“Sentenza favorevole per un cittadino extracomunitario che ottiene il permesso di soggiorno pur essendo stato condannato penalmente”
Iurart Studio Legale, Avv. Raffaella Cucciniello e Avv. Filippo Bersani, segnala la sentenza che concede il rinnovo del permesso di soggiorno a un cittadino filippino condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni in primo grado dal Tribunale di Milano; tale condanna teoricamente rendeva impossibile il rinnovo del permesso di soggiorno.
La Questura di Milano aveva infatti rigettato la richiesta per il rinnovo del p.d.s, basandosi sulla mancanza dei requisiti, come previsto dall’art 380 c.p.p.
La difesa del filippino ricorreva contro il rigetto della Questura ed otteneva una prima vittoria che veniva subito messa in discussione dall’appello del Ministero dell’Interno, fatto rarissimo.
I difensori del cittadino extracomunitario ribadivano, anche nel procedimento di appello, che il loro assistito era stato seguito dai servizi sociali anche al fine di migliorare il proprio reinserimento nella comunità e nella di lui famiglia.
La Corte d’Appello ha accolto la tesi difensiva, che aveva saputo mettere in rilievo la mancanza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale e il reale, volontario reinserimento affettivo e familiare, superando sorprendentemente automatismi e preclusioni di legge.
La decisione della Corte D’Appello Civile di Milano
La Corte d’Appello ha suggellato la decisione del Tribunale civile che, accogliendo il ricorso dello straniero, aveva ordinato alla Questura Milanese di concedere il titolo di soggiorno.
Inizialmente la Questura aveva rifiutato il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno basandosi sul rilievo dell’ostatività in merito alla condanna dello straniero per maltrattamenti in famiglia, come previsto dall’art 380 c.p.p.
Il cittadino filippino aveva, quindi, presentato ricorso avverso questa decisione, ottenendo una pronuncia favorevole del Tribunale Milano.
Avverso la decisione del Tribunale il Ministero dell’Interno inoltrava appello fondato su due motivi:
- l’avvenuta condanna per un reato ostativo ex articolo 380 c.p.p, rendeva illegittimo il rinnovo del titolo di soggiorno;
- la prognosi negativa in merito alla pericolosità sociale sancita dal Tribunale penale senza sospensione condizionale della pena all’imputato, seppure la pena comminata era inferiore a 2 anni e incensurato, era indice di impedimento giuridico al rinnovo del permesso di soggiorno.
Gli avvocati del filippino evidenziavano però la scelta, da parte dell’assistito, di un percorso rieducativo dei servizi sociali e l’avvenuto riassetto delle relazioni all’interno della famiglia, grazie anche all’intervento educativo domiciliare.
La Corte d’Appello di Milano sposava la tesi della difesa ponendo in rilievo il bilanciamento effettuato tra la sicurezza pubblica e il diritto alla vita familiare e respingendo quindi, automatismi procedurali e presunzioni di pericolosità assoluta.
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
pratiche per stranieri
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