Matrimonio, separazione e divorzio per i coniugi stranieri e il permesso di soggiorno
Affinché uno straniero possa godere del permesso di soggiorno per motivi familiari, requisito essenziale di base è la convivenza.
Insieme a questo fattore non devono mancare vincoli parentali ed affettivi del proprio nucleo familiare.
In presenza di una interruzione di questi vincoli, possono venir meno i presupposti del permesso, per cui lo straniero deve dar prova di avere altre tipologie di presupposti affinché gli venga confermato il titolo di soggiorno.
Cosa accade in caso di separazione
Sorge spontaneo dunque domandarsi cosa accade dinanzi ad una richiesta di separazione da parte dei due coniugi ?
Ebbene, stante all’ordinamento, pur venendo meno il requisito della convivenza, non viene a decadere in automatico il permesso di soggiorno.
L’articolo 30 comma 5 del testo unico immigrazione prevede espressamente :
“In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio“.
Questo in quanto il permesso rilasciato per motivi familiari, minati da una separazione o scioglimento del matrimonio, può cambiare la sua portata (tecnicamente si definisce “conversione“) e diventare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio e così via.
Chi possiede uno di questi presupposti (ad esempio un lavoro autonomo o come dipendente) deve però essere nella posizione di dimostrare che abbia dalla sua parte anche altri requisiti (come un’abitazione o l’assenza di pendenze penali) che lo mettono nella posizione di avanzare pretesa in termini di diritto a soggiornare nel paese ospitante.
Come il permesso di famiglia si converte in altre tipologie di permessi di soggiorno
Certo, non è che nel momento in cui i coniugi interrompono la loro convivenza, il permesso di soggiorno si converte automaticamente in un altro titolo con altra motivazione.
Il che vuol dire che chi è interessato deve farne istanza con apposito kit postale, compilando tutti i moduli e allegando i documenti che sono richiesti per completare una conversione del titolo di soggiorno.
Qualora l’atto di matrimonio è stato celebrato in Italia, bisogna seguire l’iter italiano per porre in essere separazione e divorzio.
Invece se il matrimonio è stato celebrato all’estero e registrato in Italia, si deve prendere come riferimenti la procedura per la separazione e il divorzio di ambedue i Paesi osservando in tal modo le leggi in vigore in ciascun paese.
In ogni caso occorre fare riferimento alla legge 31 maggio 1995 n. 218 per determinare la legge applicabile al caso di specie e la competenza del Tribunale, infatti si tratta di rapporti giuridici da coniugi stranieri.
Si deve al contempo tener presente, che per quel che concerne l’ordinamento italiano, esiste una differenza vera e propria tra separazione di fatto, separazione legale e divorzio.
Separazione di fatto vs separazione legale
Si parla di separazione di fatto quando i coniugi di comune accordo optano per l’interruzione della convivenza senza formalità, cioè senza adire all’autorità competente: marito e moglie possono vivere insieme o dividersi, ma all’apparenza, al mondo non risultano tali.
Il che vuol dire che non varrà alcuna regola prevista sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine per il divorzio.
Tuttavia si può fare appello alla stessa, per esperire la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Contrariamente invece alla separazione di fatto, la separazione legale (che sia essa consensuale o giudiziale) va a modificare tanto i rapporti personali quanto quelli patrimoniali, cambiando radicalmente la portata del nucleo familiare.
Con la separazione legale i coniugi non si sciolgono dal matrimonio ma affrontano, come dire, una sorta di fase di transizione, che dovrebbe portarli o alla riconciliazione o al divorzio, ma davanti ad un’autorità, alias il giudice.
Il divorzio tra stranieri
Il divorzio è l’istituto giuridico che porta a sciogliere il matrimonio o di esperire la cessazione degli effetti civili dello stesso.
L’ordinamento giuridico definisce scioglimento il divorzio di un matrimonio contratto con rito civile.
Viceversa si parla di cessazione degli effetti civili qualora il matrimonio sia di tipo concordatario. Solo a seguito di divorzio il coniuge avrà diritto di contrarre nuove nozze.
In quali casi il permesso di soggiorno per motivi familiari non può essere convertito
Il permesso di soggiorno per matrimonio è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.
Revoca del permesso di soggiorno per matrimonio
L’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero è rigettato e il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare è revocato se è accertato che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere allo straniero di entrare e soggiornare in Italia.
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