Revoca del permesso di soggiorno per assenza dall’Italia

Rinnovo del permesso di soggiorno ed interruzione del soggiorno  in Italia

Una nuova, importante sentenza del Consiglio di Stato è intervenuta per gettare luce sulla questione dei cittadini stranieri e della permanenza continuata nel nostro Paese in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. 

Il caso riguardava quello di un cittadino albanese che si era visto respingere il ricorso amministrativo per ottenere il permesso di soggiorno da parte del TAR Veneto.

Il cittadino albanese era dovuto tornare in Albania per assistere il padre, ammalato a causa di un grave tumore al cervello ed in stato di invalidità.

Nonostante l’uomo avesse poi dimostrato l’esistenza di gravi motivi per la sua assenza dall’Italia, l’assenza si era prolungata per più di sei mesi e di conseguenza la questura aveva notificato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro.

Il Consiglio di Stato ritiene invece che la Questura avrebbe dovuto, in ottemperanza alle disposizioni di legge del procedimento amministrativo, emettere l’avviso previsto dalla legge in questione.

Inoltre, ha anche sostenuto che è possibile superare i limiti (di sei mesi, attualmente) di permanenza all’estero, se sussistono dei gravi motivi comprovati, come quelli che il Consiglio di Stato ha ritenuto esistere nel caso di specie. 

Casi di revoca del permesso soggiornanti lungo periodo UE

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato:

se è stato acquisito fraudolentemente; in caso di espulsione; se lo straniero diventa un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; in caso di assenza dal territorio dell’Unione europea per 12 mesi consecutivi; in caso di assenza dal territorio italiano per 6 anni; in caso di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da altro stato membro dell’Unione europea; in caso di cessazione o revoca dello status di rifugiato o dello status di titolare della protezione sussidiaria, in presenza di determinate condizioni.

Gravi e comprovati motivi della prolungata assenza secondo il Consiglio di Stato

Nella sentenza Consiglia di Stato pubblicata il 28/11/2018 N. 6759/2018 in relazione all’ipotesi dei “gravi e comprovati motivi” in grado di giustificare la prolungata assenza dall’Italia e il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, rilevano le circostanze addotte dal ricorrente e adeguatamente riscontrabili dalla documentazione medica e anagrafica attestante le condizioni sanitarie del padre e la necessità di prestargli assistenza nella quale si è venuto a trovare il suo unico figlio.

sentenza sui gravi e comprovati motivi assenza dall'italia
sentenza sui gravi e comprovati motivi assenza dall’italia

Assenza oltre l’anno con permesso biennale

Nel 2017, in un’altra sentenza, sempre il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza contro il TAR Veneto, relativamente al caso in cui un soggetto con permesso di soggiorno (si trattava di un titolo di soggiorno lavoro di due anni) era rimasto assente dal territorio italiano per un lasso di tempo superiore al limite di legge (un anno per permessi di due anni).

Il Consiglio di Stato ha in particolare sostenuto, come aveva già affermato in un’altra sentenza del 2017, che laddove l’assenza dal territorio nazionale superi l’anno di tempo in un permesso di soggiorno biennale, la giustificazione dei gravi motivi non è dovuta per tutto l’anno di assenza ma solo per la parte che ne eccede (nella specie si trattava di tredici giorni).

Invece il TAR aveva chiesto la giustificazione per l’interno anno di assenza, nonostante ci sia già la legge a prevedere una giustificazione automatica per l’assenza entro l’anno.

In casi simili, il permesso di soggiorno non viene rinnovato solo se si supera l’anno di assenza dall’Italia, ma non se “detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.

Inoltre la giustificazione, come detto, riguarda solo i giorni in eccesso rispetto all’anno.

Assenza di lungo periodo se giustificata non fa venire meno il diritto al PdS per lungo soggiornanti

Un’assenza dal territorio nazionale, benché prolungata oltre i 12 mesi, se giustificata correttamente può dare adito alla richiesta del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. 

La vicenda dalla quale trae le fila questa pronuncia riguarda un cittadino ghanese che era titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. L’uomo si era trattenuto nel Paese natale per bene sette anni, dal 2016 al 2023: il motivo era essenzialmente da ricercare in cure, dato che l’uomo aveva una patologia (diabete) che aveva richiesto un intervento medico.

Lo straniero si era visto recapitare una revoca di provvedimento ai sensi dell’articolo 9 c. 8 del T.U. Immigrazione. Il motivo era appunto l’essersi assentato dal territorio nazionale per un periodo di tempo superiore a 12 mesi.

Le motivazioni dell’assenza dall’Italia erano da ricercare essenzialmente nella patologia palesata nel 2018 (ma che era insorta precedentemente a questo anno) che non consentiva allo straniero di interrompere le cure, che aveva iniziato in Ghana, per poterle proseguire in Italia; ma non solo, a rendere più complesso il ritorno in Italia anche l’avvicendarsi delle restrizioni dovute all’arrivo del Covid.

Il soggetto aveva anche prodotto, con memoria difensiva, la documentazione medica che testimoniava il percorso intrapreso per le cure di salute (inclusa anche la presa in carico da parte dell’ospedale a Padova).

La Questura di Padova aveva comunque proceduto a revocare il permesso di soggiorno e aveva sostenuto la possibilità, per lo straniero, di chiedere un permesso di soggiorno per cure mediche.

Con ricorso gerarchico al prefetto, lo straniero ha però impugnato la decisione (perché il PdS di lungo periodo ha senz’altro maggior valore che non il permesso di soggiorno per cure mediche). Prima che il TAR si pronunciasse, la Questura ha revocato il provvedimento col quale disponeva di revocare il PdS al ricorrente.

Un’assenza significativa dall’Italia, se giustificata, permette di conservare il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. Ecco la vicenda

Un cittadino ghanese, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, è rimasto nel suo Paese d’origine per sette anni, dal 2016 al 2023.

Al suo ritorno in Italia, ha ricevuto un provvedimento da parte della Questura di Padova che revocava il suo permesso di soggiorno per aver superato il limite di 12 mesi di assenza dal territorio italiano, in base all’art. 9 comma 7 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Il cittadino ha presentato una memoria difensiva spiegando le ragioni della sua lunga assenza, che includevano l’insorgenza di una grave malattia (diabete mellito tipo II) nel 2018, che gli impediva di interrompere le cure avviate in Ghana, e le difficoltà di viaggio causate dalla pandemia di Covid-19.

La documentazione medica, tradotta e accompagnata da una presa in carico dell’Ospedale di Padova, è stata presentata a sostegno del suo caso.

Nonostante ciò, la Questura di Padova ha confermato la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, suggerendo al cittadino di richiedere un permesso per cure mediche, ritenuto però meno favorevole.

Deciso a mantenere il suo permesso di lungo periodo, il cittadino ha scelto di impugnare la decisione presentando ricorso al Prefetto e al TAR del Veneto, con un’udienza fissata per il 7 febbraio 2024.
Prima dell’udienza, la Questura di Padova, dopo ulteriori sollecitazioni, ha deciso di annullare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, accogliendo le argomentazioni difensive.

Questo caso dimostra che, anche in presenza di un’assenza prolungata, è possibile mantenere il permesso di soggiorno di lungo periodo, se le giustificazioni sono adeguate.

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