Emergenza Ucraina: proroga, rilascio e conversione dei permessi di soggiorno per protezione temporanea
La guerra in Ucraina ha portato a una delle più significative crisi umanitarie degli ultimi decenni. In risposta, il sistema normativo italiano si è attivato per garantire supporto e protezione ai cittadini ucraini fuggiti dal conflitto, introducendo importanti misure che regolano i permessi di soggiorno per protezione temporanea.
Il contesto normativo attuale include la proroga automatica dei permessi, l’ampliamento delle possibilità di conversione e la continuazione di specifiche misure di assistenza. Ecco di seguito tutte le novità che sono state introdotte a seguito dell’approvazione del Decreto Milleproroghe.
La proroga automatica fino al 31 Dicembre 2024
Per capire il discorso occorre partire dalle misure prese già un anno fa. E mi effetti, con l’approvazione della legge di bilancio 2023 (L. 213/2023), i permessi di soggiorno per protezione temporanea già rilasciati sono stati prorogati automaticamente fino al 31 dicembre 2024.
Questa misura si applica a tutti coloro che possiedono un permesso con scadenza originaria al 4 marzo 2023 o al 31 dicembre 2023. In questi casi, non è necessario recarsi in Questura per richiedere la proroga, poiché l’estensione è attuata d’ufficio.
Chi ha presentato domanda ed è ancora in possesso della ricevuta rilasciata dalla Questura può verificare lo stato della pratica tramite il portale della Polizia di Stato o un sito dedicato predisposto dalla Questura di Brescia. Inoltre, il sistema consente di prenotare il ritiro del documento, facilitando il processo per i richiedenti.
I cittadini ucraini arrivati di recente in Italia possono presentare istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea direttamente in Questura.
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 14:00. È fondamentale disporre del passaporto in corso di validità o, in alternativa, del certificato di identità rilasciato dal Consolato Generale d’Ucraina di Milano.
Per i minori non registrati nel passaporto di un genitore, è necessario ottenere un certificato di nascita tradotto e asseverato presso il Tribunale competente. Inoltre, la dichiarazione di ospitalità deve essere presentata presso la Questura o l’autorità locale di pubblica sicurezza, a seconda del Comune di domicilio.
Conversione in permessi di soggiorno per lavoro: misure estese al 2026
Una significativa modifica normativa prevede la possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione temporanea in permessi per motivi di lavoro. La domanda deve essere presentata presso gli uffici di Poste Italiane abilitati al servizio “Sportello Amico”, utilizzando un apposito kit.
Questa opportunità rappresenta un passo importante verso l’integrazione dei cittadini ucraini nel tessuto economico italiano, offrendo loro una base più stabile per pianificare il futuro.
Con il nuovo Decreto Milleproroghe, i permessi di soggiorno per protezione temporanea possono essere rinnovati fino al 4 marzo 2026. Questa proroga garantisce una continuità di protezione a chi ha trovato rifugio in Italia e consente l’accesso a ulteriori diritti, tra cui la possibilità di convertire il permesso in uno per lavoro.
Le misure di assistenza straordinaria attualmente in essere saranno gradualmente integrate in programmi di sostegno ordinari, come indicato nelle ordinanze di protezione civile da adottarsi entro il 31 gennaio 2025. Queste disposizioni mirano a consolidare il sistema di accoglienza, passando da un regime straordinario a uno ordinario, sotto la responsabilità delle amministrazioni competenti.
Esercizio temporaneo delle professioni sanitarie
Il decreto proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per i cittadini ucraini con qualifiche sanitarie di esercitare temporaneamente nel territorio italiano. Questa misura si applica a coloro che risiedevano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e possiedono qualifiche regolamentate da direttive europee.
Tale disposizione non solo agevola i professionisti ucraini, ma rappresenta anche un’opportunità per il sistema sanitario italiano, che può beneficiare delle loro competenze in un periodo di carenza di personale.
