Mi hanno negato il visto, cosa posso fare ?

VistoVisa

Il visto d’ingresso, ecco cos’è

Il visto è un’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti dell’accordo di Schengen per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.

Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri diritto all’ottenimento del visto, ma tutt’al più un semplice interesse legittimo.

Materialmente è un’etichetta autoadesiva da applicarsi sul passaporto o altro documento equivalente.

La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell’accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.

La domanda di rilascio del visto

Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

  • la finalità del viaggio ;
  • l’indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati ;
  • la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno ;
  • le condizioni di alloggio.

Valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico immigrazione e dal regolamento di attuazione.

Contestualmente al rilascio del visto d’ingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia, nonché l’obbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorità dopo il suo ingresso in Italia.

Il rifiuto del visto d’ingresso

Qualora non sussistano i requisiti, l’autorità diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente l’indicazione delle modalità di eventuale impugnazione.

Il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico immigrazione.

L’art. 4, comma 2 del T.U. 286/1998, integrato dalle ultime modifiche legislative prevede che il diniego del visto non deve essere motivato, salvo quanto riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26-29, 36 e 39 dello stesso T.U. Immigrazione che riguardano le richieste di visto per lavoro, ricongiungimento familiare, visto per cure mediche e studio.

Il provvedimento di diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dall’interessato.

Il provvedimento è consegnato a mani proprie dell’interessato.

Dove posso fare ricorso ?

Contro il rifiuto di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R del Lazio e entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Solo nel caso di dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente.

Rifiuto del visto turistico, gli orientamenti dei tribunali

Visto per turismo e diniego

TAR PER IL LAZIO – ROMA SEZ. I QUATER

Reg. Sent. n. 1886/07

La “relevatio ab onus motivandi” (id est: la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi), introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 286/1998, va, infatti, intesa:

Non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente (e che, pertanto, la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo);

Ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (semprechè, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato.

E poiché resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego, l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni che hanno condotto all’adozione del provvedimento.

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