Il diniego della domanda di protezione internazionale: come agire dopo il rifiuto
In caso di diniego, sostanzialmente l’autorità competente respinge la richiesta di protezione internazionale presentata da un richiedente asilo. Cosa fare in questo caso ed è possibile agire per ottenere protezione internazionale nonostante il diniego? Leggi la guida completa per saperne di più.
Hai presentato domanda di protezione internazionale ma la Commissione Territoriale competente l’ha rifiutata? Si tratta di una situazione che potrebbe verificarsi per svariati motivi, non tutti però sanno che è ancora possibile agire e tentare di ottenere la protezione internazionale.
Vediamo insieme quali sono le possibili strade da percorrere.
Cos’è la domanda di protezione internazionale e chi se ne occupa
Prima di tutto è bene capire cosa sia effettivamente la protezione internazionale.
La protezione internazionale è un sistema di aiuto per le persone che fuggono da situazioni pericolose nei loro Paesi. In Europa, è stata introdotta da una legge del 2004 e successivamente aggiornata nel 2011 mentre in Italia questa legge è stata recepita nel 2007 e aggiornata nel 2014.
La legge prevede due tipi di protezione: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Lo status di rifugiato viene concesso a chi ha motivo di temere persecuzioni nel proprio paese a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche. Questa definizione deriva dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che l’Italia ha accettato nel 1954.
La protezione sussidiaria è per chi non può essere considerato rifugiato ma rischia di subire gravi danni se torna nel suo paese. I danni possono includere la condanna a morte, la tortura, trattamenti inumani o degradanti o gravi minacce alla vita o all’integrità fisica a causa di violenza indiscriminata in conflitti armati.
La decisione di concedere la protezione internazionale è presa dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, composta da quattro membri: due del Ministero dell’Interno, uno del comune (o della provincia o della regione) e uno dell’UNHCR (l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati).
Chi può presentare domanda di protezione internazionale
Chiunque può chiedere protezione internazionale se si trova in Italia e ritiene di avere motivo di essere perseguitato nel proprio paese di origine o di residenza abituale. Un richiedente protezione internazionale è una persona che ha presentato una domanda di protezione ed è in attesa di una decisione.
Un rifugiato, invece, è una persona che ha un timore fondato di essere perseguitata nel proprio paese per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o opinioni politiche. Questa persecuzione può manifestarsi come minacce alla vita, tortura, privazione ingiusta della libertà personale o violazioni gravi dei diritti umani.
Non è necessario essere già stati vittime di persecuzione per essere riconosciuti come rifugiati; è sufficiente avere fondati motivi per temere che si potrebbe essere perseguitati in caso di ritorno nel proprio paese.
Da ciò è possibile affermare che tutti i migranti in Italia possono fare domanda di protezione internazionale se temono persecuzioni nel loro paese di origine o residenza abituale e non possono o non vogliono ricevere protezione da quel paese.
Cosa fare se la commissione territoriale non accoglie la domanda
Se la Commissione territoriale, l’organo appunto competente ad ammettere o meno la domanda di protezione internazionale, respinge la domanda, è possibile presentare un ricorso contro tale decisione.
Il ricorso va presentato al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello dove si trova la Commissione che ha emesso il diniego.
Se la persona che ha fatto la domanda di protezione è ospitata in una struttura di accoglienza governativa, in una struttura del sistema di protezione degli enti locali o è trattenuta in un centro di permanenza per i rimpatri, il ricorso deve essere presentato alla Sezione specializzata del Tribunale distrettuale del luogo in cui si trova la struttura o il centro.
È possibile impugnare sia il diniego della domanda di protezione internazionale sia la decisione di rimpatrio facendosi assistere da un avvocato scelto a pagamento oppure presentando istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, laddove ne ricorrano i requisiti.
Tempistica per fare ricorso e sospensiva
Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, tale termine per proporre il ricorso è invece di quindici giorni nei casi di domanda manifestamente infondata o manifestamente inammissibile e quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento.
Per effetto del deposito del ricorso l’efficacia del provvedimento che ha rigettato la domanda di protezione internazionale è sospesa automaticamente (salvo alcuni casi).
Fac simile di ricorso contro il rifiuto protezione internazionale
TRIBUNALE DI
Ricorso ex artt.35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n.25 e 737 cpc
Per il Sig. Cognome Nome, CF , CUI , VESTANET cittadino del (Paese), ivi nato a il attualmente residente/domiciliato che ha presentato all’Ordine degli Avvocati istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio a Firenze in piazza/via ___ n._ presso lo studio dell’Avvocato che lo rappresenta e difende, come da procura in calce ai sensi dell’art.83, co.3, c.p.c.
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato presso la Commissione territoriale di , avverso la decisione del , notificata il giorno , con la quale è stato negato al ricorrente il riconoscimento della protezione internazionale per l’accertamento, se del caso previa sospensiva, ex art. 35 bis d.lgs. n.25/2008 del diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato
2) del diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria
3) del diritto del ricorrente alla protezione speciale o umanitaria
FATTO
Sintetica descrizione dei fatti a fondamento della domanda e in particolare:
vita del ricorrente e integrazione in Italia (gruppo etnico, eventuale appartenenza religiosa, idioma linguistico, famiglia, scolarizzazione, attività lavorativa, ecc…);
ragioni per cui ha lasciato il paese d’origine;
ragioni per cui chiede protezione;
ragioni per cui è in pericolo se torna oggi nel paese di origine;
evidenziando eventuali discrepanze rispetto a quanto risulta dal verbale dell’audizione di fronte alla commissione territoriale e dal Mod. C/3
Istanza di fissazione di udienza, con audizione del ricorrente
Indicare le ragioni per cui si ritiene che il tribunale debba fissare udienza di comparizione delle parti e disporre di sentire il ricorrente.
DIRITTO
le contestazioni che si muovono alle valutazioni fatte dalla Commissione territoriale;
le ragioni di fatto per cui tali valutazioni non appaiono corrette;
le ragioni di diritto per le quali i fatti descritti in narrativa rientrano nella sfera di applicazione delle norme in materia di status di rifugiato, avendo cura di:
indicare in modo chiaro la situazione di fatto per cui il richiedente asilo è meritevole di status di rifugiato;
precisare qual’è o quali sono i motivi della persecuzione fatti valere in concreto (rientranti fra i cinque motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati);
precisare quali singoli requisiti previsti dalla norma astratta sono presenti nella fattispecie concreta e perché si ritiene che essi sussistano;
non dilungarsi oltre lo stretto necessario nel richiamare le norme applicabili: citare gli articoli di legge, ma non il relativo testo a meno che non si pongano questioni di interpretazione di una data disposizione;
citare la giurisprudenza in modo specifico, in riferimento a ogni singolo punto di diritto che si sta trattando;
CONCLUSIONI
Art. 35-bis Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
- Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
- ((Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso è proposto)), a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)).
((
2-bis. Nei casi di cui all’articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.
2-ter. Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale.
)) - La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all’articolo 28-bis, comma 1, lettera b). - Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all’istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
- La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 29-bis.
- Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell’interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l’atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell’articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
- Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell’interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
- La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all’interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all’articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l’impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonché l’indicazione delle informazioni di cui all’articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
- Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall’articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all’autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
- È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova. - L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non è disponibile;
b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. - Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.
- Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)). La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)).((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)).
- La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.
- La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
- Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.
- Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo.
17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell’adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la comunicazione dell’avvenuta espulsione, di cui all’articolo 35, comma 2-bis. - A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all’estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.
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