Sposarsi senza un vincolo affettivo al fine di ottenere il permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è stato negato in assenza di prove concrete che attestino l’esistenza di una relazione genuina e affettiva (affectio coniugalis) tra i coniugi. È stata, inoltre, rigettata la richiesta di riconoscimento del matrimonio nel caso in cui quest’ultimo si sia rivelato simulato e fittizio, privo delle caratteristiche di un’unione autentica e basata su sentimenti effettivi tra le due persone.
La Questura ha il diritto di negare il permesso di soggiorno per motivi familiari quando ci sono sospetti che il matrimonio tra uno straniero e un cittadino italiano sia simulato.
La Corte di Cassazione ha chiarito questo principio con la sentenza n. 13189/2024, evidenziando che la verifica della genuinità di un matrimonio non può basarsi unicamente sulla convivenza. L’elemento centrale da considerare è la presenza della “affectio coniugalis”, ossia l’affetto matrimoniale che caratterizza un vero legame tra i coniugi.
Infatti, se è vero che la convivenza rappresenta sicuramente un indizio positivo di un matrimonio autentico, d’altra parte la Corte ha sottolineato che non è un requisito indispensabile.
Nella società moderna, infatti, molte coppie possono vivere separate per ragioni lavorative o personali, senza che questo comprometta la veridicità del loro legame. Dunque non è questo l’elemento di maggior rilievo.
Nel caso specifico, la richiesta di permesso di soggiorno di una donna era stata respinta dai giudici perché lei non conviveva con il marito italiano. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha osservato che, oltre alla mancanza di convivenza, non c’erano prove sufficienti a dimostrare un legame genuino tra la donna e il cittadino italiano. Questa mancanza di prove ha portato i giudici a ritenere che il matrimonio potesse essere simulato.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha ribadito che spetta a chi richiede il permesso di soggiorno dimostrare la genuinità del matrimonio. Non basta dimostrare la convivenza; sono necessari ulteriori elementi che attestino l’affetto coniugale e l’autenticità del legame.
Elementi che attestano l’affetto coniugale
Questo approccio mira a superare una visione semplicistica che considera la sola coabitazione come prova determinante, riconoscendo invece la complessità delle relazioni umane.
La donna aveva asserito che i coniugi hanno la libertà costituzionale di decidere come vivere il loro matrimonio e che il fatto di vivere insieme non dovrebbe essere un requisito obbligatorio per il permesso di soggiorno.
Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che mancavano prove di una convivenza e che c’erano elementi negativi che suggerivano l’inesistenza di una vera unione matrimoniale. In particolare, si è scoperto che il marito viveva in un luogo che la donna non aveva mai visitato e che non aveva risorse economiche.
Inoltre, la donna era nota per aver esercitato la prostituzione, sebbene fosse stata assolta dall’accusa di sfruttamento in sede penale.
Questi fattori rilevanti hanno rafforzato i sospetti sulla natura fittizia del matrimonio. La decisione della Suprema Corte sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita delle circostanze e delle motivazioni personali che stanno alla base di un matrimonio, specialmente quando ci sono sospetti che l’unione possa essere stata celebrata per fini migratori piuttosto che per una reale condivisione di vita.
La sentenza evidenzia la necessità di un approccio più dettagliato nella valutazione della genuinità dei matrimoni, andando oltre la semplice questione della convivenza e considerando una gamma più ampia di fattori e prove.
La decisione della Corte di Cassazione richiama, in sostanza, l’importanza di verificare attentamente la realtà dei rapporti matrimoniali nel contesto delle richieste di permesso di soggiorno, assicurando che tali richieste siano basate su unioni autentiche e non su matrimoni di convenienza destinati a eludere le normative sull’immigrazione.
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