Sanatoria riapertura termini per invio, ecco in quali casi

Una circolare del Ministero dell’Interno riapre la sanatoria fino al 31 dicembre per chi ha già versato i 500 euro

Ecco la Circolare Ministero dell’Interno Prot. 4623 del 17.11.2020 Riapertura termini per errori di invio dell’istanza

Con riferimento a quei datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfetario di almeno € 500,00 , non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS, ed intendono completare la procedura di regolarizzazione, si rappresenta che gli stessi potranno accedere, a partire dalle ore 9:00 del giorno 25 novembre 2020 e fino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2020 al sistema di inoltro telematico delle istanze, al consueto indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it.

Al fine di attribuire agli utenti l’abilitazione alla compilazione dei modelli di domanda EM-DOM_2020 ed EM-SUB_2020, il sistema richiederà l’inserimento degli stessi dati presenti sul modello F24 e ne verificherà l’esatta corrispondenza con i dati presenti.

Si precisa che le istanze in questione potranno essere inviate anche per il tramite dei consueti intermediari autorizzati (patronati, CAAF, consulenti del lavoro, ecc.).

Eventuali richieste di assistenza alla compilazione ed all’invio potranno essere inoltrate tramite l’apposita sezione help desk dell’applicativo. Le istanze in questione saranno identificabili sul sistema SPI attraverso la data di invio (successiva al 15/08/2020).

Tempistiche conclusioni sanatorie stranieri

Infine, tenuto conto che lo scopo dell’emersione dal lavoro irregolare è, tra l’altro, quello di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid 19, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’esigenza di portare a compimento tutte le fasi del procedimento amministrativo di cui trattasi nel più breve tempo possibile.

Al riguardo, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie necessarie per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro al fine di contenere il rischio di contagio da Covid-19, vorranno le SS.LL. adottare modalità organizzative volte ad assicurare le convocazioni degli stranieri emersi interessati in modo costante e regolare.

Garanzia alloggiativa

Circa l’impegno del datore di lavoro relativo alla garanzia di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi richiesti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, indicato dall’art. 5 bis del T.U. immigrazione tra i contenuti del contratto di soggiorno, si fa presente che detto requisito è richiesto anche per la procedura di emersione dal lavoro irregolare, atteso che il comma 15 dell’art.103 fa esplicito riferimento al contratto di soggiorno.

Qualora, però, l’acquisizione dell’attestato di idoneità alloggiativa comporti una dilazione eccessiva della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto, è possibile procedere alla conclusione del procedimento in presenza della sola richiesta di idoneità alloggiativa agli organi competenti.

Fermo restando l’obbligo in capo al datore di lavoro della produzione del suddetto documento allo Sportello Unico in un momento successivo.

Delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno

Con riferimento alla possibilità di delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, nell’ipotesi di impedimento del datore di lavoro dovuto a motivi di salute, si ritiene di poter applicare, in via analogica, il disposto dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 28/12/2020 n.445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

A norma del quale “la dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante”.

Aggiornamento a cura dello Studio Legale

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