Stipula del contratto di soggiorno nella Prefettura di Bergamo, ecco i documenti richiesti
In provincia di Bergamo le domande di regolarizzazione stranieri presentate sono state ben 4.668 (4.575 per il settore domestico e 93 per il settore agricoltura e pesca).
Per concludere e perfezionare l’emersione e quindi stipulare il contratto di soggiorno datore e lavoratore extracomunitario devono esibire in originale e produrre in fotocopia la documentazione che andremo a riportare.
DATORE DI LAVORO documenti necessari:
documento identità;
marca da bollo da 16,00 euro;
documentazione relativa ai redditi percepiti nell’anno 2019 (le indicazioni sono riportate sotto);
modello F24 (pagamento di 500 euro);
dichiarazione stato famiglia o autocertificazione;
certificato di idoneità alloggiativa o ricevuta della relativa richiesta presentata in Comune (se il lavoratore dimora con
il datore di lavoro) ;
dichiarazione ospitalità del lavoratore (se il lavoratore dimora con il datore di lavoro)
dichiarazione di emersione di un rapporto di lavoro già in essere: modello F24 del pagamento contributo
forfettari o INPS
in caso di intenzione di assunzione per lavoro domestico o di assistenza alla persona, denuncia di lavoro domestico
INPS (ovvero modello UNILAV per lavoro non domestico);
in caso di assunzione di una badante: certificazione sanitaria della persona assistita.
LAVORATORE documenti necessari:
documento valido per l’espatrio in corso di validità;
attestazione della presenza sul territorio nazionale prima dell’8/3/2020.
dichiarazione stato famiglia o autocertificazione relativa al nucleo famigliare ove il lavoratore dimora (non necessario se il lavoratore dimora con il datore di lavoro)
dichiarazione di ospitalità del lavoratore (redatta dal soggetto che ospita il lavoratore)
certificato di idoneità alloggiativa o ricevuta della relativa richiesta presentata in Comune (relativa all’immobile ove il lavoratore dimora, se diverso da quello del datore di lavoro)
REQUISITO REDDITUALE – INDICAZIONI
IL DATORE DI LAVORO, COSI’ COME SPECIFICATO ANCHE DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 4623 DEL 17/11/2020, DEVE ATTESTARE IL REQUISITO REDDITUALE COME DI SEGUITO INDICATO.
- NEL CASO DI NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UN SOLO SOGGETTO, IL REDDITO RICHIESTO ( RELATIVO AL 2019) NON DEVE ESSERE INFERIORE A 20.000 EURO.
- NEL CASO DI NUCLEO FAMILIARE INTESO COME FAMIGLIA ANAGRAFICA COMPOSTA DA PIU’ SOGGETTI CONVIVENTI IL REDDITO NON DEVE ESSERE INFERIORE A 27.000 EURO ANNUI ANCHE SE IL DATORE SIA L’UNICO PERCETTORE DI REDDITO.
IN OGNI CASO POSSONO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEL PREDETTO LIMITE REDDITUALE ALTRI SOGGETTI DEL NUCLEO FAMILIARE COME RISULTANTE DAL CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA.
CONIUGE E PARENTI ENTRO IL 2^ GRADO POSSONO CONCORRERE ANCHE SE NON CONVIVENTI.
IN TAL CASO SARA’ CURA DEL DATORE DI LAVORO DEPOSITARE IDONEA DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI IL VINCOLO PARENTALE.
PER IL LAVORO DOMESTICO ALL’INTEGRAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA PUO’ CONCORRERE PER L’INTERO IMPORTO (EURO 27000) ALTRO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE
IL REQUISITO REDDITUALE NON E’ RICHIESTO PER IL DATORE DI LAVORO AFFETTO DA PATOLOGIE O DISABILITA’ CHE NE LIMITANO L’AUTOSSUFICIENZA QUANDO L’STANZA SI RIFERISCE AD UN UNICO LAVORATORE ADDETTO ALLA SUA PERSONA
ATTENZIONE! AI FINI DELL’ATTESTAZIONE DEL REQUISITO REDDITUALE L’INTERESSATO DOVRA’ DEPOSITARE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA OVVERO COPIA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ACCOMPAGNATA DALLA RICEVUTA DI TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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