Il permesso per protezione speciale in Questura e in Commissione Territoriale
Cosa è il permesso di soggiorno per protezione speciale e chi ne ha diritto
La legge 132 del 2018 ha introdotto per prima il permesso di soggiorno per protezione speciale, che è stato poi successivamente ampliato dal Decreto Legge 130 del 2020, poi convertito in legge (comportando fra l’altro la riformulazione dell’art. 19 del Testo Unito Immigrazione, ampliando i casi in cui uno straniero non può essere espulso).
Il permesso soggiorno protezione speciale disposto e trasmesso dalla Commissione Territoriale
Si tratta di un permesso di protezione speciale, che permette allo straniero di non essere allontanato dal territorio nazionale, quando ricorrano i presupposti dell’art. 32 c. 3 del D.lgs. n. 25/2008
Ovvero, quando la Commissione Territoriale non concede la protezione sussidiaria né lo status di rifugiato allo straniero, ma contestualmente sia presente un presupposto di cui all’art. 19 comma 1 e 1.1. del TUI, ovvero non sia possibile il respingimento dello straniero.
Verificandosi in concomitanza questa situazione, la Commissione Territoriale è tenuta a trasmettere gli atti al Questore. Spetta direttamente al Questore rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, che appunto, per le sue caratteristiche, è un permesso ‘speciale’.
Il permesso soggiorno protezione speciale chiesto al Questore
In ogni caso, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere richiesto anche se non si ha domandata la protezione internazionale: infatti può essere richiesto al Questore direttamente, con parere delle Commissioni Territoriali.
Sono due infatti i procedimenti al termine dei quali lo straniero può accedere al permesso di soggiorno per protezione speciale: si tratta dei seguenti
- richiesta di protezione internazionale alla Commissione Territoriale;
- richiesta diretta al Questore.
In entrambi i casi, all’esito della procedura la natura del permesso che viene concesso è sempre la medesima.
Se però è già pendente una richiesta di protezione internazionale, e poi viene fatta richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura, quest’ultima deve ritenere la causa ‘assorbita’ nella richiesta già effettuata dallo straniero.
I requisiti del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
Come abbiamo detto, perché un cittadino straniero possa vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione speciale, bisogna che ritornino i presupposti di divieto di espulsione del soggetto.
Ai sensi del TUI, è vietato il respingimento di uno straniero quando rischia persecuzioni per motivi di identità di genere, lingua, razzo, genere, cittadinanza, opinioni religiose e politiche, orientamento sessuale. Lo stesso trattamento si applica verso lo straniero che non rischi questa persecuzione nel suo Stato di origine, se egli possa essere rimandato poi in un Paese dove potrebbe essere perseguitato.
La norma tutela anche i casi in cui lo straniero, in caso di espulsione, sia a rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani, degradanti, tortura, violazioni dei diritti umani, oppure rischi una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (questo secondo le ultime integrazioni al TUI portate dalla legge 173/2020).
Quanto dura il permesso di soggiorno per protezione speciale
Il permesso di soggiorno per protezione speciale ha una durata biennale, come già accennato. Può essere rinnovato: perché ciò accada, deve essere effettuata la rivalutazione della situazione del richiedente da parte della Commissione Territoriale.
Cosa consente di fare il permesso di soggiorno per protezione speciale
Posso lavorare con il permesso per protezione speciale ?
Il permesso di soggiorno per protezione speciale consente di poter lavorare. Infatti con questo permesso si può svolgere attività lavorativa e il permesso può anche essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato, se ricorrono i presupposti che sono richiesti dalla legge.
Posso convertire il permesso speciale ottenuto dal Questore ?
La recente sentenza del TAR veneto ha da ultimo confermato che la conversione del permesso spetta a chi è in possesso del permesso di soggiorno per protezione speciale sia che l’abbia ottenuto attraverso la domanda di protezione internazionale, sia che l’abbia chiesto direttamente al Questore.
Con il permesso speciale posso viaggiare direttamente al mio paese di origine ? Anche se prima avevo chiesto asilo politico poi negato ?
Si, puoi viaggiare in Europa e anche verso il tuo paese d’origine.
Posso viaggiare fuori dall’Italia con la ricevuta di permesso di soggiorno di protezione speciale ?
No, non si può.
Con la prima ricevuta della protezione speciale si può lavorare ?
Con la ricevuta della presentazione dell’istanza di protezione speciale direttamente in Questura non è molto chiaro, attualmente sembra di no. Invece con la ricevuta di presentazione istanza di protezione internazionale dopo 60 giorni dalla presentazione della stessa si può lavorare
Il permesso di soggiorno per protezione speciale si può convertire in permesso di soggiorno per lavoro
Un permesso di soggiorno per protezione speciale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.
L’ha stabilito il TAR del Veneto con la sentenza n. 1812 del 23 novembre 2022, chiarendo che un permesso di soggiorno per protezione speciale può, se sussiste un rapporto di lavoro, subire la trasformazione in permesso di soggiorno per lavoro.
Ma facciamo un passo indietro per capire cosa prevede la norma sul rilascio dei permessi.
L’art. 6 comma 1-bis del d. lgs. 286/98 prevede che possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro i permessi fra i quali quelli per ‘protezione speciale’ (tranne quando vi sia stato il diniego della protezione internazionale per pericolosità del richiedente).
Secondo il TAR, questa possibilità deve essere riconosciuta a chi ha avuto accesso al permesso di soggiorno per domanda di protezione internazionale, e a chi ha ottenuto il permesso rivolgendo la domanda direttamente al Questore (ovvero nei casi in cui, ai sensi dell’art. 32 comma 3 del d. lgs. 25/2008, la richiesta di protezione sia stata rigettata dalla Commissione territoriale ma poi accolta dal Questore in quanto ne sussistano i presupposti).
Cosa dice la sentenza del TAR
La sentenza del TAR Veneto ha deciso che il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere ottenuto sia con il procedimento di cui all’art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/2008, sia con richiesta al Questore da parte dello straniero, con parere della commissione territoriale.
In ogni caso il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato, in uno dei due modi, è sempre il medesimo e quindi si tratta dello stesso titolo.
Di conseguenza, l’art. 6 comma 1-bis del d.lgs. 286/98 quando si riferisce alla ‘protezione speciale’ fa sempre riferimento a questo permesso di soggiorno per protezione speciale indipendentemente dalla modalità in cui sia stato rilasciato (tramite Commissione o Questura) e in tutti i e due i casi lo straniero, se gli viene fatta una proposta di lavoro, può ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro.
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