Le modifiche normative adottate per affrontare l’emergenza Ucraina dimostrano l’impegno del governo italiano nel garantire protezione e opportunità ai rifugiati. La proroga dei permessi di soggiorno, la possibilità di conversione per motivi di lavoro e l’estensione delle misure di assistenza rappresentano strumenti fondamentali per favorire l’integrazione e offrire una prospettiva di stabilità.
Tuttavia, è essenziale che le amministrazioni pubbliche e gli enti locali collaborino efficacemente per attuare le disposizioni normative e semplificare l’accesso ai diritti. In un contesto globale di crescente instabilità, l’approccio italiano potrebbe rappresentare un modello per altri Paesi, dimostrando come le normative possano essere adattate per rispondere a esigenze straordinarie con soluzioni giuridiche equilibrate e inclusive.
Permessi di protezione temporanea rilasciati agli ucraini
Permesso per protezione temporanea scaduti o in scadenza: ecco come agire
Il permesso per protezione temporanea consiste in un permesso che viene rilasciato dallo Stato Italiano, in via eccezionale, agli sfollati ucraini dopo il 24 febbraio 2022.
Si tratta di un permesso che conferisce una forma speciale di protezione a favore degli sfollati ucraini, sulla base del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.
Il permesso per protezione temporanea dura un anno, può essere prorogato, e dà accesso all’iscrizione al SSN e al lavoro, studio, misure di accoglienza.
Ma cosa fare se il permesso per protezione temporanea è scaduto oppure in scadenza?
A chi bisogna rivolgersi per ottenere la proroga o rinnovo?
Ai sensi del D.L. 2 marzo 2023, articolo 1, i permessi di soggiorno temporanei già rilasciati agli sfollati ucraini sono validi fino al 31 dicembre 2023, a meno che non sia revocato, prima di questa data, lo Stato di emergenza.
Il che significa che non bisogna procedere al rinnovo del permesso per protezione temporanea o alla proroga dello stesso, se è in scadenza o in scaduto: il decreto legge ha provveduto automaticamente a rinnovare la durata del permesso fino a fine anno, salvo revoca, e non è necessario quindi procedere a nessun adempimento formale per ottenere questa proroga.
Ad oggi, il permesso per protezione temporanea può essere richiesto semplicemente presentandosi alla Questura del luogo di domicilio in Italia e presentando domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Come chiedere il contributo di sostentamento
A chi accede al permesso per protezione temporanea può essere riconosciuto un contributo di sostentamento di 300 euro a testa al mese (aumentato di 150 euro se con figli minori) se si ha trovata una sistemazione autonoma – anche presso amici o parenti o ospitanti.
Il contributo si chiede dalla piattaforma della protezione civile ed è riconosciuto per tre mesi dalla data di domanda, e può essere riconosciuto per massimo 60 giorni se il richiedente trova un lavoro.
Il permesso per protezione temporanea può essere convertito?
Il permesso per protezione temporanea può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro?
Al momento la risposta è negativa: non si può convertire il permesso in questione in permesso per lavoro, tuttavia, come abbiamo già detto, il permesso per protezione temporanea consente allo sfollato di poter svolgere attività lavorativa, stagionale e subordinata come anche autonoma, o di fare tirocini, formazione professionale, insomma gli stessi diritti concessi ai cittadini italiani.
Si può essere assunti dal datore di lavoro anche se si è solo fatta la domanda di rilascio del permesso, se si è in possesso del codice fiscale.
Proroga della validità dei permessi di protezione temporanea per gli ucraini
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2023, della validità dei permessi di protezione temporanea rilasciati agli ucraini, per il permanere dell’emergenza.
Le nuove Disposizioni Urgenti di protezione temporanea, disposte per le persone provenienti dall’Ucraina, sono state approvate dal Consiglio dei Ministri su proposta del premier Meloni e dei ministri competenti.
