggetti andrà a nominare un tutor, che avrà il compito di seguire il richiedente nella stesura del piano formativo ma anche in una serie di altre finalità: la definizione delle condizioni organizzative e didattiche, ad esempio, così come l’inserimento nel nuovo contesto e il monitoraggio del percorso stesso.
I tirocini formativi possono essere attivati anche per i cittadini stranieri all’estero
Tuttavia è opportuno fare un paio di precisazioni. I cittadini stranieri che si trovano già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro (compresi i richiedenti asilo) possono svolgere tirocini formativi nelle medesime condizioni dei cittadini italiani; coloro che invece si trovano all’estero e vogliono svolgere un tirocinio formativo in Italia hanno bisogno di un visto di ingresso per motivi di studio o formazione (non c’è bisogno del nulla osta al lavoro).
Le linee guida in materia di tirocini prevedono che per i tirocini extracurriculari venga corrisposta ai tirocinanti un’indennità che non può mai essere inferiore ai 300 euro lordi mensili, fatta eccezione nel caso vi siano disposizioni diverse in termini di importo stabilite dalle leggi regionali.
Sempre nelle linee guida viene oltretutto chiarito che tale indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini, che deve essere del 70% su base mensile.
Si può anche svolgere attività lavorativa nel periodo del tirocinio formativo, a patto che avvenga con un datore di lavoro differente rispetto al soggetto ospitante e che non vada a pregiudicare il sostanziale rispetto del tirocinio formativo.
Inoltre, gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione non possono essere inquadrati con un contratto di lavoro a tempo pieno ma solo con un part-time, per un massimo di 20 ore a settimanale e un limite annuale di 1.040 ore.
Conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Per i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale è possibile anche richiedere la conversione del proprio titolo (ammesso ovviamente che sia in corso di validità, ndr) in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Anche qui è opportuno fare alcune precisazioni.
Occorre aspettare il decreto flussi per convertire il permesso ?
Se il cittadino extracomunitario ha completato un percorso di studi universitari in Italia può procedere senza problemi alla conversione del suo titolo al di fuori delle quote flussi, a patto che possa dimostrare di aver conseguito uno dei seguenti titoli:
una laurea triennale, una laurea specialistica biennale, una laurea magistrale, un diploma di specializzazione di durata minima pari a due anni, un dottorato di ricerca universitaria di durata minima pari a tre anni, un master universitario di I o di II livello, un attestato o diploma di perfezionamento post laurea della durata di un anno.
Se invece il cittadino extracomunitario ha semplicemente completato il tirocinio formativo oppure un corso di formazione potrà ottenere la conversione solo nell’ambito delle quote assegnate nel decreto flussi, ovviamente una volta terminato il tirocinio stesso.
Tirocini formativi di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per studio
Uno straniero con un permesso di soggiorno di studio o formazione può partecipare ad un tirocinio? La domanda è stata finalmente chiarita dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il quale, in una comunicazione, ha rilasciato un parere ufficiale sul punto.
Secondo l’ispettorato Nazionale del Lavoro, che ha acquisito anche il parere della GD Immigrazione ed Integrazione, l’accesso ai tirocini formativi per i cittadini stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale è consentito.
Se il cittadino straniero si trova già in Italia, ed è in possesso di un titolo di soggiorno per studio o formazione professionale che è valido, può di conseguenza svolgere ogni attività di tirocinio curricolare che sia relativa al corso di studi che sta frequentando oppure al corso di formazione professionale nel quale è coinvolto e per il quale, appunto, ha ottenuto il permesso di soggiorno.


Secondo l’Ispettorato, inoltre, lo straniero che entra in Italia con un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale è pari merito autorizzato a seguire i tirocini non curricolari, sempre che compatibili con il percorso di studio o formativo posto in essere.
Non si applicano del resto, chiarisce l’Ispettorato, i limiti di cui all’art. 14 comma 4 del Decreto Presidenziale n. 394 del 1999, in quanto un tirocinio non curricolare non può essere considerato rapporto di lavoro.
Per informazioni su questo permesso..
avvocato immigrazione
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