Permesso soggiorno per protezione speciale in Questura

Il permesso per protezione speciale può essere richiesto anche in Questura

Tra le tante tipologie di permessi di soggiorno che possono essere rilasciati nel nostro Paese c’è anche il permesso per protezione speciale, che viene rilasciato al richiedente asilo che non ha i requisiti per ottenere la protezione internazionale ma che per la Commissione Territoriale è a rischio di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese d’origine.

In precedenza la durata del permesso per protezione speciale era di un anno, con possibilità di rinnovo nel caso la Commissione Territoriale avesse riscontrato la permanenza dei requisiti.

Le modifiche alla protezione umanitaria nella legge n.173 del 18/12/2020

Nella nuova formulazione conseguente al decreto Legge n.130 del 21/10/2020 convertito nella legge n.173 del 18/12/2020, la durata del permesso per protezione speciale è stata aumentata a due anni, sempre con l’ipotesi di rinnovo nel caso continuino a sussistere i requisiti. Inoltre, a differenza di prima, ora il permesso per protezione speciale è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.

La buona notizia è che ora il permesso per protezione speciale può essere richiesto dai cittadini stranieri direttamente in Questura, attraverso una procedura completamente autonoma rispetto a quella relativa alla protezione internazionale.

La Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo ha confermato questa importante novità e ha anche provveduto ad inviare ai presidenti delle commissioni territoriali una circolare dove vengono approfondite tutte le modifiche normative introdotte con la legge 173/2020, con particolare riferimento proprio al permesso di protezione speciale.

Nella circolare viene di fatto condiviso quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione, vale a dire la sussistenza di un doppio binario per il permesso per protezione speciale.

Per essere più chiari, il Questore può procedere al suo rilascio in due situazioni: nel primo caso, una volta trasmessi gli atti da parte della Commissione territoriale che ha rigettato una domanda di protezione internazionale; in alternativa, successivamente ad una domanda diretta presentata da un cittadino straniero, sempre previo parere della Commissione territoriale.

Proprio il presidente della Commissione Nazionale tiene a sottolineare come il legislatore non abbia posto alcun veto né condizioni di nessun tipo “all’attivabilità di una diretta istanza di protezione speciale” da considerarsi autonoma da altre forme di protezione internazionale in senso stretto, definite “più penetranti”.

Una volta presentata la domanda di permesso per protezione speciale alla Questura, questa la trasmette alla Commissione territoriale assieme a tutti i documenti e alle informazioni che possono essere utili per compiere la valutazione finale.

La Commissione territoriale è pertanto tenuta, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, ad esprimere un parere vincolante sul rilascio del permesso per protezione speciale.

Nel caso la Commissione territoriale ritenga ci siano elementi che possano portare anche al riconoscimento della protezione internazionale, provvederà ad effettuare una segnalazione alla Questura che a sua volta informerà il richiedente sulla possibilità di inoltrare la domanda.

Articolo 19 Testo Unico Immigrazione nella nuova formulazione

  1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.

1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Protezione speciale art 19 fac simile

Modello di allegato integrativo all’istanza di protezione speciale

Che documenti servono per protezione speciale

Permesso per protezione speciale, i documenti da presentare

Per il rilascio del permesso per protezione speciale devono essere presentati una serie di documenti.

  • 4 fototessera
  • marca bollo di 16 Euro
  • eventuale permesso di soggiorno per attesa asilo
  • passaporto o attestazione consolare o titolo di viaggio per stranieri
  • comunicazione di ospitalità timbrata
  • contratto di locazione/proprietà (della persona che ospita) e documenti identificativi
  • bollettino postale di euro 80,46 per l’emissione del permesso di soggiorno elettronico

In caso di riconoscimento da parte della Commissione territoriale o Tribunale, il richiedente dovrà presentare inoltre la decisione della Commissione che ha riconosciuto la protezione speciale (o del Tribunale, nel caso il Giudice abbia accolto il ricorso riconoscendo la protezione).

Protezione speciale con provvedimento del tribunale sezione immigrazione

Quindi il richiedente dovrà presentare il Certificato di Residenza (o in alternativa la Dichiarazione di Ospitalità), 4 fotografie, il pagamento del bollettino postale da 80,46 euro e la marca da bollo da 16 euro.

Protezione speciale con richiesta diretta in questura

Nel caso invece il permesso per protezione speciale sia stato richiesto tramite istanza diretta al Questore, il richiedente dovrà presentare il passaporto (o il titolo di viaggio) e la documentazione che attesta il rischio di persecuzione, tortura, trattamenti inumani e degradanti, violazione del diritto alla vita privata e familiare.

Inoltre, sarà necessario presentare anche il certificato di residenza (o la comunicazione di ospitalità), due fotografie, il pagamento del bollettino postale da 80,46 euro e la marca da bollo da 16 euro.

Rinnovo del permesso per protezione speciale

Se invece la richiesta riguarda il rinnovo del permesso per protezione speciale, la documentazione da presentare è la seguente: permesso di soggiorno in scadenza; decisione della Commissione che ha riconosciuto la protezione speciale (o del Tribunale, in caso di ricorso); passaporto o titolo di viaggio, da valutare a seconda dei casi; certificato di residenza oppure comunicazione di ospitalità; 2 fotografie; pagamento del bollettino postale da 80,46 euro; marca da bollo da 16 euro.

Nel caso la richiesta di rinnovo avvenga tramite istanza diretta al Questore e utilizzando il sistema prenotafacile, il richiedente dovrà presentare anche la documentazione che attesta il rischio di persecuzione, tortura, trattamenti inumani e degradanti, violazione del diritto alla vita privata e familiare.

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