Protezione internazionale, come si richiede e quali sono i diritti e i doveri
Ogni anno la protezione internazionale viene richiesta da un ampio numero di cittadini stranieri. Introdotta con la normativa europea del 2004 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 19 novembre 2007, la protezione internazionale comprende sia lo status di rifugiato che la protezione sussidiaria.
Per quanto riguarda lo status di rifugiato, stando alla Convenzione di Ginevra del 1951 il riconoscimento avviene nei confronti di colui che ha ragione di temere di poter essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; tale soggetto si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese.
Lo status di rifugiato è inoltre garantito anche al richiedente che ha la cittadinanza e si trova fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito delle suddette persecuzioni e che non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra.
La protezione sussidiaria viene invece riconosciuta ai cittadini che provengono da paesi terzi o che sono apolidi sprovvisti dei requisiti necessari per poter ottenere lo status di rifugiati, ma che possono correre un rischio effettivo di grave danno in caso di ritorno al paese di origine o al paese dove aveva la dimora abituale: per questo motivo non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese e richiede la protezione sussidiaria.
Protezione internazionale, come si richiede? Tutti i chiarimenti
Dove ci si deve recare per presentare domanda di protezione internazionale? La richiesta va inoltrata all’Ufficio di Polizia di Frontiera non appena si effettua l’ingresso nel Territorio nazionale; in alternativa, la domanda di protezione internazionale va presentata presso l’Ufficio della Questura che ha competenza in base al luogo in cui si dimora.
La polizia procederà dapprima al fotosegnalamento e successivamente alla compilazione dei moduli (modello C3) dove viene verbalizzata la domanda. Una volta completato il tutto, sarà sempre la polizia ad inviare l’intera richiesta alla Commissione Territoriale competente, così da ottenere il riconoscimento della protezione internazionale.
La domanda ha valore personale; tuttavia, se il richiedente ha figli minorenni e avvisa le autorità della loro presenza in Italia, la validità della domanda viene estesa anche a loro.
La domanda può essere ritenuta inammissibile o può essere respinta in caso manchino documenti attestanti l’identità del richiedente o siano assenti elementi significativi relativi alla sua condizione di richiedente asilo.
Il permesso di soggiorno rilasciato a chi inoltra la domanda di protezione internazionale è quello per richiesta di asilo e ha una durata di sei mesi: può essere rinnovato finché la Commissione territoriale non decide in merito alla richiesta del riconoscimento della protezione internazionale.
Nel frattempo, il richiedente può svolgere attività lavorativa una volta passati 60 giorni dalla presentazione della domanda e non si è ancora concluso il procedimento (per ritardi che non possono essere attribuiti al richiedente stesso.
Si possono svolgere anche tirocini formativi e attività di volontariato: tuttavia, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dato che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio può essere considerato a tutti gli effetti un documento.
Diritti del soggetto che richiede la protezione internazionale
Il richiedente ha una serie di diritti, a cominciare dal dover essere necessariamente informato su tutta una serie di elementi utili – tra cui diritti, doveri, tempi, mezzi, procedure – tramite un opuscolo in lingua.
Ha inoltre diritto ad un interprete e in caso sia minore di 18 anni anche dell’assistenza di un suo genitore o di un tutore. Può inoltre restare in Italia fino alla decisione in merito alla sua domanda e può anche essere accolto in un centro per richiedenti asilo nel caso non possa disporre di un alloggio. Infine, il richiedente ha diritto all’iscrizione anagrafica.
Doveri del soggetto che richiede la protezione internazionale
Oltre alla necessaria cooperazione con le autorità in tutte le fasi della procedura, il richiedente ha anche il dovere di informare la Questura in merito ad eventuali cambi di domicilio o residenza e deve presentarsi al colloquio presso la Commissione territoriale competente. Infine, è dovere del richiedente restare in Italia fino al completamento della procedura.
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