Decreto legge Paesi sicuri e nuova procedura di protezione internazionale

Dacreto legge 23 ottobre 2024 n. 158 Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

GU Serie Generale n.249 del 23-10-2024 Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2024

Art. 1 Paesi di origine sicuri

Elenco dei Paesi Sicuri

1. All’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru’, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.»;

Aggiornamento periodico della lista dei Paesi Sicuri

b) al comma 2, al secondo periodo, le parole «di parti del territorio o» sono soppresse; c) al comma 4, la parola «EASO» e’ sostituita dalle seguenti: «Agenzia dell’Unione europea per l’asilo»; d) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente: «4-bis. L’elenco dei Paesi di origine sicuri e’ aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e’ notificato alla Commissione europea. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari».

Art. 2 Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 35-bis: 1) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:

Efficacia esecutivo del provvedimento: gravi e circostanziate ragioni per la sospensiva

«4. Nei casi previsti dal comma 3 l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso e’ notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6.

Note difensive del Ministero e repliche

Il Ministero dell’interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente puo’ depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull’istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni.

Se il Ministero dell’interno non si avvale della facoltà prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del temine per il deposito delle note difensive.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente e’ rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.»;

Reclamo alla Corte d’Appello

2) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:

«4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d’appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita.

Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo e’ comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato.

La corte d’appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e’ comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma.»;

b) all’articolo 35-ter: 1) al comma 2, terzo periodo, le parole «in composizione monocratica» e le parole «non impugnabile» sono soppresse; 2) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente: «2-bis. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d’appello e si applicano le disposizioni dell’articolo 35-bis, comma 4-bis.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

Aggiornamento a cura dello Studio Legale

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