Permesso di soggiorno per motivi umanitari
Il Permesso di soggiorno per motivi umanitari consiste in un titolo di soggiorno che lo Stato italiano rilascia a quegli stranieri che dimostrino di soddisfare alcune condizioni che si riferiscono a “gravi motivi umanitari”.
Il permesso in questione non deve essere confuso con la protezione internazionale: si tratta piuttosto di un istituto a salvaguardia dei diritti degli stranieri in particolari situazioni di pericolo e vulnerabilità, e che il legislatore italiano ha inserito (come tanti altri Paesi) per supplire ai vuoti di tutela del Testo Unico dell’Immigrazione.
Il Permesso di soggiorno per motivi umanitari in sostanza viene concesso quando si sia di fronte ad una situazione che implica dei motivi umanitari seri e quindi, se allo straniero è stata negata la domanda di protezione internazionale, è possibile comunque che gli venga concesso il Permesso di soggiorno per motivi umanitari se l’autorità ritiene sia il caso.
Si riceve il permesso in questione – che ha durata di un anno – se ricorrono dei “seri motivi” soprattutto “di carattere umanitario”.
Decreto-legge n. 113/2018 le modifiche
Il Decreto-legge n. 113/2018 su Immigrazione Sicurezza ha eliminato il terzo tipo di protezione internazionale, la c.d. “protezione umanitaria”, ma ha introdotto un permesso di soggiorno per protezione speciale in alcuni casi.
Secondo l’art. 32, comma 3 d.lgs. n. 25/2008 viene rilasciato il permesso di soggiorno per protezione speciale quando non sussistano i presupposti per riconoscimento dell’asilo o della protezione sussidiaria, ma vi sia il rischio di persecuzione o tortura nello stato di provenienza (art. 19 testo unico immigrazione comma 1 e 1.1).
Il permesso di soggiorno per protezione speciale va rinnovato ogni 2 anni, previa verifica della sussistenza delle condizioni che hanno giustificato il rilascio, permette di lavorare e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.
Il Decreto-legge n. 113/2018 ha anche introdotto nuovi permessi di soggiorno introducendo il c.d. permesso di soggiorno per casi speciali.
Giurisprudenza della Cassazione
C’è da precisare che la giurisprudenza della Cassazione, soprattutto la sentenza numero 4455/2018, ha sancito che la protezione umanitaria è una protezione alternativa, laddove non ci siano i requisiti per poter ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure quelli per ottenere la protezione sussidiaria.
La Commissione Territoriale che non conceda la protezione internazionale ma che ritenga che vi siano dei gravi motivi di carattere umanitario quindi trasmette tutti gli atti al Questore, il quale ha un potere discrezionale nel rilasciare il Permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari è subordinato comunque ad un parere favorevole della Commissione territoriale.
La Commissione valuta se sussistano ancora le condizioni per poter rinnovare o meno il permesso, se non si esprime positivamente rilascia il provvedimento di espulsione e l’invito a lasciare l’Italia entro 15 giorni.
Il Permesso di soggiorno per motivi umanitari permette di svolgere attività lavorativa; può anche essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se sussistono le condizioni previste dalla legge, restando in Questura la copia del contratto di soggiorno, la ricetta della raccomandata dell’invio della copia allo sportello unico per l’immigrazione, quattro foto, il domicilio, il passaporto o titolo di viaggio e la marca da bollo da 16 euro.
“I gravi motivi di carattere umanitario”
Il punto fondamentale è che i “gravi motivi di carattere umanitario” non sono soggetti a tipizzazione. Si tratta quindi di un novero di ipotesi aperto, che fa sì che sia possibile riconoscere in maniera elastica e discrezionale quando si verifichino i casi in questione.
È evidente che la norma fa riferimento a ipotesi di timore di violazione di quelli che sono i diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e dal diritto internazionale.
Si ritiene che il Permesso di soggiorno per motivi umanitari venga concesso non semplicemente sulla base del fatto che il richiedente asilo possa avere una vita migliore in Italia rispetto al Paese di origine, ma effettuando un controllo e un confronto con il Paese d’origine e valutando se in detto Paese il soggetto rischia o meno di vedere violati i suoi diritti fondamentali.
Permesso di soggiorno per motivi umanitari, come funziona?
Le domande relative al permesso per motivi umanitari, che dura 2 anni ed è rinnovabile, sono in aumento. Ecco quali sono i requisiti necessarie chi lo accorda
Tra le possibilità di ottenere il permesso di soggiorno in Italia, quella per motivi di protezione umanitaria è una delle più delicate ma anche delle più osteggiate da chi, come i partiti del Centrodestra, ancora di recente si sono detti contrari e vorrebbero abolirla.
Si tratta infatti di una possibilità data alla Commissione territoriale competente presso la quale il migrante ha presentato domanda di asilo e può essere accordata a chi non possa godere dello status di rifugiato, altrimenti sarebbe costretto ed essere rimandato a casa.
Solitamente il permesso di soggiorno per motivi umanitari viene rilasciato dal Questore dopo l’esame della Commissione territoriale soltanto nel caso in cui vengano evidenziati importanti e gravi motivi di carattere umanitario legati ad esempio all’età o allo stato di salute del richiedente, ma anche alla reale impossibilità di fare rientro in patria se ci siano situazioni di pericolo legati a motivi politici o religiosi, se ci siano crisi umanitarie, naturali o ambientali in atto.
Insomma, tutti casi specifici e documentabili per i quali si ottiene un permesso della durata di 24 mesi, rinnovabile e che può anche essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro ed è esplicitamente previsto già dall’ordinamento giuridico italiano.
Ma quali sono i numeri legati ai permessi di soggiorno per protezione umanitaria ?
Tra gennaio e febbraio del 2018 ne sono stati accordati in totale 3.646, quasi il 30% in più rispetto all’anno precedente, mentre a dicembre 2017 erano stati 1.446 rilasciati.
Numeri che contrastano con il 60% circa di domande che non hanno trovato accoglimento e che comunque rappresentano meno del dieci per cento rispetto alle domande totali.
Nel 2017 inoltre sono state esaminate poco più di ottantamila domande e la protezione umanitaria è stata riconosciuta a 20.166 richiedenti asilo, cioè in pratica una su quattro, mentre circa 47 mila domande sono state respinte.
Numeri in crescita comunque rispetto al recente passato e che presto potrebbero aumentare ancora.
La Cassazione specifica i paletti per il rilascio del permesso soggiorno umanitario
Una sentenza emessa dalla Cassazione nel febbraio 2018 ha circoscritto con maggiore precisione i limiti della protezione umanitaria permettendo di estenderla anche ad altri casi non previsti in precedenza.
I giudici hanno specificato come l’integrazione sociale sia da considerare uno dei motivi che permettono di determinare la situazione di rischio personale essenziale ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Inoltre si deve effettuare una valutazione comparativa per determinare se l’eventuale rimpatrio possa comportare una privazione dell’esercizio dei diritti umani, anche in paragone rispetto alla situazione di integrazione maturata nel Paese di accoglienza.
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