Profughi ucraini, in arrivo la direttiva di protezione temporanea
Di cosa si tratta? Tutti i dettagli del permesso soggiorno Direttiva 2001/55/CE
L’esercito russo prosegue nell’invasione dell’Ucraina con tutte le conseguenze di una guerra che il mondo intero sta condannando senza mezzi termini. L’azione da parte di Mosca sta scatenando anche un’ondata di cittadini ucraini che fuggono dal proprio Paese cercando di raggiungere altri Stati.
Proprio per venire incontro ai tantissimi ucraini che stanno varcando e varcheranno i confini dell’Unione Europea, durante la riunione d’emergenza del Consiglio dei Ministri degli Affari Interni dell’UE la Commissione Europea ha deciso di proporre l’attivazione della direttiva del 2001 (2001/55 Ce) sulla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio.
Lo ha spiegato ai giornalisti la commissaria UE agli Affari interni, Ylva Johansson, che ha precisato come siano già 300.000 i cittadini ucraini che stanno lasciando il Paese invaso, aggiungendo che l’Unione Europea deve comunque prepararsi ad accogliere milioni di ucraini in fuga.
Secondo Ylva Johansson è arrivato “il tempo giusto” per applicare la direttiva di protezione temporanea, in modo tale da poter dare “la giusta protezione” alle persone in fuga dall’Ucraina. Finora la direttiva non è mai stata applicata, pertanto si tratterebbe di una novità assoluta.
Nella maggior parte dei casi, gli ucraini sfollati sono sono cittadini “con un passaporto biometrico che permette loro di stare nell’Unione per 90 giorni senza che sia necessario prendere altre decisioni; questo significa che per ora non è urgente, ma dobbiamo comunque prepararci per quello che accadrà dopo i 90 giorni”, afferma la commissaria UE agli Affari interni per sottolineare come l’applicazione della direttiva di protezione temporanea possa rappresentare senz’altro una buona idea.
Protezione temporanea: cos’è, come si attua e gli effetti
Come accennato, la protezione temporanea in caso di arrivo massiccio di stranieri nell’Unione Europea che non possono fare rientro nel loro Paese è prevista dalla Direttiva 2001/55/Ce. Si tratta di un dispositivo eccezionale che garantisce protezione a coloro che non possono fare rientro nel loro Paese per guerre, violenze o violazioni dei diritti umani.
Con questa normativa viene stabilita una tutela immediata e transitoria ai profughi, garantendo anche il massimo equilibrio negli sforzi dei vari Stati membri nell’assicurare l’accoglienza di queste persone in fuga.
Per accordare la protezione temporanea in tutti gli Stati membri è necessario che il Consiglio accerti l’afflusso massiccio di sfollati nell’Unione Europea (su proposta della Commissione, ndr) e specifichi i gruppi di persone a cui garantire l’applicazione della protezione temporanea.
Per attivare la misura sul territorio nazionale sarà necessario un DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei ministri italiano, in cui dovranno essere precisate le condizioni per la concessione della “protezione temporanea”.
Ma quanto dura il permesso di soggiorno per protezione temporanea?
La misura viene garantita per un anno, con la possibilità di proroga per un massimo di due anni. Tuttavia, se il Consiglio dovesse accertare la possibilità per gli sfollati di fare rientro nel loro Paese in piena sicurezza e stabilità, la protezione temporanea terminerebbe.
La protezione temporanea può non essere applicata agli individui sospettati di una serie di crimini, come ad esempio i crimini di guerra o contro la pace, ma anche i crimini contro l’umanità e i reati gravi di natura non politica.
La misura viene negata anche a coloro che vengono riconosciuti responsabili di azioni contrarie alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite e alle persone che rappresentano un pericolo per la sicurezza dello Stato membro ospitante.
Gli individui che ricevono la protezione temporanea ottengono un permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro che ha validità per tutta la durata della protezione stessa. Gli sfollati potranno godere di una serie di diritti:
- il diritto di esercitare un’attività di lavoro subordinato o autonomo, di partecipare ad attività nell’ambito dell’istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro;
- il diritto di ottenere un’abitazione adeguata;
- il diritto di ricevere l’aiuto necessario in termini di assistenza sociale, contributi al sostentamento, qualora non dispongano delle risorse necessarie, e di cure mediche;
- il diritto dei minori di età inferiore a 18 anni di accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro.
Nel caso i componenti di una stessa famiglia siano stati separati e successivamente ammessi alla protezione temporanea in Stati membri differenti devono beneficiare del ricongiungimento familiare in un unico Stato membro.
I minori non accompagnati trovano collocazione presso i componenti adulti della loro famiglia, oppure presso una famiglia che possa ospitarli o ancora in centri d’accoglienza per minori; in ultimo, possono essere collocati presso la persona che si è presa cura di loro durante la fuga dal loro Paese d’origine.
Le persone che godono della protezione temporanea possono presentare anche domanda d’asilo, sebbene gli Stati possano decidere in autonomia l’eventuale non cumulabilità dei due status.
Nel caso un individuo a cui è stata assegnata la protezione temporanea in un determinato Stato soggiorni illegalmente nel territorio di un altro Stato, lo stesso deve essere riammesso dallo Stato membro che ha accordato la protezione.
Una volta terminata la protezione temporanea, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per favorire il rimpatrio volontario delle persone che godono della misura.
Il rimpatrio può essere anche forzato, ma sempre nel pieno rispetto della dignità umana: non può avvenire in caso di ragioni umanitarie che lo impediscano oppure se la persona interessata presenta problemi di salute che rendano impossibile il viaggio.
Cittadini non Ucraini
Per i cittadini non ucraini ma con permesso di soggiorno a lungo termine lo Stato ospitante potrà scegliere tra la protezione temporanea europea o il regime di asilo previsto a livello nazionale.
Per i cittadini non ucraini a Kiev che erano comunque a loro volte rifugiati e con permessi residenti temporanei ovvero con permessi di soggiorno per motivi lavorativi o di studio, questi ultimi saranno rimpatriati nei Paesi d’origine a meno che non ci sia una guerra o una catastrofe umanitaria anche lì.
Per informazioni…
avvocato per stranieri – assistenza legale stranieri
buon giorno vorrei informazioni dove devo iniziare preparazione di documenti. Io ospitato 4 persone da Ucraina. 2 adulti una adolescente i una bambina di 20 mese potete aiutarmi grazie mille