La norma dispone che la popolazione ucraina avrà accesso alla proroga delle misure di assistenza/accoglienza disposte sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023.
Queste disposizioni, fra le altre cose, includono:
- l’accesso alle misure di accoglienza diffusa che sono effettuate dalle associazioni del terzo settore, dai centri di volontariato, comuni, enti di terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuto e via dicendo;
- dai servizi sociali che sono offerti da determinati comuni con un alto numero di soggetti beneficiari di protezione temporanea;
- dal sostentamento per l’assistenza di titolari di protezione temporanea che abbiano trovato una sistemazione autonoma;
- si proroga fino al 31 dicembre 2023 la durata dei permessi di protezione temporanea che sono stati rilasciati ai cittadini ucraini.
Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2023, viene prorogato lo stato di emergenza.
Permesso di soggiorno per protezione temporanea profughi Ucraina: chi può richiederlo e come fare
Per far fronte all’emergenza in Ucraina e all’arrivo di milioni di profughi in fuga dal Paese invaso militarmente dalla Russia, l’Unione Europea ha deciso di applicare per la prima volta la direttiva di protezione temporanea, istituita nel 1991 all’indomani delle guerre jugoslave.
In queste prime settimane di guerra sono già circa 2,5 milioni i rifugiati ucraini, che hanno lasciato il proprio Paese per spostarsi ad Ovest.
Un numero che è tuttavia destinato a crescere nel prossimo futuro se non si arriverà ad una tregua, che appare ancora lontana.
Da qui l’applicazione della protezione temporanea, che consente ai rifugiati provenienti dall’Ucraina di ottenere un permesso di soggiorno della durata di un anno, con la possibilità di proroga per altri due anni.
La buona notizia è che la procedura è stata molto celere, dato che per i cittadini in fuga dall’Ucraina è già possibile richiedere in Questura il permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Il Ministero dell’Interno ha già provveduto ad avvisare tutte le Questure, che possono quindi cominciare ad acquisire le domande di protezione temporanea. Il modello per la richiesta è già presente nei sistemi informatici e può essere stampato senza problemi dagli operatori degli sportelli, che rilasceranno poi la ricevuta a coloro che presentano la richiesta.
In attesa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che andrà a disciplinare non solo la protezione temporanea, ma anche altre misure straordinarie di accoglienza, si tratta comunque di una mossa che conferma come il nostro Paese sia già pronto a fronteggiare l’emergenza.
Permesso di soggiorno per protezione temporanea: chi può richiederlo?
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea può essere richiesto dai cittadini ucraini e dai loro familiari che risiedevano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, data in cui è partita l’offensiva russa.
Inoltre, il permesso di soggiorno per protezione temporanea può essere richiesto anche dagli apolidi e dai cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, assieme ai loro familiari, che beneficiavano di protezione internazionale e di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
Infine, il permesso di soggiorno per protezione temporanea è garantito anche agli sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri potrebbe includere anche altre categorie tra quelle che possono accedere al permesso di soggiorno per protezione temporanea. Una volta pubblicato il DPCM, la Questura potrà perfezionare l’esame della domanda, stampando e rilasciando il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea avrà valore fino al 4 marzo 2023 e sarà in formato elettronico.
Sarà compito delle Questure valutare attentamente le situazioni in cui sono presenti minori, in particolare se le persone che li accompagnano hanno la potestà genitoriale. In caso i riscontri facciano emergere l’assenza della potestà genitoriale, i minori verranno considerati minori stranieri non accompagnati e si darà attivazione alle procedure previste per legge, con la segnalazione al Tribunale dei minorenni per la nomina del tutore.
Permesso di soggiorno per “Protezione temporanea emergenza Ucraina” (art. 20 TUI)
Circolare Min. Interno 10/03/2022 permesso di soggiorno per protezione temporanea
“Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate dall’Ucraina a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe”
La situazione eccezionale connessa allo straordinario afflusso di cittadini stranieri provenienti dall’Ucraina a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe, ha reso necessaria l’adozione di misure di protezione temporanea atte a fronteggiare lo stato di emergenza, così come stabilito nella Decisone esecutiva del Consiglio (UE) 2022/382 del 4 marzo u.s.
