Quando viene apposto il timbro d’ingresso ?
L’ingresso nell’Unione Europea dello straniero comporta dei controlli di frontiera e l’obbligo da parte della polizia di frontiera di apporre il timbro di ingresso con l’indicazione della data di apposizione (art. 7, comma 2, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394)
Art. 7 Ingresso nel territorio dello Stato “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
- L’ingresso nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
- E’ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con l’indicazione della data.
Dove va apposto il timbro ?
Il timbro di ingresso deve essere stampigliato sul passaporto od documento di viaggio, ove possibile, in corrispondenza del visto di ingresso facendo in modo tale da coprire il bordo del visto senza alterare l’intelligibilità delle diciture né le misure di sicurezza anticontraffazione della delle vignetta del visto stesso.
Ove ciò non sia possibile (perché ad esempio lo spazio è occupato da altri timbri o perché è necessario apporre più
timbri per ingressi multipli), il timbro è apposto sulla pagina opposta a quella del visto o su quelle immediatamente
seguenti, senza coprire la zona riservata alla lettura ottica del documento.
Codice di sicurezza del timbro ingresso
Il timbro di ingresso e quello di uscita recano un codice di sicurezza, che viene sostituito con intervalli non superiori ad un mese, dal quale si può risalire alla individuazione dello Stato, del valico di frontiera, del numero d’ordine e dell’agente di polizia che lo ha apposto.
Pittogramma del mezzo di trasporto
All’interno del timbro è anche presente un pittogramma raffigurante l’immagine stilizzata di un aeroplano, di una nave o di un’autovettura, a seconda che la frontiera attraversata (aerea, marittima o terrestre).
Segni o Lettere apposte sul passaporto
Esistono delle lettere o simboli apposti sulle pagine del passaporto che hanno un significato particolare:
A – Senza un documento di viaggio valido;
B – Con documento di viaggio falso;
C – Senza visto o permesso di soggiorno valido;
D – Con visto o permesso di soggiorno falso;
E – Senza la necessaria documentazione comprovante lo scopo del viaggio e le condizioni di soggiorno;
F – Ha soggiornato più di 3 mesi negli ultimi 6 mesi nel territorio dell’area Schengen;
G – Senza i mezzi di sussistenza necessari in relazione al periodo e alle condizioni di soggiorno, nonché i mezzi necessari al rientro nel Paese di origine;
H – E’ segnalato nel registro di stato dove sta entrando o nel sistema SIS;
I – Considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza interna.
KUPTIMI I SHKRONJAVE NË PASAPORTË
- A – Pa dokument udhëtimi të vlefshëm;
- B – Me dokument udhëtimi fallso;
- C – Pa vizë të vlefshme ose të një leje qëndrimi të vlefshme;
- D – Me vizë ose leje qëndrimi fallso;
- E – Pa dokumentacionin e nevojshem që vërteton qëllimin e udhëtimit dhe kushtet e qëndrimit;
- F – Ka qëndruar më shumë se 3 muaj në 6 muajt e fundit në territorin e zonës Schengen;
- G – Pa mjete të nevojshme jetese në lidhje me periudhën dhe kushtet e qëndrimit, gjithashtu dhe për mjetet e nevojshme për tu kthyer në vendin e origjinës;
- H – Është sinjalizuar në regjistrin e shtetit ku po hyn ose në sistemin SIS;
- I – Konsiderohet i rrezikshëm për rendin dhe sigurinë publike të brendshme.
Ingresso senza timbro alla frontiera, presunzione di clandestinità
L’art. 11 del ‘Codice delle frontiere Schengen’ pone a carico dello straniero privo del timbro di ingresso una presunzione di clandestinità solo relativa: pertanto, è sempre consentito all’interessato di fornire in qualsiasi modo elementi di prova attendibili che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata del soggiorno.
Sentenza della Corte di cassazione sez. I civile n. 6590
“il possesso del visto Schengen da parte dell’extracomunitario presente nel territorio italiano lascia presumere, salvo specifica prova del suo ingresso clandestino o con falsificazione dei documenti, che lo straniero abbia fatto legittimo ingresso nello Stato, sottoponendo, alla verifica ai valichi di frontiera, la propria documentazione di accesso.
Qualora lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per fare ingresso in Italia, la previsione di espulsione di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, correlata alla sottrazione ai controlli di frontiera, non è integrata dalla mancata apposizione del visto o timbro di ingresso sul passaporto che, invece, rileva per fare emergere il ‘dies a quo‘ per gli otto giorni utili per richiedere il permesso di soggiorno”
Quando non va apposto il timbro d’ingresso
Il timbro di ingresso o di uscita non va apposto sul documento di viaggio di uno straniero, qualora quest’ultimo lo richieda, in via eccezionale, allegando la circostanza da ciò possano derivargli gravi difficoltà.
Inoltre non viene apposto:
(a) sui documenti di viaggio di capi di Stato ed altre personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica;
(b) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile;
(c) sui documenti dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;
(d) sui documento di viaggio dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera;
(e) sui documenti che consentono l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino.
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