La circolare e istruzioni del Ministero Interno per i rifugiati
Circolare n. 400 prot. 0044360 del 19.06.2020 Decreto Legge n.34/2020 – disposizioni applicative
A seguito di un esame congiunto con il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo della normativa in oggetto, si forniscono le seguenti linee di indirizzo relative ai procedimenti in atto in materia di emersione di rapporti di lavoro, di cui al D.L. n.34/2020.
In via preliminare si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti relativi alla “convivenza” tra il rilascio dei nuovi titoli di soggiorno per lavoro/permesso di soggiorno temporaneo e la prosecuzione della procedura volta al riconoscimento di protezione internazionale nel caso in cui il cittadino straniero sia un richiedente asilo e contemporaneamente sia interessato dalle procedure ex art. 103 del D.L. n. 34/2020.
Procedura online presentata dal datore di lavoro
Fattispecie disciplinata dall’art. 103 comma 1:
La procedura, che si svolge innanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della competente Prefettura – U.T.G., è avviata su istanza del datore di lavoro ed è finalizzata all‘emersione di rapporti di lavoro irregolari consentendo al cittadino straniero interessato di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Qualora lo stesso sia un richiedente asilo, al momento della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, riceverà l’informativa in relazione alla possibilità di poter mantenere attiva o meno la procedura di protezione internazionale.
Lo straniero che abbia deciso, dopo aver ricevuto l’informativa e firmato il contratto di soggiorno, di proseguire nell’iter previsto per il riconoscimento della protezione internazionale, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, cartaceo, recante la dicitura “R”, valido esclusivamente sul territorio nazionale.
In tale contesto, in favore dello straniero che abbia optato unicamente per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il relativo permesso sarà emesso in formato elettronico, nel rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 286/1998 e dal relativo Regolamento di attuazione.
Rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
Fattispecie disciplinata dall’art. 103 comma 2:
Il procedimento disciplinato dal secondo comma dell’art. 103, invece, può essere avviato su istanza del cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, che abbia svolto regolare e documentata attività lavorativa in uno dei settori indicati nella norma.
Si evidenzia, infatti, che il requisito essenziale stabilito dalla norma per la definizione della procedura di regolarizzazione di cui al c.2 è lo stato di irregolarità sul territorio nazionale dello straniero.
A tale riguardo si rileva che il comma 2 dell’art.103, nella parte in cui prevede quale presupposto per la presentazione dell’istanza la titolarità di un permesso di soggiorno scaduto, va letto necessariamente in combinato disposto con l’art.7 co.1 D. Lgs. n.25/2008 che riconosce espressamente il diritto del richiedente asilo a permanere nel territorio dello Stato fino alle decisioni adottate dalla Commissione Territoriale ai sensi dell’art.32 del citato decreto; ne consegue, pertanto, che fino alla definizione del citato procedimento lo straniero è “autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato”.
Alla luce di quanto premesso nonché delle disposizioni che regolano la condizione giuridica dei richiedenti asilo, atteso il loro diritto a permanere regolarmente sul territorio nazionale fino alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, si ritiene che tale condizione non soddisfi i requisiti previsti dalla norma per la prosecuzione della procedura volta al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 del citato art.103.
Anche in questa circostanza, il richiedente sarà reso edotto delle condizioni necessarie per la definizione alla procedura. Codesti Uffici, pertanto, avranno cura di notificare all’interessato la specifica informativa attualmente in fase di predisposizione da parte di questa Direzione Centrale d’intesa con la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.
Restituzione del passaporto
Identica attività informativa dovrà essere assicurata nelle ipotesi in cui venga richiesta la restituzione del passaporto; in tale circostanza lo straniero dovrà essere reso edotto della sua facoltà di ottenere copia conforme del predetto documento.
Proroga dei permessi di soggiorno ed emersione
Per quanto concerne, inoltre, il rapporto fra la normativa prevista dal D.L. n.34/2020 ed il D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27, si evidenzia che il periodo di proroga dei titoli di soggiorno prevista dall’art. 103 è stato previsto per tutelare la posizione giuridica di coloro i quali non avrebbero potuto rinnovare i propri permessi di soggiorno a causa delle misure di contenimento previste dalla normativa anti covid.
Pertanto, non si ritiene che tale previsione possa inficiare l’accesso alle procedure di emersione/regolarizzazione previste dal D.L. n.34/2020, per gli stranieri in favore dei quali è stata prorogata ex lege la validità del titolo di soggiorno.
Termini domande sanatorie stranieri
Qualora dovessero pervenire a codesti Uffici istanze ai sensi dell’art. 103 co.1 e co.2 da parte di stranieri beneficiari della proroga sopracitata, i relativi procedimenti amministrativi dovranno essere comunque istruiti e definiti, eventualmente archiviando le posizioni connesse al rilascio/rinnovo di permessi di soggiorno già in essere.
Infine, si rappresenta che il D.L. n.52/2020 ha prorogato fino al 15 agosto i termini per la presentazione delle istanze di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
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