Ricongiungimento per il figlio dopo i 18 anni
Ricongiungimento, per quali figli si può richiedere
Come sappiamo l’istanza di nulla osta familiare può essere inoltrata per mogli e mariti non legalmente separati maggiorenni e per i figli minori e in certi casi anche quelli con più di 18 anni.
I figli minori stranieri
Questi ultimi in particolare sono i “figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso“
L’altro genitore, qualora esistente, deve dare il suo consenso. Il figlio deve essere ancora minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda, ma può ritirare il visto d’ingresso anche se maggiorenne.
I figli maggiorenni
Più complesso il discorso sul ricongiungimento familiare per i figli maggiorenni a carico, nel caso in cui sussistano delle ragioni oggettive che impediscano di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale.
Il dato normativo dell’articolo 29 TU immigrazione riporta: “c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale”
Genitori a carico
Si può spedire la domanda di nulla osta per il ricongiungimento familiare anche per i genitori a carico, a patto che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza.
E’ possibile inviare la domanda per i genitori ultrasessantacinquenni, nel caso gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute, che devono naturalmente essere documentati.
Conversione dal ricongiungimento del maggiorenne invalido al permesso di soggiorno per lavoro
Lo straniero giunto in Italia da maggiorenne, è affetto da invalidità totale, laddove esperisca un miglioramento delle condizioni di salute può richiedere la conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non può vedersi rifiutare la conversione del titolo.
La sentenza del TAR pugliese, la numero 200 della sezione III del 3 febbraio 2022, chiarisce infatti che lo straniero in questo caso ha diritto alla conversione del titolo in permesso per lavoro, in quanto il permesso originario per motivi di famiglia richiede l’invalidità totale del richiedente ma non necessariamente l’invalidità permanente e irreversibile.
Nel caso di specie, lo straniero giunto in Italia già maggiorenne e affetto da invalidità totale aveva ottenuto un permesso originario per motivi di famiglia. Dopo un miglioramento delle sue condizioni di salute, aveva anche trovato un’occupazione sul territorio nazionale e aveva quindi richiesto la conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro.
La pubblica amministrazione aveva rigettato la conversione del titolo, e aveva altresì negato il rinnovo del permesso originario richiesto dallo straniero. Ciò in quanto appunto non era più presente la condizione di invalidità totale che aveva giustificato la concessione del permesso.
L’art 29. comma 1 lett. c) del TUI, specifica il TAR pugliese, non richiede che l’invalidità sia permanente o comunque irreversibile, ma solo che essa sia totale.
La disposizione richiede un’invalidità totale, ma non certo con carattere di irreversibilità: secondo il Tar, di conseguenza, non si può escludere che l’invalidità totale possa anche venire meno, come si ritiene avvenuto nella fattispecie concreta.
Del resto, il Tar argomenta che ciò appare coerente con la condizione temporanea dei permessi in questione, e con la necessità del suo rinnovo alla scadenza: del resto, la norma non impedisce che chi abbia usufruito dei permessi in questione possa puoi richiedere la conversione dello stesso, ad esempio di un permesso per lavoro, laddove l’invalidità sia venuta meno o sia migliorata.
Di conseguenza, non sussistono elementi di impedimento dell’ammissione della conversione del titolo di permesso di soggiorno per motivi di famiglia in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Secondo il Tar, la pubblica amministrazione avrebbe dovuto o concedere la conversione del provvedimento oppure rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, tanto più che la pubblica amministrazione non aveva neppure contestato la veridicità circa il miglioramento dello stato di salute dello straniero.
Approfondimento sulla procedura
Ricongiungimento familiare la guida

Be the first to comment on "Ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne"