L’accesso al reddito di cittadinanza per gli stranieri residente in Italia da almeno 10 anni è subordinato anche alla presentazione di un certificato sui loro patrimoni e redditi in patria
I cittadini stranieri potranno presentare domanda per accedere al reddito di cittadinanza, sempre che siano in regola con tutti i criteri stabiliti.
Ma per farlo saranno anche obbligati a presentare tutta la documentazione relativa alla loro situazione familiare ed economica nel Paese d’origine.
Una norma stabilita dopo la conversione in legge del Decreto Legge relativo al reddito di cittadinanza, quello del 28 gennaio 2019, e che è stata approvata in via definitiva dal Senato a fine marzo.
Questa forma di sostegno al reddito è dunque destinata sia ai cittadini italiani oppure comunitari che agli stranieri residenti regolarmente in Italia, ma soltanto se in possesso di un regolare permesso dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo.
Inoltre quelli che non hanno la nostra cittadinanza dovranno dimostrare di essere comunque presenti in maniera stabile nel nostro Paese da almeno dieci anni, in modo continuativo negli ultimi 24 mesi.
E accanto ai requisiti economici per la domanda (come un ISEE inferiore a 9.360 euro e altro che viene spiegato nel dettaglio qui, https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/requisiti) che certificano lo stato di bisogno, ce ne sono altri ratificati dal Parlamento.
L’ultima norma inserita è appunto quella che prevede come i cittadini extracomunitari alleghino alla richiesta per il reddito di cittadinanza anche una certificazione rilasciata dal loro Stato di origine, tradotta in lingua italiana e autenticata per legge dall’autorità consolare italiana.
Questi documenti dovranno accertare la situazione familiare in patria relativamente al reddito oltre che al patrimonio immobiliare e mobiliare. Quindi ad esempio dovranno risultare case, terreni, altri patrimoni che il richiedente ha ancora nel suo paese d’origine, oltre ai familiari rimasti lì.
Esistono però alcune eccezioni previste dalla legge.
I certificati infatti non dovranno essere presentati da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico, oppure in caso di convenzioni internazionali che dispongano diversamente o ancora da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è impossibile in maniera certificata acquisire questi documenti.
L’elenco di questi Stati verrà definito per decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al massimo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.