Rinnovo del permesso di soggiorno ed interruzione del soggiorno in Italia
Una nuova, importante sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta per gettare luce sulla questione dei cittadini stranieri e della permanenza continuata nel nostro Paese in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.
Il caso riguardava quello di un cittadino albanese che si era visto respingere il ricorso amministrativo per ottenere il permesso di soggiorno da parte del TAR Veneto.
Il cittadino albanese era dovuto tornare in Albania per assistere il padre, ammalato a causa di un grave tumore al cervello ed in stato di invalidità.
Nonostante l’uomo avesse poi dimostrato l’esistenza di gravi motivi per la sua assenza dall’Italia, l’assenza si era prolungata per più di sei mesi e di conseguenza la questura aveva notificato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro.
Il Consiglio di Stato ritiene invece che la Questura avrebbe dovuto, in ottemperanza alle disposizioni di legge del procedimento amministrativo, emettere l’avviso previsto dalla legge in questione.
Inoltre, ha anche sostenuto che è possibile superare i limiti (di sei mesi, attualmente) di permanenza all’estero, se sussistono dei gravi motivi comprovati, come quelli che il Consiglio di Stato ha ritenuto esistere nel caso di specie.
Gravi e comprovati motivi della prolungata assenza secondo il Consiglio di Stato
Nella sentenza Consiglia di Stato pubblicata il 28/11/2018 N. 6759/2018 in relazione all’ipotesi dei “gravi e comprovati motivi” in grado di giustificare la prolungata assenza dall’Italia e il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, rilevano le circostanze addotte dal ricorrente e adeguatamente riscontrabili dalla documentazione medica e anagrafica attestante le condizioni sanitarie del padre e la necessità di prestargli assistenza nella quale si è venuto a trovare il suo unico figlio.

Assenza oltre l’anno con permesso biennale
Nel 2017, in un’altra sentenza, sempre il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza contro il TAR Veneto, relativamente al caso in cui un soggetto con permesso di soggiorno (si trattava di un titolo di soggiorno lavoro di due anni) era rimasto assente dal territorio italiano per un lasso di tempo superiore al limite di legge (un anno per permessi di due anni).
Il Consiglio di Stato ha in particolare sostenuto, come aveva già affermato in un’altra sentenza del 2017, che laddove l’assenza dal territorio nazionale superi l’anno di tempo in un permesso di soggiorno biennale, la giustificazione dei gravi motivi non è dovuta per tutto l’anno di assenza ma solo per la parte che ne eccede (nella specie si trattava di tredici giorni).
Invece il TAR aveva chiesto la giustificazione per l’interno anno di assenza, nonostante ci sia già la legge a prevedere una giustificazione automatica per l’assenza entro l’anno.
In casi simili, il permesso di soggiorno non viene rinnovato solo se si supera l’anno di assenza dall’Italia, ma non se “detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
Inoltre la giustificazione, come detto, riguarda solo i giorni in eccesso rispetto all’anno.

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