Il test di italiano per il permesso di soggiorno UE
Test di conoscenza della lingua italiana per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, arriva il nuovo decreto: tutti i chiarimenti
Dal 27 febbraio sono cambiate la modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana che consente, in caso di superamento, di ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
A partire da quella data, infatti, entrerà in vigore il nuovo decreto adottato dal Ministero dell’Interno assieme al Ministero dell’Istruzione e al Ministero dell’Università e della Ricerca lo scorso 7 dicembre 2021.
Le novità riguardano principalmente gli enti certificatori riconosciuti, che rilasciano attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa.
In particolare, gli enti riconosciuti sono in tutto cinque, ovvero Università degli studi di Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria.
Inoltre, il Ministero dell’Università e della Ricerca andrà ad individuare tramite un proprio decreto le procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio del possesso dei requisiti di qualità per il rilascio di certificazioni di lingua italiana da parte di ulteriori istituzioni. Infine, viene eliminato il riferimento agli enti riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri.
Per quanto riguarda tutti gli altri dettagli riguardanti lo svolgimento del test, è bene ricapitolare nel dettaglio ogni aspetto.
Soggetti esclusi
Il decreto non si applica ai figli, propri o del coniuge, minori di anni quattordici, anche se sono nati al di fuori del matrimonio; inoltre, il decreto non può essere applicato nei confronti del cittadino straniero che presenta gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, derivante dall’età, da handicap o da patologie (sempre con opportuna presentazione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica).
Conoscenza della lingua italiana
Come fare per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Il livello di conoscenza della lingua italiana richiesto per il rilascio di questo documento è il livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d’Europa, che accerta la comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti.
Soggetti che non sono tenuti allo svolgimento del test
Non devono svolgere il test i cittadini stranieri che sono in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2, ovviamente rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti.
Inoltre, sono esonerati dallo svolgimento del test coloro che hanno già frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, conseguendo al termine del corso un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2.
Non sono tenuti allo svolgimento del test anche gli stranieri che hanno ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione (D. Lgs. 186/98 art. 4-bis), il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 o che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione.
Sono inoltre esonerati dallo svolgimento del test coloro che hanno conseguito presso i CPIA il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado o che frequentano un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta. Stesso discorso per gli stranieri che frequentano in Italia dottorati o master universitari.
In più, non deve svolgere il test lo straniero che ha fatto il suo ingresso in Italia per svolgere l’attività di dirigente di una società che ha sede o filiali in Italia; l’attività di lettore universitario di scambio o di madre lingua; l’attività di traduttore e/o interprete; infine, l’attività di giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere.
Come si svolge il test: tutti i chiarimenti
La richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana deve essere inviata dal cittadino straniero in modalità telematica alla Prefettura territorialmente competente, in base al proprio domicilio.
Nella richiesta devono essere presenti i dati relativi al titolo di soggiorno, compresa la scadenza e la tipologia e i dati del documento valido per l’espatrio, oltre all’indicazione delle generalità del richiedente e l’indirizzo dove verrà inviata la convocazione per lo svolgimento della prova.
Nella convocazione, che verrà inviata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, verranno comunicati il giorno, l’ora e il luogo in cui lo straniero si deve presentare per svolgere il test.
La Prefettura avrà il compito di identificare il cittadino straniero, che dovrà esibire la convocazione. Il test, che si svolge in modalità informatiche, si basa sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione.
Il contenuto delle prove che compongono il test, così come i criteri di assegnazione del punteggio e la durata della prova stessa sono stabiliti in collaborazione con uno degli enti certificatori riconosciuti tra quelli allegati al decreto, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dell’interno
L’interessato può anche richiedere di svolgere il test con modalità scritte di tipo non informatico, fermi restando l’identità del contenuto della prova, i criteri di valutazione ed il limite temporale, fissati per il test svolto con modalità informatiche.
Il test viene considerato superato se il candidato ottiene almeno l’80% del punteggio complessivo.
In caso lo straniero non abbia conseguito questo punteggio, l’esito sarà negativo e il candidato dovrà ripetere la prova presentando una nuova istanza.
Il risultato della prova è comunicato allo straniero ed è inserito a cura del personale della prefettura nel sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.

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