Il permesso di soggiorno per casi speciali : articolo 18 bis testo unico immigrazione per le persone vittime di violenza familiare
La riforma Salvini ha modificato il permesso di soggiorno per motivi umanitari che tutelava le donne vittime dalle violenze nelle mure domestiche, in modo da non rimanere sprovviste del titolo di soggiorno.
In particolare il nuovo permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica art 18-bis reca la dicitura “casi speciali”, può essere convertito in altro permesso e ha la durata di un anno.
Alla scadenza di 1 anno pertanto può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora sia iscritto ad un corso di studi.
Consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di lavoro o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, ovviamente nel rispetto dei requisiti minimi di età.
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e della violenza domestica
La prima versione di questo titolo di soggiorno è stato introdotto con la legge 15 ottobre 2013 n. 119.
L’articolo 18-bis ha dato attuazione all’articolo 59 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ed introduce il rilascio dello specifico permesso di soggiorno alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione.
Articolo 59 Convenzione del Consiglio d’Europa, Istanbul 11 maggio 2011
Le Parti (NdR Gli Stati) rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni: a ) quando l’autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale; b ) quando l’autorità competente ritene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell’ambito di un’indagine o di procedimenti penali.
A chi si applica ?
La norma trova applicazione quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di una Straniera (di norma una donna) ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità per un delitto specifico inquadrato nel codice penale
572 c.p. Maltrattamenti contro familiari e conviventi
582 c.p. Lesioni personali
583 c.p. Circostanze aggravanti
583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
605 c.p. Sequestro di persona
609 bis c.p. Violenza sessuale
612 bis c.p. Atti persecutori
oppure per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale
commessi in Italia in ambito di violenza domestica, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.
Le disposizioni dell’detto articolo si applicano in quanto compatibili anche ai Cittadini dell’Unione europea e ai familiari di cittadini UE.
Cosa si intende per violenza domestica ?
Si intendono per violenza domesticauno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificanoall’interno della famigliao del nucleo familiare.
Le persone devono essere legate. attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
La procedura di rilascio del permesso di soggiorno
Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti il questore, con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima, rilascia un permesso di soggiorno “casi speciali” per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.
Con la proposta o il parere sono comunicati al Questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l’incolumità personale.
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato dal Questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri anti violenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.
In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell’autorità giudiziaria competente.
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La revoca del permesso
Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza dai servizi sociali o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
Espulsione dello straniero condannato per violenza domestica
Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva e per patteggiamento, per uno dei delitti commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del testo unico immigrazione.
Salve, Sono venuta qui in italia motivi familiari per unire con mio marito. Lui è violento con me dalla seconda settimana che sono arrivata in Italia. Non ho detto a nessuno perché non sapevo cosa fare. L’anno scorso alla scadenza del mio permesso, che devo fare il rinnovo per permesso di soggiorno CE ; ho già fatto l’esame, lui non mi ha lasciato il CUD / reddito.
Poi da ANOLF mi hanno detto l’unico modo è di convertire mio documento per attestazione di lavoro che ho fatto. Ad Aprile scadrà il mio permesso, però ho trovato lavoro oggi ma mi hanno detto che non posso rinnovare senza CUD e non ho lavorato l’anno scorso. Per favore cosa posso fare ?