Permesso di soggiorno per studio, ricerca e volontariato : nuove regole

Studio e ricerca in Italia, così cambiano le norme per i cittadini stranieri

Un nuovo decreto legislativo ha recepito la Direttiva Europea 801 del 2016 modificando alcune norme del Testo Unico sull’Immigrazione

Da qualche settimana le condizioni per ottenere il permesso di ingresso e di soggiorno in Italia da pare di chi presenta domanda per motivi di studio, tirocinio, ricerca, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari è cambiato.

L’Italia infatti ha definitivamente recepito la Direttiva UE 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio datata 1° maggio 2016, trasformandola nel decreto legislativo numero 71 dell’11 maggio 2018 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 giugno diventando così operativo.

In pratica prevede alcune modifiche al Testo unico dell’immigrazione, in particolare negli articoli che regolamentano l’ingresso e il soggiorno nel nostro Paese per volontariato, per ricerca e per studio.

E ancora, non è più in vigore l’articolo 22, comma 11-bis perché riformulato nel nuovo articolo 39-bis introdotto nel Testo unico, introducendo una nuova fattispecie di permesso di soggiorno, quello cioè “per ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori e studenti” e che attua l’articolo 25 della Direttiva.

Ma cosa prevede la Direttiva UE che l’Italia come Paese UE si è dovuta adeguare ?

In pratica ha conglobato quella che era la materia di due direttive, quella del 2004  relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato e la direttiva del 2005 che invece disciplinava l’ammissione di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca scientifica.

Altri tempi tanto che non erano stati considerati con la dovuta cura i requisiti di ammissione, così come i diritti, le garanzie procedurali, le procedure di accesso degli studenti al mercato del lavoro durante il periodo dei loro studi e la possibilità per loro di spostarsi liberamente all’interno dei Paesi dell’Unione europea.

Per rendere l’Unione Europea anche più attrattiva verso la ricerca e l’innovazione è nata quindi questa Direttiva innovativa nella quale viene anche regolato il collocamento alla pari, pur lasciando liberi i singoli Stati di decidere se recepire o meno tale norma e l’Italia ha deciso di non aderire.

In compenso il nuovo decreto legislativo ha attualizzato le norme in merito al permessi di ingresso e soggiorno per motivi di ricerca, accesso ai percorsi di istruzione, soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale, volontariato oltre che ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti.

In particolare il decreto legislativo 154 del 2007 aveva aggiunto l’articolo 27 bis al Testo Unico sull’immigrazione aggiungendo i motivi di volontariato ai casi di concessione del permesso di ingresso e soggiorno per i giovani stranieri che appartengono ad organizzazioni promotrici di un programma di volontariato.

Inoltre il decreto legislativo 71/2018 ha introdotto un nuovo articolo nel Testo Unico sull’Immigrazione: prevede per un cittadino straniero che abbia ottenuto un titolo di studio di istruzione post-diploma in Italia la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, una volta che sia scaduto quello per motivi di studio, in modo da cercare un’occupazione oppure avviare un’impresa, sempre che sia coerente con il percorso formativo completato.

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 71
Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.

Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, In vigore dal 5 luglio 2018

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