Visto di ingresso rilasciato al di fuori delle quote flussi (cd fuori quota)
Vacanze lavoro e ingresso in Italia: cosa bisogna sapere
Ai sensi dell’art. 27 comma 1 del D. gas. 286 del 1998, meglio noto come Testo Unico sull’Immigrazione, fra le tipologie di lavoratori stranieri che possono accedere in Italia e soggiornare sul territorio nazionale anche al di fuori dei numeri autorizzati dal Decreto Flussi vi sono coloro che fanno ingresso per vacanze lavoro.
Questo tipo di ingresso è previsto per quei giovani stranieri che, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli accordi internazionali che l’Italia ha stretto, partecipano a programmi di scambio giovanile o mobilità giovanile che prevedono attività di lavoro occasionale o di ricerca di lavoro nel nostro Paese.
Lo scopo di questi accordi è quello di favorire gli scambi internazionali e la conoscenza ed amicizia reciproca fra i vari Paesi coinvolti.
Perché venga rilasciato un permesso occorre (art. 27, comma 1 lett. r) “secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani”.
Visto per vacanza lavoro: a chi e quando viene concesso
Chi accede ad un visto per vacanza lavoro può fare accesso in Italia e soggiornare regolarmente sul suolo nazionale anche fuori dalle quote del Decreto Flussi.
Perché venga concesso un visto per vacanza lavoro, come accennato, è necessario che il richiedente sia cittadino di uno Stato che abbia sottoscritto un accordo bilaterale con l’Italia. Attualmente, queste nazioni sono la Corea del Sud, Honk Kong, Australia e Nuova Zelanda e, dal novembre del 2022, anche il Canada che si è aggiunto alla lista.
Non solo: è necessario anche che il richiedente abbia le caratteristiche richieste dal programma di mobilità (in genere questi programmi hanno come target giovani di età compresa fra i 18 ed i 30 o 35 anni al massimo).
In genere questi programmi prevedono un soggiorno superiore ai 90 giorni, e viene quindi concesso un visto di vacanza lavoro che è diverso da quello turistico (che come noto dura in genere massimo 90 giorni).
Come chiedere il visto vacanza lavoro
Il nulla osta per il visto di ingresso in Italia per casi di vacanza lavoro va chiesto alla Rappresentanza consolare o diplomatica del Paese dello straniero. La richiesta va effettuata in conformità rispetto a quanto previsto dagli accordi internazionali.
Una volta in Italia, si deve richiedere il permesso di soggiorno per vacanza lavoro entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul territorio nazionale.
La richiesta va fatta alla Questura del luogo dove si intende soggiornare.
Inoltre bisogna allegare la documentazione seguente:
- una marca da bollo da 16 euro;
- il versamento del bollettino postale da 30,46 euro e il contributo di 40 euro per permesso per vacanza lavoro di un anno;
- 4 foto foto tessera con sfondo chiaro;
- la fotocopia del passaporto;
- la fotocopia della polizza assicurativa valida in Italia contro malattie e infortuni;
- la comunicazione di ospitalità e la dichiarazione di presenza, inclusa la fotocopia del documento di identità del soggetto che ospita.
Come abbiamo accennato, il permesso di soggiorno in Italia per vacanza lavoro dura al massimo 1 anno.
Cosa si può fare con il permesso per vacanza lavoro
Il permesso per vacanza lavoro può essere utilizzato per lavorare e, se ci sono i requisiti, ma non può essere convertito in un altro permesso di soggiorno per lavoro.
Il lavoro può essere per massimo di 6 mesi sul totale del permesso per vacanza lavoro, e non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro, salvo deroghe eventualmente previste dagli Accordi, ma senza limitazioni di campo d’impiego.
Se il soggetto viene assunto, basta che il datore di lavoro comunichi alla controparte l’effettuata assunzione, grazie alla recente semplificazione delle procedure.
Il permesso di soggiorno per vacanza lavoro non può essere mai convertito e non può essere rinnovato.
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