DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2022, 82.705 quote flussi
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022. (23A00232) (GU Serie Generale n.21 del 26-01-2023)
Nuovi settori dei flussi 2023: autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico/alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.
Cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
Quando inviare la domanda flussi 2023 ? Fino a quale data si potrà inviare ?
I termini per l’invio e presentazione delle domande flussi 2023 sono fissati dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , quindi si potranno inviare a partire dal 27 marzo 2023 ed entro il 31 dicembre 2023.
Le premesse del decreto flussi 2023
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell’immigrazione»;
Determinazione annuale delle quote
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 4, del testo unico dell’immigrazione, ove si prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo’ provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 173, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha modificato il citato art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo unico dell’immigrazione, sopprimendo il termine di adozione del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «entro il 30 novembre di ciascun anno» nonchè il riferimento al «limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»
Incremento delle quote
Ravvisata la necessità di procedere in via transitoria a definire i flussi d’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri residenti all’estero per l’anno 2022, incrementando, rispetto all’anno 2021, la quota complessiva degli ingressi da prevedere, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale;
Verifica presso il centro impiego e Anpal
Visto l’art. 22, comma 2, del testo unico dell’immigrazione, che prevede per il datore di lavoro che voglia assumere uno straniero residente all’estero di verificare, presso il centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto con le modalità definite dall’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro;
I settori di intervento nel lavoro non stagionale
Vista la nota operativa dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro n. 17273 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto «Flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri e adempimenti dei centri per l’impiego»; Rilevato che per l’anno 2022 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all’estero per lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico/alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale;
Lavoratori progetto fondo FAMI
Rilevato, altresì, che per l’anno 2022 è necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all’estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del citato testo unico sull’immigrazione, incrementando la quota, rispetto all’anno 2021, per consentire l’ingresso di lavoratori formati a conclusione di progetti in corso, finanziati con fondi FAMI ed al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Lavoratori di origine italiana
Visto l’art. 21 del citato testo unico sull’immigrazione, circa la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d’ingresso e nelle procedure di riammissione, nonchè la previsione di una quota d’ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;
Ravvisata l’esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali;
Nulla osta pluriennale
Ravvisata, infine, la necessità di prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all’estero per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l’anno 2022, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l’impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all’interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
Quote extra per le organizzazioni datoriali agricole
Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell’impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, è utile replicare e rafforzare la sperimentazione della partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all’interno della quota stabilita per il lavoro stagionale
Quota complessiva massima di 82.705 unità totali
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri residenti all’estero per l’anno 2022, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unità.
38.705 quote per lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo
Art. 2
1. Sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 38.705 unità.
Lavoro subordinato i settori: settori autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale
Art. 3
I settori compresi nei flussi
1. Nell’ambito della quota indicata all’art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:
Gli Stati compresi nei flussi
a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru’ Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
b) n. 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Conversione dei permessi di soggiorno e programmi di formazione esteri
Art. 4
Programmi di formazione ed istruzione
1. Nell’ambito della quota indicata all’art. 2, sono ammessi in Italia 1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
100 lavoratori di origine italiana
2. E’ inoltre consentito l’ingresso in Italia, nell’ambito della quota indicata all’art. 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato
3. Nell’ambito della quota prevista all’art. 2, e’ autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo
4. E’ inoltre autorizzata, nell’ambito della quota indicata all’art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b) n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
Flussi per lavoro autonomo
Art. 5
1. E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota prevista all’art. 2, di 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero
Art. 6
1. Nell’ambito della quota massima indicata all’art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità.
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali cittadini dei Paesi indicati all’art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 3.
Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’art. 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
Quote riservate alla Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative)
4. Nell’ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e’ inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 22.000 unità ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all’art. 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).
Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Sintesi a cura dello Studio
avvocato per stranieri
Vuoi saperne di più..
Leave a comment
Devi essere connesso per inviare un commento.