Sono trascorsi diversi mesi dalla domanda di regolarizzazione ora posso cambiare il datore di lavoro ?
No, il rapporto di lavoro deve rimanere in piedi con lo stesso datore di lavoro fino alla firma del contratto di soggiorno in Prefettura.
Il Ministero del lavoro ha però sottolineato che in caso di forza maggiore come ad esempio il decesso del datore di lavoro (si tratta il più delle volte di anziani o malati da accudire) è possibile ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Vediamo ora cosa accade se il recesso non è stato determinato da un evento di forza maggiore.
Ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Permesso in caso di licenziamento o dimissioni fuori dai casi di forza maggiore
Con circolare ministeriale il Ministero ha specificato che nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompe (per qualsiasi motivo) non ricollegabile ad una causa di forza maggiore, il datore di lavoro che ha presentato la domanda di sanatoria dovrà dare comunicazione dell’avvenuta interruzione del rapporto lavorativo.
Permesso di soggiorno per attesa occupazione dopo la valutazione dei motivi che hanno portato all’interruzione del rapporto lavorativo
Secondo tali indicazioni potrà richiedere allo Sportello Unico della Prefettura di essere convocato con priorità, al fine di consentire all’Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Al momento della convocazione, il datore di lavoro dovrà formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore.
Al lavoratore, vista l’interruzione del rapporto di lavoro, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa una valutazione da parte degli Sportelli Unici volta ad escludere che la domanda
di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno.
Ai fini di tale valutazione, in considerazione la durata temporale del periodo di impiego, la presenza della comunicazione obbligatoria, le motivazioni il più possibile oggettive (ragioni di salute, trasferimento, sopravvenuti impedimenti economici o alloggiativi), che hanno indotto il datore di lavoro a non voler concludere la procedura di emersione.
Ricordiamo che il datore di lavoro poteva presentare la domanda di emersione anche per lavoratori già in regola ma con il part-time
Regolarizzazione in favore di lavoratori titolari di permessi di soggiorno per richiesta asilo
La procedura di cui al comma i dell’art.103 può essere avviata anche in favore di un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo che abbia in corso un rapporto di lavoro irregolare o che debba ancora essere assunto dal datore di lavoro.
In tale ipotesi, si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti relativi alla “convivenza” tra il rilascio dei nuovi titoli di soggiorno per lavoro e la prosecuzione della procedura volta al riconoscimento di protezione internazionale nel caso in cui il cittadino straniero sia un richiedente asilo e contemporaneamente sia interessato dalle procedure ex art.103 del D.L. n.34/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n.77.
Qualora lo stesso sia un richiedente asilo, al momento della stipula del contratto di soggiorno, lo Sportello Unico gli consegnerà un’informativa, in relazione alla possibilità di poter mantenere attiva o meno la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.
permesso di soggiorno cartaceo
Lo straniero che abbia deciso, dopo aver ricevuto l’informativa e firmato il contratto di soggiorno, di proseguire nell’iter previsto per il riconoscimento della protezione internazionale, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, recante la dicitura “R”, valido esclusivamente sul territorio nazionale.
permesso di soggiorno elettronico
Invece, nel caso in cui lo straniero non intenda proseguire nel procedimento di riconoscimento, gli sarà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato elettronico, nel rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. n.286/1998 e dal relativo Regolamento di attuazione.
Lavoratore straniero regolare con un contratto di lavoro part time in corso di validità
La procedura di regolarizzazione di cui al comma 1 è AMMESSA nell’ipotesi di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno non convertibile che consente di svolgere attività lavorativa – ad es. permesso di soggiorno per richiesta asilo, per lavoro stagionale – che abbia in essere un rapporto di lavoro regolarmente instaurato.
Questo anche in un settore diverso da quelli di cui al comma 3, e che sia compatibile per numero di ore residue (ad. es. part-time) alla sottoscrizione di un altro contratto di lavoro nei settori ammessi dalla norma.
Diversamente, atteso che la procedura di cui al comma 1 dell’art. 103 riguarda l’emersione di un rapporto di lavoro irregolare o l’avvio di un nuovo rapporto di lavoro, la norma NON consente l’accesso al procedimento per la conversione del permesso di soggiorno di cui si tratta nel caso di un rapporto di lavoro full-time, anche se in uno dei settori di cui al comma 3.
Quindi concludendo è possibile domandare l’emersione dal lavoro irregolare e regolarizzare un lavoratore straniero che ha già in essere un secondo rapporto regolare part time (non full time).
Quindi concretamente se un asilante lavora in regola in un ristorante a 18 ore settimanali, potrebbe fare emergere il rapporto di lavoro domestico irregolare a 20 ore settimanali con la sanatoria.
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
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Buongiorno volevo chiedere se dopo che la questura ha preso l’impronta posso cambiare settore di lavoro cioè da domestico a meccanico? Oppure bisogna aspettare il permesso di soggiorno proprio.