Ricongiungimento familiare, permesso per motivi familiari e unioni civili

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La circolare prot. n. 3511 del 5 agosto 2016 Ministero dell’Interno

È ora possibile, al di là di ogni dubbio, richiedere il ricongiungimento familiare e il permesso di soggiorno per motivi familiari anche per tutte le coppie che si uniscono in unione civile e in cui uno dei due contraenti non è un cittadino italiano.

A poche settimane dalla entrata in vigore della Legge n.76 del 20 maggio 2016, che ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso in Italia, e a pochi giorni dalla celebrazione effettiva delle prime unioni civili a seguito della emanazione delle disposizioni transitorie per la tenuta dei registri nell’archivio di Stato Civile, il Ministero dell’Interno, con la circolare prot. n. 3511 del 5 agosto, ha chiarito che le disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 (cd. Testo Unico sull’Immigrazione) relative al ricongiungimento familiare e al permesso di soggiorno per motivi familiari si applicano anche nel caso di unione civile.

Il Ministero dell’Interno, infatti, sottolinea nella propria circolare come il comma 20 articolo 1 della Legge 20 maggio 2016 equipari le parti di una unione civile ai coniugi del matrimonio e di conseguenza questi beneficino dell’estensione dell’applicazione degli artt. 29 ss. del Testo Unico sull’Immigrazione.

Dalla equiparazione tra coniugi e contraenti di una unione civile ne discendono due diritti, a seconda che i due contraenti siano entrambi stranieri, purché uno dei due soggiornante regolarmente in Italia, o solo uno sia straniero e l’altro sia italiano. Partiamo da quest’ultimo caso.

Unioni Civili e Permesso di Soggiorno per motivi familiari

Qualora uno dei due contraenti di una unione civile sia un cittadino italiano e l’altro un cittadino straniero, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico sull’Immigrazione, alle medesime condizioni previste per il coniuge straniero di un qualsiasi cittadino italiano.

Unioni Civili e Ricongiungimento Familiare

Qualora entrambi i contraenti di una unione civile siano cittadini stranieri, però uno dei due sia un regolarmente soggiornante in Italia, quest’ultimo avrà diritto a richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare del proprio partner unito civilmente, ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione, alle medesime condizioni previste per il coniuge straniero di un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia. È importante sottolineare, in questo caso, come l’unione civile possa essere stata contratta in Italia così come all’Estero.

La chiarificazione del Ministero dell’Interno è importante non solo perché elimina qualsiasi incertezza interpretativa chiarendo fin da subito il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari e al nulla osta per ricongiungimento familiare in caso di unioni civili, ma anche poiché determina che le procedure di rilascio del nulla osta e di ingresso del familiare ricongiunto non subiscono alcuna variazione.

L’unica modifica che dovrà essere apportata dai funzionari del Ministero, dunque, è l’aggiornamento della modulistica in uso; nessuna variazione, invece, per quanto riguarda i requisiti di alloggio e reddito che il richiedente deve garantire né per l’invio telematico della richiesta.

È bene precisare, infatti, come la circolare del Ministero dell’Interno, pur provvedendo in forma implicita una interpretazione autorevole della normativa vigente, avesse come oggetto fornire indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, alla luce della legge n. 76/2016.

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    1 Comment on "Ricongiungimento familiare, permesso per motivi familiari e unioni civili"

    1. Il mio intento è far avere la carta di soggiorno alla mia compagna Taiwanese convivente in Italia ai sensi della legge Cirinnà per le unioni civili approvata a Giugno 2016.
      Io cittadino Italiano e la mia compagna Taiwanese convivente siamo arrivati in Italia in data , con un visto turistico scadenza 9 Novembre 2016.
      Il mi sono recato in Questura chiedendo l’ottenimento della carta di soggiorno per ricongiungimento familiare per convivenza per vincoli affettivi a seguito della legge Cirinnà.
      Mi è stato detto che non è possibile ottenere la carta di soggiorno se non siamo uniti in matrimonio. Sono quindi andato dal tabaccaio stampando la legge che gentilmente mi hanno fatto scaricare dalla gazzetta ufficiale, l’ho portata in questura informandoli di questa “nuova” legge, e mi hanno dato un appuntamento cartaceo prorogando il suo visto al 18 Novembre 2016 dicendomi di non potermi dare le indicazioni dei documenti da presentare, poichè non. E conoscono le procedure.
      La mattina del 18 Dicembre ci siamo quindi recati con documentazione isee, documento comunale con marca da bollo (l’unico che mi hanno rilasciato in assenza di un suo permesso di soggiorno) di Dichiarazione di ospitalità.
      Una volta raggiunto il nostro turno allo sportello, il funzionario ci ha chiesto di attendere che avrebbe parlato con la ..
      ..è scesa, mi ha chiesto di vedere la legge, ne ho preparato una copia anche per lei, mi ha detto di non esserne a conoscenza e che la mia compagna deve tornare subito in taiwan poichè risulta clandestina dato che il suo visto è scaduto il .., alchè io ho detto alla Dirigente che l’appuntamento mi è stato dato da loro, e quindi è prorogato il suo visto. Quindi lei oltre a dirmi che la ragazza deve rientrare subito in Taiwan, mi chiede di aspettare perchè su questa nuova legge non ha notizie in merito, e che il ministero non gli ha inviato alcuna direttiva sulla modulistica da compilare per la ricezione dei documenti e quali documenti presentare, mentre la mia compagna piangeva, nel rassicurarla di non preoccuparsi, dopo 30 minuti è tornato il funzionario da solo e mi ha detto che queste unioni civili sono solo per persone dello stesso sesso e di fargli vedere dove dice il contrario. Alla fine della lunga conversazione, abbiamo ricevuto solo una nota sulla carta di appuntamento chiesta il 18 Ottobre riguardo l’appuntamento del 18 Novembre, recante questa dicitura: Torna con la dichiarazione di convivenza firmata da uff giudiziario.

      In altre città sono già avvenute le convivenze di fatto, a Napoli non hanno idea di questa “nuova” legge (Giugno 2016)
      La prego di darmi un consulto sulla procedura da adoperare. Ho registrato la mia compagna all’anagrafe il giorno dopo l’arrivo in Italia.

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