I richiedenti asilo possono avvalersi della sanatoria
L’emersione dal lavoro nero interessa anche i rifugiati, la conferma arriva dal Viminale
Un punto controverso che ha lasciato appesi gli operatori dell’immigrazione riguarda i richiedenti asilo o meglio la protezione internazionale.
Dopo un periodo di incertezza giuridica che ha portato a sospendere le domande da parte dei CAF e patronati riguardava proprio questo punto.
Come sappiamo buona parte degli stranieri che lavorano in agricoltura e in minore parte nel campo della collaborazione domestica hanno in mano il permesso di soggiorno di 6 mesi per richiedenti asilo politico (più esattamente si tratta di aspiranti lo status di rifugiato e/o protezione internazionale, casi speciali).
Una parte minore ha invece la titolarità del permesso di soggiorno stagionale fino a 9 mesi, che i recenti decreti covid hanno prorogato fino a dicembre 2020.
Si tratta di cittadini extracomunitari provenienti dal Bangladesh, Pakistan, Gambia, Senegal, Peru; che normalmente con un buon grado integrazione linguistica e una situazione lavorativa particolarmente solida potevano ambire al permesso di soggiorno umanitario o casi speciali.
Ma il percorso che portava al rilascio del titolo di soggiorno stabile poteva durare anni, passando dal modello C3, per poi passare alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, per proseguire nelle Sezioni Immigrazioni dei Tribunali e infine dopo il provvedimento del Giudice arrivare all’agognato permesso di soggiorno nella Questura competente del domicilio.
Chiaramente nel percorso ad ostacoli dei vari passaggi burocratici molti si perdevano: per decadenza dei termini, per aver perso il posto di lavoro, per vicende familiari, a volte anche la semplice depressione di non vedere una fine a tutto questo.
In questo quadro i richiedenti la protezione internazionale si erano posti la domanda se anche loro potevano essere regolarizzati ed emergere dal lavoro nero.
Il Ministero dell’Interno scioglie un nodo importante sulla sanatoria stranieri in merito ai richiedenti asilo
Rispondendo a un quesito delle FAQ: “Quali cittadini stranieri possono beneficiare della procedura prevista dal comma 1 dell’articolo 103 del Decreto legge n. 34 del 2020, sia in caso di regolarizzazione da lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione di un rapporto di lavoro ?“
Ecco la risposta del Viminale, quest’ultimo come sappiamo è gerarchicamente superiore alle Questure e Prefetture, disponendo le istruzioni sul corretto funzionamento dell’emersione con circolari ministeriali e faq.
“Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo 2020″.
Prosegue poi in dettaglio ad elencare gli stranieri regolarizzabili:
“Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione
internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….)”.
Domanda di regolarizzazione e rinuncia alla protezione internazionale
Il secondo quesito che il Ministero dell’Interno chiarisce riguarda la necessità o meno di scegliere tra la strada dell’asilo politico o della sanatoria.
“Uno straniero – che abbia presentato richiesta di protezione internazionale – per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, a seguito della procedura di regolarizzazione, deve rinunciare alla richiesta presentata ?”
Lo straniero non deve rinunciare preventivamente alla protezione internazionale
“Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale.
Dopo che avrà ottenuto il permesso di soggiorno per emersione dovrà però scegliere tra quale tenere
“Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli“.
Dichiarazione di rinuncia alla protezione internazionale – Modulo rinuncia asilo politico
Conclusioni sui chiarimenti del Ministero
L’emersione dal lavoro nero di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 per quanto riguarda le domande online comma 1 presentate dai datori di lavoro agricoli e domestici è accessibile anche nei confronti dei richiedenti asilo politico e protezione internazionale, nei confronti degli asilanti che hanno perso il ricorso in tribunale e genericamente gli irregolari.
La rinuncia alla protezione internazionale, sempre per le domande online comma 1 (quelle per intenderci presentate dal datore), non è necessaria come presupposto alla validità dell’istanza.
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
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Arrivata in Italia da tre anni e con la commissione ho ottenuto un permesso di asilo politico x 5 anni,ora rimanenti 3 anni .
Vorrei rinunciare all’asilo Politico e convertire il Mio permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo posso ??
Come posso fare per poter tornare al Mio paese??