Minori stranieri : chi decide per la nomina del tutore?
Un recente caso di sollevamento d’ufficio di un regolamento di competenza nei confronti della Cassazione ha aperto il dibattito circa chi spetti, se al Tribunale ordinario ovvero al Tribunale per i minorenni, nominare il tutore per il minorenne straniero.
Nel caso in questione, il Tribunale di Marsala pronunciava una declinatoria sostenendo che non spettasse a sé la competenza di nominare il detto tutore, bensì al Tribunale per i minorenni. Di conseguenza, veniva sollevato il regolamento di competenza d’ufficio.
Al contrario, il Tribunale dei Minorenni riteneva di non essere competente in materia di apertura della Tutela, che riteneva spettasse al Tribunale giudice tutelare, bensì solamente in caso di necessità di ratificare le misure di accoglienza.
In particolare, secondo il decreto legislativo numero 142 del 2015, che ha recepito una direttiva europea, viene effettuata una distinzione fra il ‘minore’ ed il ‘minore non accompagnato’.
Il minore non accompagnato, ai sensi del decreto legislativo, è il minore straniero, quindi soggetto inferiore ai 18 anni, che si trova ‘per qualsiasi causa’ sul territorio nazionale senza assistenza e senza rappresentanza legale.
Nel decreto in questione si indicano anche le modalità di accoglienza, ed in particolare una volta che il luogo di accoglienza sia stato stabilito, l’autorità di pubblica sicurezza deve comunicare la situazione al giudice tutelare, per permettere al minorenne straniero di ottenere lo status ‘di protezione internazionale’ o in alternativa il rilascio del permesso di soggiorno.
L’intervento in questione deve essere rapido, e di conseguenza richiede ‘prossimità territoriale’. Proprio sulla base dell’elemento della ‘prossimità territoriale’, che secondo i giudici della Cassazione assiste solamente nel caso del Tribunale e non del Tribunale per i minorenni, che è organo distrettuale, la competenza della questione spetta al Tribunale.
La competenza potrebbe essere invece del Tribunale per i minorenni solamente nel caso di apertura di un procedimento ‘volto alla dichiarazione di adottabilità’.
Ordinanza depositata il 12 gennaio 2017 n. 685 Corte di cassazione ha stabilito che “il minore straniero non accompagnato che sbarca illegalmente in Italia deve ricevere le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs n. 142 del 2015 e, per esercitare i suoi diritti nel nostro paese, ha bisogno nel più breve tempo possibile di una rappresentanza legale da realizzarsi mediante l’apertura della tutela e la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura di accoglienza”.
Sistema Informativo Minori (SIM)
Il SIM consente di monitorare la presenza dei minori non accompagnati e tracciarne gli spostamenti sul territorio nazionale
Inoltre gestisce i dati relativi all’anagrafica dei MNA, allo status e al loro collocamento.
Approfondimenti sui minori non accompagnati
La scheda permesso di soggiorno minori non accompagnati – permesso di soggiorno per minori
Emissione del parere positivo ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 286/1998
L’articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998 prevede che al compimento della maggiore età da parte dello straniero entrato in Italia come minore straniero non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
Ad ogni modo il parere si configura come un atto endoprocedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante.
La legge Lamorgese ha modificato normativa su questo punto:
All’articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l’articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»
Modello domanda nomina tutore di minore straniero
AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI
Il sottoscritto ricorrente ______________________________________________ nato a ______________________ il ______________ e residente in ____________________________, via/piazza ________________________ n. _______, tel. _________,
premesso di ospitare attualmente presso la propria abitazione il minore _______________________, nato a ______________________________ il _____________, giunto in Italia il __________________ a mezzo ___________________________________ ed i cui genitori sono d’accordo che rimanga in Italia presso il sottoscritto, che è in grado di aiutarlo in quanto lavora come ________________________________________________
chiede di essere nominato tutore del minore ___________________________________________
Firma _________________________
Allega: documento di riconoscimento del minore straniero; documento di riconoscimento dell’istante; assenso dei genitori famiglia di origine; stato di famiglia dell’istante; documentazione reddito dell’istante
I tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati
Chi sono i tutori volontari dei minori stranieri
Si tratta di privati cittadini, che non fanno parte di associazioni oppure Onlus e che dopo essersi iscritti in un apposito elenco vengono contattati dal tribunale dei minorenni per avere in affido la tutela dei minori stranieri presenti in Italia senza la loro famiglia.
Un ruolo che comporta responsabilità e che può essere portato avanti soltanto dopo una selezione e un’adeguata formazione. Costi che, come quelli per i fondi destinati ai tutori, vanno coperti dallo Stato.
A cosa serviranno in concreto questi fondi ?
In pratica a rimborsare tutte le spese che i tutori devono affrontare per svolgere al meglio il loro ruolo e ad incentivare il riconoscimento di questo compito da parte dei datori di lavoro.
Infatti se si tratta di lavoratori dipendenti, le aziende possono riconoscere permessi retribuiti per le attività dei tutori volontari.
La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati è stata introdotta con la Legge 47 del 2017.
E secondo l’ultima rilevazione statistica, di inizio 2019 e quindi relativa al 2018, sono 3.029 in Italia.
Almeno il 75% dei tutori è di sesso femminile, quasi il 60% ha un’età superiore ai 45 anni e quasi tutti sono laureati ma anche occupati (solo circa il 10% è pensionato).
Qual è in concreto il loro ruolo ?
Come specifica la legge 47/2017 ogni minore straniero non accompagnato presente in Italia dovrebbe avere un tutore selezionato e correttamente formato.
Dovrà aiutarlo e rappresentarlo in tutti i passaggi della vita comune, nel suo esclusivo interesse, affinché abbia una vita il più possibile regolare in Italia.
Tutori volontari di minori non accompagnati, novità legge di bilancio 2020
In seguito all’incremento delle risorse destinate al Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (istituito con la Legge di Bilancio per l’anno 2015), è stato riconosciuto alle aziende un rimborso del costo dei permessi retribuiti se concessi, come clausola di maggior beneficio, fino ad un massimo di 60 ore per ciascun tutore, ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.
Il rimborso è pari ad un importo fino al 50% dei costi sostenuti dalle aziende per i permessi fruiti dai tutori volontari al fine dell’espletamento delle attività connesse all’ufficio della tutela volontaria.
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