Doccia fredda sugli stranieri ancora in attesa di concludere la sanatoria stranieri
Una nuova circolare di aprile 2021 del Ministero dell’Interno diretta agli Uffici territoriali di Governo e Sportelli Unici delle Prefetture lasciando basite le associazioni di categoria a tutela dei lavoratori extracomunitari, in specie stranieri in corso di pratica emersione
Vediamo nel dettaglio le nuove indicazioni del Viminale
Pratiche di emersione contratto a tempo determinato
La rubrica della nota ministeriale è eloquente: “Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77. Emersione di rapporti di lavoro irregolari a tempo determinato“. Pertanto se nella vostra pratica di sanatoria è stata indicato un rapporto a tempo indeterminato non siete interessati da queste precisazioni.
La circolare 21 aprile 2021 è emanata dal Ministero dell’interno, dipartimento libertà civili e immigrazione nella figura del Vice Capo Dipartimento ( che è alle dipendenze del Ministero della Lamorgese).
“Si fa riferimento alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari prevista dal comma 1 dell’art.103 della normativa in oggetto indicata e, in particolare, all’emersione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo“.
Quindi oggetto principale è il settore emersione agricolo (abbiamo già parlato del flop della regolarizzazione per questa tipologia di dipendenti), infatti il lavoro agricolo è caratterizzato dalla stagionalità del comparto. Si assumono gli operai agricoli, cessano alla stagione ed entrano in disoccupazione agricola fino alla nuova lavorazione.
Normalmente invece i domestici (colf e badanti) sono assunti a tempo indeterminati trattandosi di rapporti a recesso libero (non occorre infatti una motivazione nel licenziamento della badante, essendo sufficiente il venir meno della fiducia sulla figura del collaboratore familiare, dando ovviamente il necessario preavviso).
La circolare quindi prosegue:
“Al riguardo, da parte di alcuni Sportelli Unici per l’Immigrazione, di associazioni di categoria e, da ultimo, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono state rappresentate alla Scrivente alcune problematiche relative alla conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, oggetto di regolarizzazione, nelle more del perfezionamento delle procedure di emersione“.
“In particolare, si tratta dell’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, in attesa della convocazione presso lo Sportello, sia spirato il termine finale del rapporto medesimo”.
Quindi al Viminale si chiede come comportarsi quando la pratica di sanatoria non è conclusa con la stipula del contratto di soggiorno e nel frattempo è stata superata la durata del contratto indicata nella domanda di emersione (moduli EM-DOM e EM-SUB).
Ed ecco la risposta con le varie ipotesi ed epiloghi possibili.
Il datore intende prorogare il rapporto o assumere nuovamente
“Al riguardo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessato nel merito, è dell’avviso che la procedura di emersione possa proseguire nell’eventualità in cui il datore di lavoro manifesti la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore“.
In questo caso pertanto la procedura si concluderà con la firma del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il datore non intende prorogare il rapporto terminato
“Nel caso invece in cui il datore di lavoro non abbia né l’intenzione di voler prorogare il rapporto, né di voler nuovamente assumere il lavoratore, il predetto Dipartimento non ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione“.
Questa è l’epilogo peggiore, il rapporto indicato nel modulo EM è spirato per superamento del termine e il datore non vuole prorogarlo, in questo caso lo straniero emerso non avrà diritto a nulla (neppure al permesso di soggiorno per attesa occupazione).
Subentro di un nuovo datore
“Inoltre, non si ravvisano ragioni ostative al subentro di un diverso datore di lavoro che, nell’ambito della stessa procedura di emersione, sì renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno“.
Terza ed ultima eventualità illustrata dal Ministero dell’Interno, il vecchio datore non vuole prorogare ma si inserisce nella procedura di regolarizzazione un terzo soggetto, un datore nuovo che firma il contratto di soggiorno in Prefettura (quindi verrà rilasciato un permesso di soggiorno subordinato).
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
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