Il respingimento alle frontiere
Il contrasto all’immigrazione clandestina inizia fuori dalle frontiere nazionali per effetto di accordi con i Paesi dai quali originano i flussi migratori, la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai varchi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla legge per l’ingresso nello Stato (art. 10 del testo unico immigrazione).
Il riferimento da farsi è all’art. 4 del testo unico immigrazione, che regola il diritto di ingresso e lo subordina al possesso di documenti validi, quali il passaporto, un documento di identità o il permesso di soggiorno.
Respingimento immediato
Il respingimento è attuato mediante la negazione dell’ingresso nello Stato e il fisico impedimento ad attuarlo.
Respingimento differito
II respingimento è eseguito anche nei confronti di persone che hanno già varcato il confine nazionale.
Il respingimento differito avviene quando:
- lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli ed è fermato all’ingresso o subito dopo;
- lo straniero, nelle circostanze di cui sopra, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso.
Assistenza sanitaria riconosciuta allo straniero respinto
Per lo straniero respinto è comunque prevista l’assistenza sanitaria presso i valichi di frontiera. Il vettore che ha condotto alla frontiera lo straniero privo dei documenti necessari per l’ingresso o che deve essere comunque respinto è tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
Questa disposizione si applica anche quando l’ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l’ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
Casi di respingimento non attuabile
Le disposizioni sul respingimento non sono applicate nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
Le stesse disposizioni non sono applicate con la linearità di cui si è riferito nel caso in cui all’applicazione si oppongano le situazioni concrete, come avviene quando il respingimento immediato si dimostra impossibile per le più varie ragioni, dall’esigenza di prestare soccorso umanitario alla necessità di identificare nazionalità e identità dei clandestini.
È constatazione frequentissima che nonostante gli accordi con i Paesi di provenienza le immigrazioni irregolari a cagione delle distanze percorse e i tratti di mare frapposti ai reciproci confini impediscono, di fatto, i tempestivi respingimenti.
Per queste fattispecie sono predisposte misure repressive, alcune aventi per destinatari gli stessi stranieri giunti irregolarmente e altre riferite alla condotta di chi organizza o favorisce gli ingressi illeciti.
Inapplicabile il reato di ingresso illegale per il respinto
L’ingresso e il soggiorno avvenuti con violazione delle norme finalizzate a disciplinarne la liceità costituiscono reato.
Lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello stato in violazione delle disposizioni del Testo unico Immigrazione è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Il reato non può essere estinto mediante oblazione (art. 10 bis del Testo unico Immigrazione).
La disposizione non si applica allo straniero che viene direttamente respinto alla frontiera, in quanto implica che l’ingresso e il soggiorno siano avvenuti.
Per questo caso, aggiunto dalla L. n. 129 del 2011, per modifica al comma 2 dell’art. 10 bis testo unico immig, sussiste la medesima ratio della sostanziale inutilità dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di chi, in entrambi i casi, si comporta in modo da far conseguire lo scopo ultimo della normativa in tema di contrasto all’immigrazione irregolare: quella dell’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
Il reato è di competenza del giudice di pace e in proposito si applicano le norme di rito del GdP dettate dagli artt. 20 bis, 20 ter e 32 bis del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (svolgimento del giudizio a presentazione immediata).
avvocato per stranieri