Decreto flussi 2021, ecco il testo

69.700 quote per i flussi del 2021 per il decreto flussi

Decreto Flussi, via libera del Governo

70.000 lavoratori stranieri, qualcosa in meno rispetto alla bozza circolata nelle scorse settimane ma comunque un numero raddoppiato rispetto all’anno scorso.

Si presenta così il nuovo Decreto Flussi, approvato ieri dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha precisato di aver già firmato il provvedimento. Una notizia importantissima, che consente di dare fiato a tutti quei settori che richiedevano da tempo l’approvazione del Decreto a causa di una grave carenza di manodopera (specialmente nell’agroalimentare).

L’annuncio di Draghi sgombra il campo da ogni timore, dato che la scadenza per l’approvazione del Decreto Flussi era fissata al 31 dicembre.

Come detto, sono pronti a fare il loro ingresso nel nostro Paese lavoratori extracomunitari, che verranno impiegati non solo nell’agricoltura ma anche in settori cruciali come l’edilizia e il turistico-alberghiero.

Il premier Draghi non ha affatto escluso che nel corso del 2022 possa essere approvato un nuovo Decreto Flussi che consenta l’ingresso di ulteriori lavoratori stranieri.

D’altronde, grazie alle profonde modifiche operate sui decreti sicurezza introdotti nel primo governo Conte dall’allora ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è ora possibile per il governo procedere ad un aggiornamento del numero degli ingressi dei lavoratori stagionali anche nel corso dello stesso anno, proprio per messo di un nuovo Decreto Flussi.

La programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021

Articolo 1

  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2021, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità.

Lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo

Articolo 2

  1. Sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima indicata all’articolo 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità

Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

Settori: autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero

Articolo 3

  1. Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero, 20.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
    a) n. 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
    b) n. 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

© avv. Angelo Massaro

Le conversione dei permessi di soggiorno

Articolo 4

  1. Nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. È inoltre consentito l’ingresso in Italia, nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

3. Nell’ambito della quota prevista all’articolo 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

  1. È inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata all’articolo 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
    a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
    b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Le quote per lavoro autonomo

Articolo 5

  1. È consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota prevista all’articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
    b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
    c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
    d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero

Articolo 6

  1. Nell’ambito della quota massima indicata all’articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero entro una quota di 42.000 unità.
  2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.
    Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
  3. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Presentazione delle domande flussi e termine delle domande entro 2 mesi dalla data di pubblicazione

Articolo 7

  1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono:
    a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate all’articolo 3, comma 1, lettera a) ed all’articolo 4, dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
    b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all’articolo 6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
    c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cui alla citata disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Nel limite della quota di cui all’articolo 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ripartizione delle quote e divisione ulteriore delle quote non utilizzate

Articolo 8

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.

  1. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all’articolo 1.
  2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all’estero prevista dall’articolo 4, comma 1.

Disposizioni attuative con circolare congiunta dei Ministeri coinvolti

Articolo 9

1. Le disposizioni attuative relative all’applicazione del presente decreto sono definite, in un’ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che è comunicata sui siti web degli stessi anzidetti ministeri

Le reazioni della Politica

Il via libera ai 70.000 lavoratori è stato salutato con grande soddisfazione dalla Coldiretti, che ha sottolineato come questa misura sia fondamentale per salvare i raccolti: “Con il Decreto Flussi – aggiunge la storica associazione di categoria – si possono cogliere nel settore agroalimentare le opportunità che vengono dalla ripresa economica in un settore che resta ancora fortemente dipendente dal contributo dei lavoratori stranieri”.

Esulta anche il Movimento 5 Stelle:Con questo provvedimento il governo ascolta e richieste delle imprese e cancella propaganda e demagogia”, sono le parole del presidente della Commissione Cultura della Camera, il pentastellato Giuseppe Brescia.

Come noto, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno espresso forti critiche nelle scorse settimane sul Decreto Flussi, sostenendo che la mancanza di manodopera poteva essere colmata con i percettori del reddito di cittadinanza.

Sintesi a cura dello Studio

avvocato imperia sanremo, studio legale
pratiche per stranieri

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    Portale Immigrazione
    Redazione di portale immigrazione e permesso di soggiorno

    3 Comments on "Decreto flussi 2021, ecco il testo"

    1. portare mio fratello minore | 25 Dicembre 2021 at 8:07 am |

      Voglio portare mio fratello minore in questo paese flusso
      Potete aiutarmi in qualche modo?

    2. volevo il sito ufficiale del ministero per fare la richiesta del flussi per lavoro subordinato grazie

    3. sia nel campo agricolo che in quello alberghiero | 4 Gennaio 2022 at 9:20 pm |

      Cerco Lavoro in Italia in qualsiasi campo, sia nel campo agricolo che in quello alberghiero perché ho esperienza in vari campi e parlo correntemente anche inglese e italiano. Grazie e spero che accettiate la mia offerta.

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