Espulsioni e reati bloccano la regolarizzazione degli stranieri ?
Molti extracomunitari irregolari sul territorio hanno nel tempo ricevuto dei decreti di espulsione (comunemente chiamati “fogli di via“) e ora si domandano quale sarà la sorte delle loro pratiche di sanatoria.
I cittadini stranieri non ammessi alle procedure di regolarizzazione (comma 10 articolo 103 decreto legge 34/2020) sono i soggetti nei confronti dei quali sono stato emessi provvedimenti di espulsione ma solo per determinate tipologie.
Sinteticamente precludono la sanatoria stranieri:
- le espulsioni per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, TU immigrazione)
- i fogli di via in quanto appartenenti ad una delle categorie di soggetti pericolose (articolo 13 comma 2, lett. c), TU immigrazione)
- le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo (articolo 3 D.L. 144/2005)
- gli stranieri che risultano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato (si ricorda che l’Italia partecipa al Sistema d’informazione Schengen SIS)
Letteralmente il comma 10 dell’articolo 103 del DL 34/2020 sulla regolarizzazione degli stranieri irregolari riporta:
“10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 e successive modificazioni“.
Vediamo ora in dettaglio le singole tipologie per distinguere ciò che blocca o meno la sanatoria.
Premessa sulle tipologie di espulsioni
Le espulsioni più frequenti che il Viminale normalmente dispone verso gli stranieri extracomunitari irregolari in Italia direttamente o tramite i propri uffici periferici (Prefetture e Questure) sono quelle elencate dall’articolo 13 comma 1 e 2, TU IMM. Testo Unico Immigrazione.
Più rare sono quelle dell’articolo 3 comma 1, decreto legge n. 144/2005 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005 n. 155).
Una seconda parte di espulsioni sono comminate dal giudice del Tribunale Penale, infine abbiamo le espulsioni degli Stati esteri che confluiscono nel SIS Sistema d’informazione Schengen.
Le espulsioni che bloccano la sanatoria
I fogli di via che bloccano le pratiche di emersioni riguardano prettamente degli stranieri con particolare pericolosità e dove il Ministero dell’Interno interviene direttamente o tramite Prefetto, vediamo insieme questi casi.
Ordine pubblico o sicurezza dello Stato
Foglio di via per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art.13 comma 1, Testo unico immigrazione) :
“Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri” ;
Terrorismo
Foglio di via qualora vi siano motivi di ritenere che il soggetto possa agevolare associazioni terroristiche (articolo 3 comma 1 decreto legge n. 144/2005 convertito) :
“Art. 3 Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell’interno, l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975 n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali“.
Avverso questa tipologia di decreti ministeriali normalmente è fattibile il ricorso davanti alla giustizia amministrativa (Tribunale amministrativo regionale) con il rito del processo amministrativo, mentre come vedremo le altre tipologie ricadono sotto il Giudice di Pace.
Pericolosità sociale
Foglio di via qualora sussistano motivi di pericolosità sociale ai sensi degli artt. 1, 4 e 16, d. lgs. n.159/2011 (articolo 13 comma 2, lettera c) Testo unico immigrazione);
In tutti questi casi la pratica di emersione dal lavoro nero avrà un epilogo negativo.
Le espulsioni degli stranieri irregolari che non bloccano la sanatoria
Sono i casi in cui l’espulsione è disposta dalla Prefettura e non sussiste una pericolosità evidente, ipotesi che percentualmente ricorre più spesso (ad esempio il cittadino extracomunitario fermato con visto turistico scaduto).
Vediamo le due ipotesi dell’articolo 13 comma 2 lettera a) e b), che non bloccano il procedimento di regolarizzazione.
Straniero entrato in Italia clandestinamente
Lo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto ai sensi dell’art.10 T.U. (articolo 13, comma 2 lettera a), Testo unico immigrazione).
Straniero entrato regolarmente in Italia ma successivamente si è trattenuto senza titolo
Lo straniero che si sia trattenuto illegittimamente nel territorio dello Stato (articolo 13, comma 2 lettera b), Testo unico immigrazione).
I ricorsi contro le espulsioni
L’articolo 13 Testo unico imm. richiama per le impugnazione dei decreti di espulsione del Prefetto la competenza del giudice di pace in cui ha sede la prefettura.
Il ricorso contro le espulsioni deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento espulsivo. Diventano 60 giorni qualora il cittadino extracomunitario risieda all’estero.
Il ricorso contro il decreto di espulsione può essere presentato anche a mezzo del servizio postale o per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. È prevista in automatico l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).
Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, verrà notificato dalla cancelleria del Giudice di Pace almeno 5 giorni prima della data dell’udienza.
Le espulsioni dei giudici penali
Anche i giudici del Tribunale penale possono disporre l’espulsione del cittadino straniero, e ciò in tre eventualità precise. Queste espulsioni precludono la sanatoria degli stranieri.
L’espulsione è intesa quale misura di sicurezza
Lo straniero sia stato condannato per uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.; ulteriore requisito è la pericolosità sociale dello straniero ( art. 15 Testo unico immigrazione)
La sanzione sostitutiva della pena
Lo straniero sia stato condannato per un reato a una pena inferiore a due anni e non ricorrano le condizioni per disporre la sospensione della pena (articolo 16 Testo Unico Immigrazione).
Espulsione come sanzione alternativa alla pena.
Lo straniero, presente illegalmente sul territori dello Stato perché detenuto, debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
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