Nelle more della predisposizione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che renda possibile l’adozione di misure straordinarie di accoglienza e disciplini la tipologia di permesso per protezione temporanea di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 286/1998 e succ. mod., si è provveduto ad implementare la piattaforma informatica Stranieri Web, per l’acquisizione e la trattazione delle nuove istanze di protezione temporanea.
Acquisizione della pratiche da parte degli uffici immigrazione delle questure
Pertanto, a partire da venerdì 11 marzo p.v., tutte le Questure potranno effettuare la sola acquisizione delle richieste di permesso di soggiorno per protezione temporanea e procedere con l’istruttoria fino alla fase di verifica della pratica.
L’autorizzazione e quindi la successiva stampa e consegna del titolo dovrà essere posticipata fino alla pubblicazione del D.P.C.M. al fine di adeguare il procedimento alle indicazioni ivi contenute.
Le istanze dovranno essere accettate direttamente presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, prive dell’imposta di bollo e mediante l’utilizzo degli applicativi informatici in uso.
Stampa della ricevuta modello 209
L’operatore dello sportello procederà alla stampa del mod. 209 la cui ricevuta, corredata di foto e codice fiscale, dovrà essere rilasciata al richiedente anche ai fini di poter accedere alle prestazioni di carattere sanitario.
Al riguardo, sono già stati eseguiti una serie di interventi tecnici alle piattaforme informatiche volti ad assicurare l’istruttoria delle istanze e la stampa del titolo di soggiorno che, salvo modifiche, dovrà essere rilasciato a titolo gratuito, in formato elettronico conforme al Regolamento CE n. 1030/2002 e successive modificazioni.
Permesso soggiorno PROT. TEMPORANEA ART.20 TUI EMERG. UCRAINA
Si precisa che tale tipologia di soggiorno sarà di durata annuale a decorrere dal 4 marzo 2022 e la validità dello stesso, non potrà superare la data 4 marzo 2023.
A tal proposito, è stato creato un nuovo motivo di soggiorno recante la dicitura «PROT. TEMPORANEA ART.20 TUI EMERG. UCRAINA», visibile agli operatori della Questura preposti alla trattazione della pratica ed il motivo di stampa «PROT. TEMPORANEA EMERG. UCRAINA».
Nell’area delle News del portale Stranieri Web è disponibile il manuale operativo concernente la gestione delle pratiche “Emergenza Ucraina”.
Categorie di persone rientrino nelle misure di protezione temporanea
In attesa della pubblicazione del D.P.C.M., che definisca quali categorie di persone rientrino nelle misure di protezione temporanea, si fa presente che la richiesta di tale tipologia di soggiorno, per il momento, è riservata ai soli:
• Cittadini ucraini e ai loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
• apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina e ai loro familiari che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
che sono sfollati dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.
Minori accompagnati e minori stranieri non accompagnati, Tribunale per i minorenni
In presenza di minori accompagnati da persone adulte che ne dichiarano la potestà genitoriale, qualora risulti impossibile verificare con certezza la veridicità del documento attestante la potestà genitoriale, ferma restando la necessità di notiziare il Tribunale per i minorenni, occorre interessare la rappresentanza diplomatica ucraina in Italia per gli opportuni riscontri circa la documentazione esibita attestante il vincolo familiare.
Nel caso in cui i minori siano accompagnati da persone adulte diverse dagli esercenti la potestà genitoriale (parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale), gli stessi devono essere considerati quali “minori stranieri non accompagnati” e sarà necessario attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini della attivazione del procedimento per la nomina del tutore.
Per informazioni…
avvocato per stranieri – assistenza legale stranieri
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