Revocato la misura di accoglienza al richiedente asilo migrante che chiede l’elemosina
La Prefettura di Savona, applicando alla lettera un’ordinanza comunale che vieta l’accattonaggio pubblico, ha sanzionato duramente un 21enne nigeriano sorpreso dai vigili di Alassio
Sicuramente è un caso che farà molto discutere quello accaduto nelle ultime ore ad Alassio: la Prefettura di Savona infatti ha stabilito la revoca delle misure previste per l’accoglienza nei confronti di un 21enne richiedente asilo di origine nigeriana e il motivo è legato al comportamento del ragazzo che nei giorni precedenti era stato sorpreso mentre mendicava per le strade della città ligure.
Un’ordinanza comunale dal 2013 ad Alassio vieta espressamente l’accattonaggio per strada ma evidentemente il giovane, che al momento è ospite di una cooperativa locale, non ne era a conoscenza.
Così, una volta che è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Municipale mentre chiedeva l’elemosina, il suo nome è stato segnalato alla Prefettura savonese che nel giro di poco ha stabilito la revoca di quello che doveva spettare come richiedente asilo.
Un provvedimento che comunque non stupisce chi conosce bene l’amministrazione comunale di Alassio.
Il sindaco attualmente in carica, Enzo Canepa, è lo stesso già contestato in passato per l’ordinanza che richiedeva ai migranti di esibire i certificati medici: “La Prefettura di Savona – ha commentato il sindaco intervistato dall’Ansa – evidentemente ha ritenuto di disporre la revoca delle misure di accoglienza come conseguenza del comportamento da lui messo in atto che evidenzia una mancanza di volontà a integrarsi e a rispettare le leggi”.
Un provvedimento che raccoglie il plauso anche di Sonia Viale (Lega), vice presidente della Regione Liguria. “L’accattonaggio da parte dei richiedenti asilo è inammissibile e bene ha fatto la Prefettura ad aver deciso di far rispettare il principio in base al quale un richiedente asilo che mendica non vuole integrarsi. Ora aspettiamoci le proteste dei ‘solidali a spese nostre’, loro sì colpevoli di creare allarme sociale e ostilità”.
Art. 23 decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
Revoca delle condizioni di accoglienza1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all’articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente all’audizione davanti all’organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni;
d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.2. Nell’adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura – ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l’abbandono della struttura da parte del richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro trasmette alla prefettura – ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all’eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
6. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, emerge successivamente all’invio nelle strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente articolo e ne dà comunicazione al questore per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 6.
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