Avvocati e accesso agli uffici immigrazione delle Questure

Il divieto di accesso agli avvocati nelle procedure amministrative di rilascio dei permessi di soggiorno: una violazione dei diritti?

Il diritto di assistenza di un soggetto da parte di un avvocato, non solo è garantito dal dettame costituzionale e da quello sovranazionale, ma è anche (e soprattutto) uno dei principi fondamentali del sistema giuridico italiano.

C’è tuttavia spesso un approccio limitante a tale diritto, all’interno di alcune Questure italiane, tra cui quella di Milano, dove non si permette l’accesso agli avvocati durante le procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno per stranieri.

Una simile pratica, che palesemente crea un netto contrasto con le normative vigenti, solleva importanti questioni di legittimità e di rispetto dei diritti umani fondamentali.

La Prassi della Questura

Sono ormai quasi dieci anni che la Questura di Milano ha deciso di approcciarsi in maniera restrittiva all’accesso agli avvocati durante le fasi amministrative di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Le autorità giustificano tale politica in questo modo: ovvero che la presenza degli avvocati tende ad accentuare il disservizio e a rallentare le operazioni, mettendo a repentaglio l’efficienza dell’azione amministrativa.

Ovviamente trattasi di una spiegazione non poco discutibile, atteso che la difesa è un diritto che non può essere sacrificato in nome di un’efficienza burocratica.

Il divieto imposto dalla Questura di Milano sembra violare il diritto fondamentale alla difesa, come stabilito dalla Costituzione italiana e dalla normativa sovranazionale.

L’art. 2 co. 5 del D.Lgs. 286/1998 garantisce agli stranieri parità di trattamento con i cittadini italiani nei rapporti con la pubblica amministrazione, compreso il diritto di essere assistiti da un legale.

Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

Questa disposizione appare in contrasto con la prassi di impedire l’accesso agli avvocati, limitando di fatto la capacità degli stranieri di esercitare appieno i propri diritti in un contesto spesso già gravato da ostacoli linguistici e culturali.

Applicazione errata del D.Lgs. 25/2008

Con la sua circolare del 2016, la Questura di Milano fa riferimento al D.Lgs. 25/2008, sostenendo che le operazioni amministrative legate al rilascio del permesso di soggiorno non richiedano la presenza di un avvocato.

Tuttavia, questa interpretazione risulta errata. Il decreto, infatti, prevede esplicitamente la possibilità per i richiedenti asilo di essere assistiti da un legale in tutte le fasi del procedimento amministrativo. Questa assistenza è considerata essenziale per garantire un accesso effettivo alla giustizia, come stabilito dalla Direttiva 2013/32/UE, che vieta restrizioni arbitrarie alla rappresentanza legale.

Conseguenze della mancanza di assistenza legale

La mancata possibilità di farsi assistere da un avvocato durante le procedure amministrative può avere conseguenze gravi per gli stranieri, soprattutto quando il diniego del permesso di soggiorno è seguito da un provvedimento di espulsione.

In tali casi, l’assistenza di un legale diventa fondamentale per garantire il rispetto delle procedure e dei diritti della persona interessata. Il D. Lgs. 25/2008 e la Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo stabiliscono chiaramente il diritto all’assistenza legale anche in queste circostanze, evidenziando l’illegittimità delle restrizioni imposte dalla Questura.

Violazione del diritto sovranazionale

La prassi della Questura di Milano viola anche il diritto internazionale. La Direttiva 2013/32/UE stabilisce che gli Stati membri devono garantire l’assistenza e la rappresentanza legale senza restrizioni arbitrarie per i richiedenti asilo.

Inoltre, la normativa europea sancisce che l’accesso da parte di un avvocato immigrazione deve essere garantito in ogni fase della procedura, sia essa amministrativa che giudiziaria.

Il divieto di accesso agli avvocati, così come applicato dalla Questura, rappresenta quindi una chiara violazione del diritto europeo e dei principi fondamentali di equità e giustizia.

La prassi della Questura di Milano di vietare l’accesso agli avvocati nelle procedure di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali degli stranieri.

Questa pratica non solo contravviene ai principi costituzionali italiani, ma si pone anche in contrasto con le normative sovranazionali che tutelano il diritto alla difesa e all’assistenza legale.

È essenziale che le autorità competenti rivedano tali disposizioni, garantendo che tutti gli stranieri abbiano accesso a un’assistenza legale adeguata, affinché possano esercitare pienamente i loro diritti e ottenere giustizia in modo equo e trasparente.

Accesso degli avvocati alla Questura di Torino

Il servizio di ricevimento avvocati sarà espletato secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate.

I legali potranno interessare questa Divisione, nella giornata del mercoledì mattina, orario 9,00-11,00, per un massimo di numero 5 pratiche a legale e per le istanze/pratiche che presentino le seguenti caratteristiche:

Richiesta di verifica stato della pratica rispetto ad istanze di permessi di soggiorno di qualunque tipologia, purché in presenza di una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di cui all’art 10 bis L. 241/90 debitamente notificata.

In caso di istanze di permessi di soggiorno in materia di protezione internazionale (asilo, protezione sussidiaria, ecc), solo ove siano decorsi oltre 90 giorni dalla data di acquisizione della predetta istanza. In entrambi i casi dovrà essere presentata la procura da parte del cittadino straniero richiedente al legale. Segnalazione di casi di particolare vulnerabilità documentate.

Le richieste dei legali che non rientrano nella casistica specificata potranno essere presentate, di contro, presso lo Sportello di Ricezione Pubblico di Corso Verona n. 4 secondo orari e modalità indicati sul sito della Questura di TorinoUfficio Immigrazione o essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio

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