Reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
In una realtà come quella italiana, dove l’immigrazione negli ultimi anni è un fenomeno sempre in crescita, si è resa necessaria l’approvazione di norme che potessero disciplinare le conseguenze dell’ingresso illegale nel Paese.
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Una di esse è il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che è contenuta nel Testo Unico 286 del 1998.
La disciplina del favoreggiamento dell’immigrazione clandestinaè contenuta nell’articolo 12 così come modificato dalla legge 189 del 2002, e innanzitutto si tratta di un reato che disciplina sia le ipotesi semplici del favoreggiamento sia le ipotesi aggravate.
Cominciamo col capire quali siano le ipotesi ’semplici’ del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Esse si configurano quando qualcuno compie degli atti “diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente” come cita il testo di legge.
In sostanza il fatto di aiutare taluno, sprovvisto di titolo, permesso di soggiorno, cittadinanza o altro permesso per entrare nel Paese, a fare ingresso in Italia costituisce reato.
Ma non solo: infatti la norma in questione punisce anche chi favorisca l’ingresso illegale di uno straniero in altri Paesi, e quindi non solo in Italia.
Per fare un esempio, se Tizio, italiano, aiuta Caio, nigeriano senza permesso di soggiorno, a fare ingresso illegalmente in Italia, viene punito alla stregua di quanto avverrebbe se avesse tentato di farlo entrare illegalmente in Francia.
Il reato di favoreggiamento in questione è un reato di pericolo ed a consumazione anticipata.
Si viene puniti, quindi, non solo se si porta a compimento il reato, ma anche nell’ipotesi in cui si tenti di commettere il reato, pur non riuscendovi.
La norma in questione è posta a tutela della sicurezza pubblica.
La disciplina del testo unico immigrazione
Come abbiamo detto, esistono anche delle ipotesi aggravate del reato in questione, che sono disciplinate nel comma terzo dell’articolo 12 del Testo Unico Immigrazione.
La legge 189 del 2002 ha aggiunto il comma 3-bis, 3-ter, 3-quter e 3-quinquies, che sono circostanze aggravanti del reato di favoreggiamento.
Le aggravanti del reato di favoreggiamento del clandestino
Per semplificare, vediamo quali sono le ipotesi aggravate del reato:
Quando qualcuno compie atti diretti a far entrar illegalmente una persona nel territorio dello Stato italiano o in altro stato ‘al fine di trarne profitto’.
Lo scopo di lucro, quindi, è aggravante del reato e giustifica una pena più pesante quando il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nello Stato di cinque o più persone.
Quando per procurare l’ingresso o la permanenza illegale, la persona è stata esposta ad un pericolo di vita o per la sua incolumità.
Infine, l’ultima ipotesi di reato aggravato è quello nel caso in cui per procurare l’ingresso o la permanenza non legale, il soggetto sia stato sottoposto a trattamento inumano o degradante.
Infine, il Testo Unico Immigrazione contiene anche un’altra fattispecie di reato che si accomuna a quelle che abbiamo appena viste.
Favoreggiamento della permanenza illegale
Si tratta del delitto di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato, e consiste nel comportamento di chi – per trarne profitto ingiusto dall’illegale permanenza dello straniero – ne favorisce la permanenza sul territorio nazionale, contro la legge.
Pensiamo, ad esempio, all’ipotesi di chi sfrutti dal punto di vista lavorativo degli immigrati illegalmente presenti sul territorio, e per fare ciò dia loro un alloggio e del cibo.
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