Permesso per motivi di famiglia, anche in attesa del rilascio si può lavorare
Una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro spiega come in attesa del permesso di soggiorno è consentito il lavoro
Con la ricevuta di permesso soggiorno per motivi familiari posso andare lavorare?
In attesa di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, gli stranieri che si trovano in Italia possono comunque cominciare a lavorare nel nostro Paese ?
La risposta è affermativa, a patto che vengano rispettate le condizioni e gli obblighi imposti dalla legge.
Infatti per comprovare il soggiorno regolare in Italia e quindi avere la possibilità di essere assunti basta la sola ricevuta postale che dimostra come sia stata inoltrata la domanda tramite kit postale per ottenere il permesso di soggiorno in base a motivi familiari.
L’ultima conferma è arrivata nei giorni scorsi da una nota congiunta firmata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che hanno voluto una volta per tutte mettere un punto sulla possibilità di intraprendere un’attività lavorativa in Italia nonostante manchi ancora il permesso di soggiorno per motivi familiari.
In particolare è stato precisato come in base all’articolo 30 comma 2 del Testo Unico Immigrazione e dell’articolo 14 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 394 del 1999 :
il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari permette allo straniero di intraprendere una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo nel nostro Paese almeno sino a quando il permesso non scada, senza l’obbligo per il diretto interessato di convertirlo in un permesso per lavoro subordinato.
Però rimane comunque l’obbligo di rispettare i requisiti minimi di età che sono esplicitati dalla normativa nazionale.
In più nel Testo Unico Immigrazione, all’articolo 5, è spiegato come sia permesso al soggetto che ha presentato domanda per il permesso destinato al lavoro subordinato, di svolgere provvisoriamente l’attività lavorativa in base alla quale è stato concesso il suo ingresso in Italia a patto che vengano rispettati paletti precisi:
La domanda di rilascio deve essere stata presentata entro otto giorni dall’ingresso sul territorio italiano, al momento della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, nel caso si tratti di un rinnovo, prima della scadenza del permesso.
Colui che richiede il permesso sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno così come della ricevuta rilasciata dall’ufficio competente (poste italiane o sportello questura) e che conferma la presentazione della domanda.
Una norma che faceva riferimento soltanto a coloro che richiedono un permesso per lavoro subordinato e quindi era nato il dubbio se potesse essere estesa anche ai richiedenti di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ma la nota chiarisce tutto: il permesso di soggiorno per motivi familiari infatti permette allo straniero di svolgere regolare attività lavorativa senza l’obbligo implicito di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato e quindi automaticamente si può applicare anche in questi casi.
Le indicazioni del Ministero
La Nota congiunta, adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Ispettorato Nazionale del Lavoro il 7 maggio 2018
Oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari – svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio – ammissibilità
“.. tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi.
Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari“.
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