Il diniego della domanda di protezione internazionale: come agire dopo il rifiuto
In caso di diniego, sostanzialmente l’autorità competente respinge la richiesta di protezione internazionale presentata da un richiedente asilo. Cosa fare in questo caso ed è possibile agire per ottenere protezione internazionale nonostante il diniego? Leggi la guida completa per saperne di più.
Hai presentato domanda di protezione internazionale ma la Commissione Territoriale competente l’ha rifiutata? Si tratta di una situazione che potrebbe verificarsi per svariati motivi, non tutti però sanno che è ancora possibile agire e tentare di ottenere la protezione internazionale.
Vediamo insieme quali sono le possibili strade da percorrere.
Cos’è la domanda di protezione internazionale e chi se ne occupa
Prima di tutto è bene capire cosa sia effettivamente la protezione internazionale.
La protezione internazionale è un sistema di aiuto per le persone che fuggono da situazioni pericolose nei loro Paesi. In Europa, è stata introdotta da una legge del 2004 e successivamente aggiornata nel 2011 mentre in Italia questa legge è stata recepita nel 2007 e aggiornata nel 2014.
La legge prevede due tipi di protezione: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Lo status di rifugiato viene concesso a chi ha motivo di temere persecuzioni nel proprio paese a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche. Questa definizione deriva dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che l’Italia ha accettato nel 1954.
La protezione sussidiaria è per chi non può essere considerato rifugiato ma rischia di subire gravi danni se torna nel suo paese. I danni possono includere la condanna a morte, la tortura, trattamenti inumani o degradanti o gravi minacce alla vita o all’integrità fisica a causa di violenza indiscriminata in conflitti armati.
La decisione di concedere la protezione internazionale è presa dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, composta da quattro membri: due del Ministero dell’Interno, uno del comune (o della provincia o della regione) e uno dell’UNHCR (l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati).
Chi può presentare domanda di protezione internazionale
Chiunque può chiedere protezione internazionale se si trova in Italia e ritiene di avere motivo di essere perseguitato nel proprio paese di origine o di residenza abituale. Un richiedente protezione internazionale è una persona che ha presentato una domanda di protezione ed è in attesa di una decisione.
Un rifugiato, invece, è una persona che ha un timore fondato di essere perseguitata nel proprio paese per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche. Questa persecuzione può manifestarsi come minacce alla vita, tortura, privazione ingiusta della libertà personale o violazioni gravi dei diritti umani.
Non è necessario essere già stati vittime di persecuzione per essere riconosciuti come rifugiati; è sufficiente avere fondati motivi per temere che si potrebbe essere perseguitati in caso di ritorno nel proprio paese.
Da ciò è possibile affermare che tutti i migranti in Italia possono fare domanda di protezione internazionale se temono persecuzioni nel loro paese di origine o residenza abituale e non possono o non vogliono ricevere protezione da quel paese.
Cosa fare se la commissione territoriale non accoglie la domanda
Se la Commissione territoriale, l’organo appunto competente ad ammettere o meno la domanda di protezione internazionale, respinge la domanda, è possibile presentare un ricorso contro tale decisione.
Il ricorso va presentato al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello dove si trova la Commissione che ha emesso il diniego.
Se la persona che ha fatto la domanda di protezione è ospitata in una struttura di accoglienza governativa, in una struttura del sistema di protezione degli enti locali o è trattenuta in un centro di permanenza per i rimpatri, il ricorso deve essere presentato alla Sezione specializzata del Tribunale distrettuale del luogo in cui si trova la struttura o il centro.
È possibile impugnare sia il diniego della domanda di protezione internazionale sia la decisione di rimpatrio facendosi assistere da un avvocato scelto a pagamento oppure presentando istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove ne ricorrano i requisiti.
Tempistica per fare ricorso e sospensiva
Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, tale termine per proporre il ricorso è invece di quindici giorni nei casi di domanda manifestamente infondata o manifestamente inammissibile e quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento.
Per effetto del deposito del ricorso l’efficacia del provvedimento che ha rigettato la domanda di protezione internazionale è sospesa automaticamente (salvo alcuni casi).
Fac simile di ricorso contro il rifiuto protezione internazionale
TRIBUNALE DI
Ricorso ex artt.35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25 e 737 cpc
Per il Sig. Cognome Nome, CF , CUI , VESTANET cittadino del (Paese), ivi nato a il attualmente residente/domiciliato che ha presentato all’Ordine degli Avvocati istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Firenze in piazza/via ___ n._ presso lo studio dell’Avvocato che lo rappresenta e difende, come da procura in calce ai sensi dell’art.83, co.3, c.p.c.
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato presso la Commissione territoriale di , avverso la decisione del , notificata il giorno , con la quale è stato negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale per l’accertamento, se del caso previa sospensiva, ex art. 35 bis d.lgs. n.25/2008 del diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato
2) del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria
3) del diritto del ricorrente alla protezione speciale o umanitaria
FATTO
Sintetica descrizione dei fatti a fondamento della domanda e in particolare:
vita del ricorrente e integrazione in Italia (gruppo etnico, eventuale appartenenza religiosa, idioma linguistico, famiglia, scolarizzazione, attività lavorativa, ecc…);
ragioni per cui ha lasciato il paese d’origine;
ragioni per cui chiede protezione;
ragioni per cui è in pericolo se torna oggi nel paese di origine;
evidenziando eventuali discrepanze rispetto a quanto risulta dal verbale dell’audizione di fronte alla commissione territoriale e dal Mod. C/3
Istanza di fissazione di udienza, con audizione del ricorrente
Indicare le ragioni per cui si ritiene che il tribunale debba fissare udienza di comparizione delle parti e disporre di sentire il ricorrente.
DIRITTO
le contestazioni che si muovono alle valutazioni fatte dalla Commissione territoriale;
le ragioni di fatto per cui tali valutazioni non appaiono corrette;
le ragioni di diritto per le quali i fatti descritti in narrativa rientrano nella sfera di applicazione delle norme in materia di status di rifugiato, avendo cura di:
indicare in modo chiaro la situazione di fatto per cui il richiedente asilo è meritevole di status di rifugiato;
precisare qual’è o quali sono i motivi della persecuzione fatti valere in concreto (rientranti fra i cinque motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati);
precisare quali singoli requisiti previsti dalla norma astratta sono presenti nella fattispecie concreta e perché si ritiene che essi sussistano;
non dilungarsi oltre lo stretto necessario nel richiamare le norme applicabili: citare gli articoli di legge, ma non il relativo testo a meno che non si pongano questioni di interpretazione di una data disposizione;
citare la giurisprudenza in modo specifico, in riferimento a ogni singolo punto di diritto che si sta trattando;
CONCLUSIONI
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